Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20813 del 02/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20813 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA
sul ricorso 26548-2008 proposto da:
PREVIDI

SERGIO

(c.f.

PRVSRG23M12I662Y),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DURAZZO 9,
presso l’avvocato GIUSEPPE SCAPATO, che lo

Data pubblicazione: 02/10/2014

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FICHERA ELISA, DE BIASE COSTANZA GERALDINA, giusta
201.4

procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1311
contro

ANAS S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

1

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

xesalstente-

avverso la sentenza n. 743/2007 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. SCAPATO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo, rigetto degli
altri motivi.

D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/09/2007;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 ed il 24.07.1996 all’ANAS -Ente Nazionale per le

Previdi adiva il Tribunale di Mantova deducendo che, poiché non era stato definito con
decreto ablativo il procedimento espropriativo per l’attuazione del progetto approvato il
6.06.1989 di sistemazione di un crocevia con allargamento della sede stradale e ciò
nonostante che l’opera pubblica fosse stata ultimata nel novembre del 1991, era
divenuta illegittima l’occupazione già autorizzata in via di urgenza per un quinquennio
(sino al 18.12.1995), con decreto prefettizio del 18.12.1990, seguito da immissione in
possesso del 21.03.1991, di una porzione di terreno facente parte di un più vasto
appezzamento di sua proprietà (su cui insisteva un capannone a destinazione
commerciale), sito in Comune di Cerese di Virgilio e che conseguentemente aveva
diritto ad ottenere da parte dell’Anas e/o della società Scaviter il risarcimento del
subito danno da occupazione acquisitiva, da liquidarsi nella misura di £. 418.557.102,
secondo le risultanze della sua consulenza di parte.
Si costituivano entrambe le società convenute e resistevano alla domanda del Previdi.
Il processo interrotto per il sopravvenuto fallimento della Scaviter sii, veniva
dall’attore riassunto nei soli confronti dell’ANAS.
Con sentenza del 31.03-4.05.2004 l’adito Tribunale di Mantova, anche in base alla
rinnovata CTU (geom Scaravelli) ed all’esito delle prove orali, condannava l’Anas a
pagare al Previdi la complessiva somma di E 103.750,00, oltre a rivalutazione
monetaria e interessi legali dal 13.01.2003, addebitando alla convenuta società
l’intervenuta occupazione appropriativa del terreno di natura edificabile appartenuto al
Previdi, in favore del quale liquidava a ristoro dei danni l’importo capitale di C
93.600,00 per la perdita dell’immobile, commisurandolo al valore di mercato (E 180,00

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Strade S.p.A. ed alla Scaviter s.r.1., appaltatrice dei lavori iniziati il 28.08.1989, Sergio

al mq) del bene appreso nonché l’ulteriore importo di € 10.150,00 per l’occupazione
temporanea, quantificato secondo il criterio degli interessi legali calcolati sulla prima
somma.

precisati limiti, l’appello che l’ANAS S.p.A. aveva proposto per sei motivi e, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva l’importo del dovuto
risarcimento ad attualizzati E 47.360,54, oltre agli interessi legali dalla data della
pronuncia d’appello al saldo, ridefinendo conseguentemente il regolamento delle spese
processuali.
Per quanto ancora possa rilevare, la Corte territoriale osservava e riteneva che:
a) fossero fondati i tre motivi del gravame dell’ANAS inerenti alla liquidazione del
danno da occupazione appropriativa ed involgenti l’erroneità della qualificazione come
edificabile del terreno appreso nonché (ed anche per extrapetita) l’applicazione nella
liquidazione del risarcimento del criterio del valore pieno di mercato (in luogo del
minore valore calcolato in base al criterio di cui al comma 7 bis dell’art. 5 bis della
legge n. 359 del 1992) nonché ancora l’eccessività del recepito valore venale unitario.
Nella specie, essendo stati i lavori ultimati il 14.11.1991 ed essendo il periodo di
occupazione legittima scaduto il 14 giugno 1994, con lo spirare del termine di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità, era a quest’ultimo termine che doveva aversi
riguardo per datare la consumazione dell’illecito da appropriazione dell’area da parte
dell’Amministrazione e, quindi, pure per verificare il regime urbanistico al quale il bene
acquisito era soggetto, onde valutarne il danno conseguito.

