Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20814 del 15/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20814 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 13792-2014 proposto da:
GIARDINI VERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO VANNETTI, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ORLANDINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA FIORM.ANTE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DE ST.ASIO, giusta
procura a margine de controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1960/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 19/12/2013, depositata il 22/01/2014;

5ge%

9-P

Data pubblicazione: 15/10/2015

IP .1••••11111

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.

Tribunale di Grosseto e, sulla premessa di essere conduttore di un
immobile di proprietà della convenuta, chiese che ella fosse
condannata alla restituzione delle maggiori somme versate rispetto a
quelle formalmente stabilite nel contratto.
Si costituì la convenuta, contestando integralmente la domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò la Giardini al pagamento
della somma di euro 25.602,58, oltre accessori, nonché al pagamento
delle spese di giudizio.
2. La sentenza è stata appellata dalla locatrice soccombente e la Corte
d’appello di Firenze, con sentenza del 22 gennaio 2014, ha respinto il
gravarne, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese
del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Vera Giardini con atto affidato
a due motivi.
Resiste Franco Orlandini con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
degli ara. 157 e 246 cod. proc. civ., in ordine all’assunzione come teste
di Laura Franchi, coniuge del convenuto Orlandini.
5.1. Il motivo non è fondato.
Ric. 2014 n. 13792 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-2-

«1. Franco Orlandini convenne in giudizio Vera Giardini davanti al

La Corte d’appello ha rilevato, su tale questione, che l’incapacità della
teste era stata tardivamente rilevata e che non era stata mai eccepita la
nullità di tale deposizione dopo la sua assunzione.
Tale decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni
Unite, 23 settembre 2013, n. 21670).

superare la motivazione con la quale la Corte d’appello ha respinto la
doglianza, non considerano affatto che il giudice di merito ha anche
compiuto — a prescindere dalla questione formale — una valutazione
complessiva di attendibilità della testimone, pervenendo ad un giudizio
positivo. Tale valutazione, di esclusiva spettanza del giudice di merito,
non è censurabile in questa sede, né la ricorrente ha osservato alcunché
al riguardo.
6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dei principi del giusto
processo, in ordine alla mancata ammissione delle prove richieste.
6.1. La Corte d’appello ha stabilito che la Giardini non aveva reiterato
le richieste istruttorie in sede di discussione finale, per cui le stesse
erano da ritenere abbandonate. Ha poi aggiunto, con accertamento di
merito congruamente motivato e non sindacabile in questa sede, che
dette richieste erano finalizzate a confermare, inammissibilmente, una
ipotesi storicamente incompatibile con l’accertamento contenuto in
altra precedente sentenza, tra le stesse parti, passata in giudicato.
A fronte di simile motivazione, il ricorso prospetta una diversa
ricostruzione dei fatti — che sarebbe da dimostrare con le prove non
ammesse — al fine di escludere che vi sia contrasto col giudicato
richiamato dalla sentenza in esame. In tal modo, però, si sollecita
questa Corte ad una diversa valutazione del merito, evidentemente
preclusa in questa sede; sicché anche tale motivo non è fondato.
Ric. 2014 n. 13792 sez. M3 – ud. 10-09-2015
-3-

Le censure sollevate, attinenti il profilo dell’assunzione, oltre a non

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.500, di
cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 10 settembre 2015.

ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti

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