Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20814 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1729-2015 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato ANDREA PASSALACQUA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIER PAOLO POGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, AGENZIA FISCALE CENTRALE,

AGENZIA FISCALE CENTRALE VIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con avvisi di accertamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l’Ufficio Imposte Dirette di Pistoia aveva determinato con metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il reddito di B.U. per gli anni 1979, 1980 e 1981 rispettivamente in Lire 195.000.000, Lire 150.000.000 e Lire 130.000 ai fini IRPEF ed in Lire 189.915.000, Lire 144.263.000 e Lire 127.193.000 ai fini ILOR;

che la Commissione tributaria di I grado di Pistoia, in parziale accoglimento del ricorso di Z.S. nella qualità di erede di B.U., ha determinato l’imponibile IRPEF in Lire 125.000.000 per l’anno 1979, Lire 100.000.000 per il 1980 e Lire 85.000.000 per il 1981 ritenendo anche tali redditi non assoggettabili ad ILOR;

che la Commissione tributaria di II grado di Pistoia con la decisione n. 45/04/1995 ha confermato tale sentenza di primo grado;

che con sentenza n. 971/7/2014 pubblicata il 10 aprile 2014 la Commissione tributaria centrale sezione di Firenze, giudicando sui ricorsi proposti sia dall’Agenzia delle Entrate che da Z.S. nella qualità di erede di B.U.G. avverso detta decisione della Commissione tributaria di II grado, ha ritenuto assoggettabili ad ILOR gli imponibili reddituali determinati con le sentenze suddette;

che Z.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e svolge ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenza per illeggibilità della stessa redatta a mano con grafia illeggibile;

con il secondo motivo si deduce difetto assoluto di motivazione e mancato esame di fatti storici rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla non assoggettabilità ad ILOR dei redditi della ricorrente;

con il terzo motivo si assume error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla nullità degli accertamenti ed alla quantificazione del reddito, che avevano costituito motivi di ricorso sui quali la sentenza impugnata omette del tutto ogni motivazione;

con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione inesistente o apparente con riferimento alla contestazione mossa con i motivi di impugnazione e sulla quale la Commissione tributaria centrale nulla ha motivato;

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla legittimità dell’accertamento sintetico impugnato in primo grado;

che il primo motivo del ricorso principale è infondato sulla base di giurisprudenza costante (Cass. n. 40281/2015; n. 7269/2012), atteso anche il tenore dei successivi motivi di ricorso, che presuppone la comprensibilità della decisione. In mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile: l’inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell’esteriorizzazione del contenuto della decisione (Cass. n. 7269 dell’11 maggio 2012; nella specie, la Corte ha disatteso il motivo, avendo il giudice di merito tratto conferma della comprensibilità della sentenza, pur di difficile decifrabilità, dalla circostanza che l’appellante ne aveva riportato diversi brani nell’atto di impugnazione). Dai principi che precedono deriva che, nel caso in esame, pur essendo la grafia del giudicante di non immediata comprensione, è comunque possibile, con la dovuta attenzione, e con un minimo sforzo comprendere il contenuto del testo dell’ordinanza impugnata. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, per originare una nullità a regime intermedio in quanto lesiva del diritto di difesa, l’indecifrabilità grafica della sentenza deve dare luogo ad una difficoltà di lettura non agevolmente superabile; evenienza che, per i motivi anzidetti, non si registra nel caso di specie (Cass. Sez. Un. 42363 del 28.12.2006 e Cass. 7 ottobre 2015, n. 40281), sussistendo, al più, una mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall’estensore con scrittura manuale. In tal caso non è configurabile la nullità della sentenza (Cass. n. 18663 del 23 settembre 2016);

che il secondo motivo del ricorso principale è anche infondato. La ricorrente lamenta che nella sentenza non venga fornita alcuna specifica motivazione circa l’assoggettabilità ad ILOR dei redditi prodotti, ma la doglianza è infondata. Infatti la Commissione tributaria centrale fornisce una sia pur concisa motivazione sull’assoggettabilità ad ILOR affermando che gli imponibili reddituali accertati in secondo grado vanno assoggettati ad imposizione ILOR, per la duplice considerazione di essere in parte frutto dell’attività organizzata professionalmente insieme al coniuge G. e che le res immobiles costituivano la sede delle prestazioni della G. stessa.

Pertanto la Commissione Tributaria Centrale ha comunque individuato le circostanze rilevanti ai fini della questione da decidere e ne ha tratto le proprie conclusioni sulla questione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione; nel caso in esame, viceversa, la ricorrente sostanzialmente lamenta una difformità nella valutazione delle circostanze da parte del giudice del merito rispetto a quello conforme ai propri desideri ed interessi;

Il terzo motivo è invece fondato. Nessuna parola della sentenza impugnata è riferita al ricorso della Z. riguardo alla quantificazione del reddito ed alla nullità degli accertamenti dedotti dalla contribuente. Tale evenienza configura un difetto assoluto di motivazione nemmeno superabile con riferimenti ad altri atti, cioè con rinvio per relationem. La sentenza va conseguentemente cassata per tale vizio;

che il ricorso incidentale va pure accolto. I due motivi in cui esso è articolato possono essere trattati congiuntamente riferendosi comunque entrambi all’esame della doglianza espressa in sede di appello con riferimento alla quantificazione del reddito, ridotta dal giudice di primo grado e confermata dal giudice di secondo grado. Pertanto, per motivi analoghi a quelli esposti a proposito del terzo motivo del ricorso principale, il ricorso incidentale va accolto;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provverà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, e rigetta gli altri motivi del ricorso principale; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ed al ricorso accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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