Dai certificati di

destinazione urbanistica allegati alla prima relazione di C.T.U. (ing. Bombonati)
risultava che dal 1984 al 1996 l’intera proprietà di Previdi era così qualificata: i
mappali 19-561 in “Zona B – Residenziale di completamento”; il mappale 67 parte in

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Con sentenza del 20.06-24.09.2007 la Corte di appello di Brescia accoglieva, nei

”Zona B – Residenziale di completamento” e parte in “Servizi ed attrezzature di
interesse pubblico”; il mappale 562 in “Area stradale di rispetto”. L’area interessata
dall’occupazione acquisitiva misurava in totale mq. 520, di cui mq. 80 incidenti sul

l’area di rispetto stradale essendo collocata in fregio all’originario sedime della strada
statale e della strada provinciale nella zona di incrocio. Così accertata la destinazione
urbanistica e la concreta collocazione dell’area sottratta al proprietario Previdi, era
evidente che essa dovesse essere considerata non edificabile. Relativamente al mappale
562 ciò derivava direttamente dalla destinazione urbanistica, dal momento che la
qualificazione quale “area stradale di rispetto” escludeva, ovviamente, qualsiasi
potenzialità edificatoria. Ma anche per quanto atteneva agli 80 mq. del mapp. 561 la
conclusione non poteva essere diversa, derivando la loro inedificabilità dal fatto di
trovarsi nella fascia di mt. 10 dall’originario ciglio stradale della provinciale. Una volta
riconosciuta l’inedificabilità, risultava chiaramente errato stimare detta area, come
aveva fatto il secondo C.T.U. e sulla scorta delle sue conclusioni il Tribunale,
richiamando i valori correnti del mercato dei terreni edificabili; inconferente era, al
riguardo, anche la dedotta circostanza che l’area costituiva pertinenza di un lotto a
destinazione edificatoria ovvero che essa veniva a partecipare della natura edificabile
del comparto in cui era inserita. Piuttosto, la detta area, conformemente alla
destinazione sua propria, doveva essere stimata secondo un valore di mercato che,
tenendo conto, sia pure indicativamente, dei criteri di cui agli art. 15 e 16 legge 22
ottobre 1971 n. 865, escludesse ogni considerazione delle potenzialità edificatorie. Era
soltanto consentito valorizzare, rispetto al minimurn di quei valori tabellari, le
possibilità di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, quali ad esempio, con
riferimento alla fattispecie, il parcheggio, la movimentazione dei mezzi, il carico e lo

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mappale 561 e mq. 440 sul mapp. 562. L’area stessa ricadeva, praticamente, entro

scarico, conseguenti alla sua prossimità con un area adibita a insediamenti commerciali
e alla viabilità principale. Come valore unitario per l’area di cui l’Amministrazione era
divenuta proprietaria, poteva dunque assumersi quello di £. 80.000 al mq indicato dal

andava riconosciuto un risarcimento complessivo di

e

21.484,60. Le considerazioni

svolte dal secondo C.T.U. – e sostanzialmente recepite dal Tribunale – circa la
potenzialità volumetrica inerente all’area definitivamente ablata se non potevano essere
accolte laddove si pretendeva di fondare l’edificabilità dell’area stessa ai fini
estimatori, apparivano però rilevanti sotto un diverso profilo. Non poteva infatti
trascurarsi che oggetto dell’occupazione appropriativa era stata solo una parte della più
ampia proprietà di Previdi. Questa circostanza comportava che il danno in capo al
proprietario era consistito, oltre che nella perdita dell’area irreversibilmente
trasformata, anche nel pregiudizio patito dalla restante sua proprietà per effetto
dell’asportazione di quella porzione. In particolare nella specie oggetto
dell’occupazione appropriativa era stata una porzione di area rientrante, secondo lo
strumento urbanistico dell’epoca, in zona residenziale di completamento. Si trattava
degli 80 mq. costituenti il mapp. 561 che era stato ricavato, mediante frazionamento
successivo alla vicenda ablativa, dall’originario mapp. 19. Quest’ultimo, nella sua
originaria estensione, esprimeva una certa capacità edificatoria che poteva essere
espressa nel rispetto delle distanze prescritte dalla sede stradale (e dunque non nella
fascia che avrebbe poi dato origine al mapp. 561). Per effetto dello scorporo del mapp.
561 e del suo passaggio alla mano pubblica, la residua parte del mapp. 19 era rimasta
privata della volumetria che esso avrebbe potuto esprimere in forza della sua estensione
originaria e dunque della volumetria corrispondente a mq. 80. Queste considerazioni
non valevano per il mapp. 562, che era urbanisticamente qualificato come area stradale

