Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20816 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10151-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO CASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 30/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha

chiesto l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. G.B. impugnava l’avviso di liquidazione con il quale l’agenzia delle entrate aveva provveduto al recupero di una quota delle imposte di registro, catastali e tavolari versate in misura agevolata in occasione del trasferimento del maso chiuso a lui venduto da G.F.. La commissione tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria provinciale di secondo grado sul rilievo che l’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7 spettava nel caso di trasferimento di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso, indipendentemente dal fatto che gli edifici che ne facevano parte non fossero funzionali all’attività agricola.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste il contribuente con controricorso illustrato con memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 5, comma 3, ed al D.L. n. 557 del 1993, art. 7. Sostiene che l’agevolazione di cui si tratta non può riguardare l’abitazione del titolare dell’azienda poichè essa ha caratteristiche di lusso e neppure può riguardare altri due subalterni che, in quanto non abitati, benchè siano abitazioni, non possono essere considerati rurali.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva la Corte che la ricorrente, la quale assume nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata il 29.2.2012, ha omesso di depositare copia autentica della sentenza stessa con la relazione di notificazione, così come prescritto dall’art. 369 c.p.c.. La Corte di legittimità, con un recente arresto (Cass. SS.UU. n. 10648 del 02/05/2017), ha affermato il principio secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.” Nel caso che occupa il controricorrente ha affermato, nel controricorso, che la sentenza d’appello è stata notificata il 29.2.2012, con ciò confermando quanto dichiarato dall’agenzia delle entrate nel ricorso, e, tuttavia, ha depositato la sola copia autentica della sentenza impugnata, non già la relata di notifica della stessa. Ne consegue che, essendo irrilevanti le mere dichiarazioni delle parti, ancorchè convergenti, in ordine all’avvenuta notifica della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Alla declaratoria di improcedibilità consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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