Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20814 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 01/08/2019), n.20814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17784-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIOACCHINO ROSSINI, 18 presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1009/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 12 ottobre- 7 dicembre 2017 numero 1009 la Corte d’Appello di FIRENZE, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta da MIHAELA ARHIRI nei confronti di EQUITALIA CENTRO S.p.A e dell’INPS per l’impugnazione di tre cartelle esattoriali (rispetto alle sette cartelle oggetto di giudizio) relative al recupero di crediti previdenziali, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale successivamente alla data di notifica della cartella;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che:

– la cartella esattoriale n. (OMISSIS) era stata notificata in data 7 maggio 2002 ma la successiva intimazione di pagamento era stata effettuata solo in data 1 agosto 2007;

– la cartella esattoriale n. (OMISSIS) era stata notificata in data 26.2.2003 ma non risultavano atti ìnterruttivi successivi. Si riferiva di una opposizione giudiziale di cui non vi era alcuna documentazione.

la cartella esattoriale n. (OMISSIS) era stata notificata in data 27.11.2006 ma non risultavano atti interrottivi successivi

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale ente subentrante ex lege a titolo universale alle società del gruppo EQUITALIA, articolato in due motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso; l’intimata A.M. non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3,dell’art. 2946 c.c. e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, censurando la sentenza per avere ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi posti in riscossione restasse quinquennale anche nel periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale non opposta.

Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c., troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

Ha esposto di avere censurato con l’atto di appello la statuizione di prescrizione quanto al credito oggetto della cartella esattoriale n. (OMISSIS) anche perchè detta cartella era stata opposta dal condebitore solidale, società IMAGE di C.S. & C. snc; il relativo giudizio si era concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Firenze n. 942/2008 ed in appello con sentenza n. 899/2011 passata in giudicato. La azione giudiziale aveva determinato la interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte. Sul punto la sentenza impugnata aveva affermato non essere stata prodotta documentazione; tuttavia all’atto di appello era allegato come documento 2 la sentenza del Tribunale di Firenze n. 942/2008. La Corte territoriale aveva omesso l’esame della sentenza da cui emergeva la interruzione del termine di prescrizione dalla data del ricorso introduttivo (7.4.2003) almeno fino al deposito della sentenza (12.11.2008) sicchè alla data di notifica al coobbligato solidale (28.4.2012) il termine quinquennale non era decorso;

che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.

Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così il D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. L. n. 193 del 2016, commi 1 e 2)-attraverso avvocati del libero foro.

Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, e quelle del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8.

Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della L. 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un art. 4 novies, epigrafato “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, relativo alla interpretazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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