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primo CTU ( ing. Bombonati), con la conseguenza che per l’intera superficie acquisita

di rispetto e che dunque non concorreva a determinare la volumetria della retrostante
area edificabile. La perdita di volumetria che aveva colpito la residua proprietà Previdi
costituiva dunque ulteriore pregiudizio da risarcire. Al riguardo doveva farsi richiamo a

rendevano alquanto difficile pervenire ad un’esatta liquidazione della voce di danno qui
in esame. Onde tenere ancorata l’equità a criteri comunque controllabili, appariva

senz’altro percorribile la strada indicata in citazione (mediante il riferimento alla
relazione allegata) e cioè considerare la perdita di valore subita dal terreno residuo nella
parte in cui una certa sua estensione che avrebbe potuto essere edificata (in forza
dell’originaria estensione del mappale) si era trovata ridotta a mera pertinenza non
edificabile. Era poi congruo quantificare nel 70% la relativa percentuale
dell’abbattimento da applicare agli 80 mq. il cui originario contributo alla volumetria
realizzabile sull’intero lotto era andato perso per effetto dell’ablazione della
corrispondente area. Apprezzato quindi un valore del terreno edificabile corrispondente
alla media tra quello suggerito dal primo C.T.U. (L 130.000) e quello proposto nella
relazione di stima di parte attrice (L 180.000- geom Rebegoldi), la voce di danno qui
considerata poteva equitativamente liquidarsi in E 4.400,00.
a)

fondato era anche il motivo di gravame col quale l’Anas si era doluta
dell’attribuzione del risarcimento del danno da occupazione temporanea illecita in
relazione al periodo 28.08.1990/14.11.1991 ( antecedente al termine dei lavori e
decorrente dall’inizio dei medesimi), durante il quale l’occupazione era stata invece
regolarmente autorizzata dal decreto prefettizio, di talché non di risarcimento avrebbe
potuto discutersi ma di determinazione della giusta indennità per la quale competente
sarebbe stata, peraltro, la Corte di appello in unico grado, ed al riguardo risultava che il
Previdi di tale domanda avesse già investito la Corte di appello convenendo davanti a

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criteri equitativi atteso che le numerosissime varianti influenti nelle operazioni di stima

tale giudice Anas, senza peraltro che fosse dato conoscere le sorti di tale giudizio.
Inoltre non risultava o non era stato comunque provato che l’occupazione di terreno
necessaria per compiere i lavori avesse avuto a oggetto un’area più estesa di quella

vero, aveva ipotizzato un coinvolgimento di un’area quasi doppia rispetto a quella che
sarebbe stata poi acquisita per l’irreversibile trasformazione del terreno e su questo
presupposto aveva svolto calcoli risarcitori. Sennonché questi ultimi erano fondati,
appunto, su mere ipotesi e illazioni e sul ricorso a nozioni asseritamente notorie
(ovvero che venisse solitamente occupata un’area maggiore di quella sulla quale
sarebbe venuta ad insistere l’opera pubblica) che tali certamente non erano;
b) pertanto il danno complessivamente patito dal Previdi per la perdita di parte della
proprietà andava liquidato in E 25.884,60, in moneta corrente al giugno del 1994.
Costituendo il liquidato importo risarcitorio debito di valore, andava rivalutato dal
giugno 1994 all’attualità e maggiorato degli interessi sulla somma via via rivalutata a
ristoro, questi ultimi, del pregiudizio arrecato dal ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione risarcitoria. Stimato equo, in considerazione dell’ammontare della
somma capitale e dell’andamento della remunerazione del denaro nel periodo
considerato, fissare nel 3% il saggio di interesse medio e applicato quest’ultimo sulla
semisornma di capitale iniziale e capitale rivalutato (pervenendosi attraverso questa
empirica formula all’attuazione pratica, con un soddisfacente margine di
approssimazione, al risultato voluto di incidenza degli interessi sulla somma
progressivamente rivalutata), risultava che il credito di Previdi ammontava a

e

47.360,54 (di cui: capitale rivalutato secondo il coefficiente di 1,3679: E 55.408,41;
interessi calcolati sulla semisomma di € 30.646,50 al tasso del 3% per 13 anni:
11.952,13).

