Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20814 del 11/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20814 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –
Z«.1′
contro
Groppa Angelo, elettivamente domiciliato in Roma
Via Nizza 45, presso lo studio dell’Avv.to Giovan
Vincenzo Placco, e rappresentato e difeso
dall’Avv.to Enzo Filardi, in forza di procura
speciale a margine del controricorso
– controrícorrente –
avverso la sentenza n. 24/13/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
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Data pubblicazione: 11/09/2013
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
n.
sentenza
24/13/2009
del
12/02/2009,
depositata in data 13/03/2009, la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, Sez. 13,
accoglieva, con condanna dell’appellata Agenzia
delle Entrate al rimborso delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 18/5/2008, da Groppa
avverso la decisione n. 14/01/2007 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siena, che
aveva respinto il ricorso del contribuente contro
un avviso di accertamento, notificato nel giugno
2006, con il quale gli era stato contestato
l’omesso versamento dell’IRAP per l’anno 2003, con
conseguente recupero dell’imposta, oltre sanzioni
ed interessi.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame del contribuente, in quanto rilevava che,
dalla lettura dei dati della dichiarazione dei
redditi del Groppa, non emergevano valori
significativi
(“a fronte di ricavi per C 86.091
sussistono infatti quote di ammortamento per C
3.176 (RE 6); spese relative agli immobili per C
4.568 (RE9); spese per consumi per C 2.775 (RE 14)
ed altre spese documentate per C 4.992 (RE18)”)
ed
il contribuente aveva a disposizione uno studio,
per lo svolgimento di medico convenzionato al SSN,
non si avvaleva di personale dipendente né di
collaborazioni coordinate e continuative ed
impiegava (come da copia del registro dei beni
ammortizzabili) beni strumentali “di minimo valore”
(“C 12.6247”),
con conseguente insussistenza
dell’autonoma organizzazione suscettibile di creare
un valore aggiunto rispetto alla mera attività
Angelo, medico generico, convenzionato con il SSN,
intellettuale,
indispensabile
ai
fini
dell’assoggettamento all’IRAP.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l,
in relazione agli artt.2 e 3 d.lgs. 446/1997 e 22
comma 2 DPR 270/2000, in quanto l’inevitabile,
medico convenzionato con il SSN, di uno studio,
dotato dei requisiti prescritti dal comma 2
dell’art.22 citato, è indice della sussistenza del
presupposto impositivo ai fini IRAP), e per
contraddittoria ed insufficiente motivazione su di
un fatto decisivo e controverso, ex art.360 n. 5
c.p.c. (Motivo 2, per non avere correttamente
vagliato le circostanze di fatto rappresentate
dall’esistenza di beni ammortizzabili di un certo
rilievo; Motivo 3, per non avere correttamente
motivato sulle stesse circostanze di fatto e sul
ritenuto valore non indicativo dell’autonoma
organizzazione).
Ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che l’ IRAP coinvolge una
capacità produttiva
“impersonale ed aggiuntiva”
rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e preparazione
professionale) e colpisce un reddito che contenga
una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una
“esterna”,
struttura organizzativa
cioè da
“un
complesso di fattori che, per numero, importanza e
valore economico, siano suscettibili di creare un
valore aggiunto rispetto alla mera attività
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perché richiesta dalla legge, presenza, per il
intellettuale
supportata
dagli
strumenti
indispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione
dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni
di terzi, da forme di finanziamento diretto ed
indiretto etc..)”,
cosicché è
“il surplus di
attività agevolata dalla struttura organizzativa
essere interessato dall’imposizione che colpisce
l’incremento potenziale, o quid pluris,
realizzabile rispetto alla produttività auto
organizzata del solo lavoro personale”
(Cass.
Trib.15754/2008). Si è poi affermato, con riguardo
all’attività di un professionista, che la sola
“disponibilità di uno studio, avente le
caratteristiche e dotato delle attrezzature
indicate dalla suddetta normativa, rientrando
nell’ambito del “minimo indispensabile” per
l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo
obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del
mantenimento del rapporto convenzionale, non
integra, di per sé, in assenza di personale
dipendente, il requisito dell’ autonoma
organizzazione al fini del presupposto impositivo”
(cfr Cass. n. 10240 del 2010), nonché, con riguardo
all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle
strutture messegli a disposizione da una Clinica,
che
“in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,
(come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art.
1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi
di un lavoratore autonomo (o un professionista),
non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di
una struttura organizzata , ma è anche necessario
che questa struttura sia ” autonoma “, cioè faccia
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che coadiuva ed integra il professionista … ad
capo al lavoratore stesso, non solo al fini
operativi bensì anche sotto i profili
organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i
proventi che un lavoratore autonomo percepisca come
compenso per le attività svolte all’interno di una
struttura da altri organizzata ”
(Cass.9692/2012).
In sostanza, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma l,
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è
escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente motivato ricorre quando il
contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,
l’id quod
il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. pure S. U. n. 12109 del 2009, in
generale, e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio
di un dipendente part-time all’attività d’avvocato,
nonché da ultimo Cass. n. 17598 del 2011,
sull’utilizzo di una inserviente da parte di un
medico di base; sul rilievo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass.
n. 3677 del 2007; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370
del 2010 e 16628 del 2011).
Di tali principi regolativi, ampiamente condivisi e
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primo periodo, e art. 3, comma l, lett. c),
più volte riaffermati, i giudici d’appello hanno
fatto corretta applicazione, avendo enucleato quali
requisiti
per
l’applicazione
l’esercizio
abituale
un’attività
professionale
un’organizzazione
e
che
dell’IRAP
sia
non
occasionale
di
sia
l’esistenza
di
consente
l’esercizio
dell’attività in totale autonomia, cosicché non è
avvisabile il denunciato vizio di violazione di
il
motivo
nel
senso
dell’automatica
assoggettabilità ad IRAP del medico convenzionato
con il SSN solo perché, per legge, ex ,àrt.22 DPR n.
270/2000, obbligato a dotarsi di uno studio.
Anche
i
residui
motivi,
implicanti
vizi
motivazionali, sono infondati.
La motivazione della decisione di appello risulta
congrua e sufficientemente articolata, venendo ivi
fatte delle affermazioni, in ordine alla asserita
inesistenza dell’autonoma organizzazione, con
riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“ricorre il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indichi tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del suo ragionamento”
(Cass. n. 1756/2006,
n. 890/2006). Neppure è ravvisabile una
contraddittorietà del ragionamento logico seguito
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norma di diritto. Per contro, la ricorrente imposta
inEènE DI REGIS-MAZAIONE
AI SENSI DEL11′..le..5.
N. 13i TAB.ALL.1-1, . 414TRAMITAX4
dal giudice.
La Corte rigetta pertanto il ricorso.
Le
spese
processuali,
liquidate
come
in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1.300,00, a titolo di compensi, oltre
C 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte