Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20813 del 15/10/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20813 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10209-2014 proposto da:
BOSCARO FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPA
FINANZE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO
TAFURO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
HOTEL OLLASTU SRL, in persona del suo Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PIRO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE VESPASIANI, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

58 T+

Data pubblicazione: 15/10/2015

avverso la sentenza n. 3110/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA
del 24/10/2013, depositata il 29/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO;

riporta ai motivi scritti;
udito l’Avvocato Antonino Piro difensore del controricorrente che si
riporta ai motivi scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. Su ricorso di Federica Boscaro, il Giudice di pace di Imola emise
decreto ingiuntivo per la somma di euro 1.350 a carico dell’Hotel
011astu, corrispondente alla somma prelevata dalla carta di credito della
ricorrente a causa della disdetta di una prenotazione alberghiera.
Proposta opposizione da parte della Hotel 011astu s.r.1., il Giudice di
pace la accolse, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la
Boscaro al pagamento delle spese di lite.
2. La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente e il Tribunale
di Bologna, con sentenza del 29 ottobre 2013, ha respinto il gravame,
confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Federica Boscaro con atto
affidato a tre motivi.
Resiste l’Hotel 011astu s.r.l. con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Ric. 2014 n. 10209 sez. M3 ud. 10-09-2015
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udito l’Avvocato Francesco Tafuro difensore della ricorrente che si

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all’art.
360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206; con il secondo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5),
cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è

all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 del codice di procedura civile.
5.1. 11 primo ed il secondo motivo, che pongono all’attenzione della
Corte il profilo dell’applicabilità dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 e
dell’art. 1341 cod. civ., sono infondati, quando non inammissibili.
Quanto al primo motivo, va detto innanzitutto che dalla sentenza
impugnata non emerge in alcun modo che la questione della violazione
dell’art. 33 cit. sia stata effettivamente posta al giudice di merito, sicché
il motivo presenta un evidente profilo di novità, tanto più che la
ricorrente non dà conto in alcun modo di dove e come la doglianza sia
stata prospettata nei gradi precedenti del giudizio.
Anche a prescindere da tale profilo di inammissibilità, il primo motivo
invoca genericamente il citato art. 33, lamentando il significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, senza
considerare che il pagamento di una penale per il recesso è
normalmente previsto in ogni contratto del genere di quello intercorso
tra le parti, e che tale circostanza doveva essere ben nota alla
ricorrente, essendo pacifico che ella, dopo la prenotazione telefonica,
inviò un messaggio di conferma con i dati della propria carta di
credito.
Il secondo motivo — tralasciando i profili di inammissibilità derivanti
dall’aver invocato la norma sul vizio motivazionale quando la censura
è, in sostanza, la violazione di una norma di legge (art. 1341 cod. civ.)
Ric. 2014 n. 10209 sez. M3 – ud. 10-09-2015
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stato oggetto di discussione tra le parti; con il terzo, in riferimento

si risolve in una doglianza che, oltre ad essere generica, non tiene
conto della ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata.
Ed invero entrambi i motivi in esame sostanzialmente non superano le
due fondamentali ragioni sulle quali si fonda l’impugnata decisione,
ossia l’impossibilità di fare applicazione del diritto di recesso per

in fatto che la prenotazione in questione fu annullata dalla Boscaro
non per i presunti motivi di salute riguardanti il proprio coniuge,
quanto, invece, per il reperimento di altra struttura alberghiera ritenuta
più consona alle esigenze dei villeggianti. Così come è pacifico che la
ricorrente inviò la formale disdetta solo cinque giorni dopo aver fatto
la telefonata con la quale chiedeva di revocare la prenotazione.
appena il caso di rammentare, poi, che la disposizione sul limite al
diritto di recesso richiamata dal Tribunale è rimasta sostanzialmente
invariata anche dopo le modifiche apportate al d.lgs. n. 206 del 2005
dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (v., sul punto, il nuovo
testo dell’art. 59, comma 1, lettera n, del d.lgs. n. 206 del 2005,
ovviamente non applicabile nel caso in esame).
Ne consegue che non sussistono le prospettate violazioni di legge,
mentre il ricorso tende ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio
di merito su fatti e documenti già oggetto di valutazione da parte del
Tribunale.
5.2. Il terzo motivo, che concerne la liquidazione delle spese, è
parimenti infondato. È acquisizione pacifica in giurisprudenza che la
soccombenza di una parte rispetto all’altra non va valutata in relazione
ai profili preliminari, pur se oggetto di decisione, bensì in rapporto
all’esito della decisione di merito. Poiché, nella specie, la Boscaro era
totalmente soccombente in relazione alla domanda, il Tribunale non ha
fatto altro che applicare, doverosamente, le regole generali sulla
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l’espressa esclusione di cui all’art. 55 del decreto n. 206 e la circostanza

soccombenza, per cui non è ben chiaro di cosa possa oggi dolersi la
ricorrente.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha depositato una memoria alla precedente relazione,

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti
nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.
Le osservazioni critiche contenute nella memoria, infatti, non superano
il contenuto della relazione e si risolvono nel tentativo di ottenere in
questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma l quater, del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.500, di
cui curo 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Ric. 2014 n. 10209 sez. M3 – ud. 10-09-2015
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insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

Civile — 3, il 10 settembre 2015.

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