Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20816 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13347-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PANCALL0;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2363/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2363/2017, confermava la decisione con la quale il locale tribunale, aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Equitalia Sud spa nei confronti di V.G..

La corte territoriale aveva ritenuto che, in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle sezioni Unite n. 23397/2016, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento aveva determinato la decadenza dall’impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di conversione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale.

In ragione di tale principio, trattandosi di cartella notificata il 14.2.2006, l’intimazione notificata in data 23.2.2011 risulta tardiva ed il credito prescritto.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta ad Equitalia sud spa, proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resistevano con controricorso sia l’Inps, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, che il V..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2946 c.c., art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19, 49, 77 e 86, del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17,18,19 e 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2935 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 50 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)

Parte ricorrente deduce l’errata individuazione del dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, calcolato dalla corte d’appello dalla data di notifica della cartella. Assume il ricorrente che contrariamente a ciò il termine doveva essere individuato nella scadenza dei sessanta giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e art. 50, comma 1, ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione esecutiva del concessionario.

La valutazione del secondo motivo risulta preliminare ai fini della definizione della controversia; essa peraltro postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, specificamente rivolto ad indagare se la notificazione della cartella determina, (al pari dell’atto di precetto per il debitore) l’effetto interruttivo della prescrizione (Cass.n. 3741/2017) ovvero se tale effetto deve essere individuato nella scadenza dei sessanta giorni attribuiti al debitore dal combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e art. 50, comma 1, ai fini dell’adempimento e prima dello scadere dei quali è impedita ogni azione esecutiva del concessionario.

il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa al la Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza, come da ordinanza.

Così deciso in Roma, alla adunanza, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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