Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20815 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 01/08/2019), n.20815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9627-2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO SCHIAVONE e

dall’avvocato Gaetano Rollo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2343/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Napoli nord in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con sentenza n. 2343/2017 aveva rigettato il ricorso proposto da Z.A., diretto al riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.

Il Tribunale, all’esito dell’indagine peritale svolta in sede di ATPO e di successiva richiesta di ulteriori chiarimenti allo stesso ctu, aveva escluso le condizioni utili alla predetta prestazione.

Avverso detta decisione il ricorrente aveva proposto ricorso affidato a due motivi.

L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione nonchè error in procedendo ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5) in relazione all’art. 445 bis c.p.c., art. 1 L. n., L. n. 508 del 1988; L. n. 18 del 1980, art. 1; nonchè difetto di motivazione in ordine all’esame delle censure, ai sensi del D.M. n. 47 del 1992.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 dis. Att. c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Si duole, il ricorrente, della mancata valutazione ed argomentazione degli aggravamenti dedotti e provati in corso di causa mediante il deposito di documentazione medico legale e di certificazione sanitaria.

In particolare il ricorrente richiama la relazione geriatrica attestante una situazione di maggiore gravità di quella in precedenza accertata e la certificazione depositata all’udienza del 18.9.2017 attestativa di un ulteriore aggravamento. Rileva che a riguardo il tribunale avrebbe dovuto, in coerenza con il disposto dell’art. 149 disp. Att. c.p.c., disporre nuovi accertamenti essendo intervenuto aggravamento in corso di causa.

La definizione della controversia postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, specificamente rivolto ad indagare il profilo concernente la compatibilità tra la natura e le caratteristiche proprie del giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., ispirato da principi di economicità dell’azione amministrativa e da finalità deflattiva espressamente richiamati dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, conv. in L. n. 111 del 2011, e la possibilità, in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo che abbia accertato la mancanza del possesso del requisito sanitario, che vengano presi in considerazione gli eventuali aggravamenti dello stato di salute del richiedente, sì come, nel caso in esame, attestati da certificazione sanitaria di formazione successiva alla chiusura delle operazioni peritali (Cass.n. 11850/2019), alla luce del disposto dell’art. 149 disp. att. c.p.c..

il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa alla Quarta Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la decisione alla IV sezione come da ordinanza interlocutoria.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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