8

considerata nel decreto prefettizio che l’aveva autorizzata. Il secondo C.T.U., per il

Avverso questa sentenza il Previdi ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici
motivi e notificato 1’8-11/13.11.2008 all’ANAS S.p.A., che si è limitata a depositare
un “atto di costituzione e deposito atti” del 12.01.2009, notificato al ricorrente il 14-

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va ritenuta l’inammissibilità dell’atto di costituzione depositato
dall’ANAS S.p.A. e notificato dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 370
c.p.c..
A sostegno del ricorso il Previdi denunzia:
riguardante l’ occupazione temporanea dell’area: – verbale di immissione nel
possesso redatto in violazione del contraddittorio con il proprietario e sottoscritto
esclusivamente da dipendenti Anas e Scaviter s.r.1.; – omessa notifica dell’avviso di
immissione nel possesso;- conseguente illiceità della relativa procedura ; diritto del
ricorrente al ristoro del danno da occupazione illegittima. art. 360 n°3 c.p.c. – error in
iudicando, violazione di legge: art. 3 1. 3/1/1978 n°1 e art.2043 c.c..”.
Assume che non si verteva in caso di occupazione temporanea legittima come ritenuto
dalla Corte di appello (che perciò gli aveva negato il chiesto risarcimento da
occupazione illegittima), in quanto il verbale di immissione in possesso non era stato
sottoscritto anche da lui quale proprietario dell’area, mentre era stato sottoscritto da
dipendenti dell’espropriante anas e del società appaltatrice, come tali non in posizione
di terzietà, inoltre il proprietario non aveva avuto notificato l’avviso che preannunciava
la futura immissione in possesso, con conseguente non sanata invalidità dell’iniziativa,
che aveva viziato l’intero procedimento di occupazione.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis «Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il proprietario di

9

15 .01.2009.

un fondo debba essere risarcito a sensi dell’ art. 2043 c.c. per l’ occupazione temporanea
d’urgenza del fondo stesso da parte della P.A. ove la procedura di immissione nel
possesso dell’ immobile si sia svolta in violazione del principio del contraddittorio ed in

violazione non sia stata in alcun modo sanata nel termine di efficacia del decreto
prefettizio che autorizzava la occupazione temporanea d’urgenza>>.
Il motivo è inammissibile involgendo, pure con un irrituale quesito, generico ed
apodittico, questioni (tra l’altro devolute alla cognizione del G.A.) e correlate
circostanze di fatto in precedenza non emerse né esaminate, dunque nuove ed
indeducibili per la prima volta in questa sede.
riguardante l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area: indefettibilità della

2.

pronuncia sulla liquidazione della indennità relativa in sede di giudizio d’appello – art.
360 n°3 c.p.c. – error in iudicando, violazione di legge: art.19 1.865/1971 e art. 2043
c.c..”
Formula il seguente quesito di diritto <>.
Il motivo è inammissibile in quanto privo della sintesi riepilogativa della censura
afferente alla motivazione della sentenza d’appello, sintesi prescritta dall’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis, e non integrata dall’interrogativo proposto invece
come quesito di diritto, muto in ordine alle specifiche ragioni della prospettata
contraddittorietà argomentativa.
4.

riguardante l’occupazione temporanea d’urgenza dell’area – occupazione di
superficie eccedente l’area oggetto del relativo decreto prefettizio autorizzatorio art.
360 n° 3 c.p.c. – error in iudicando, violazione di legge: art. 2043 c.c., art. 2697 c.c.,
art. 2727 c.c., art. 2729 c.c. e art. 115 c.p.c..”.
Si duole che non sia stato riconosciuto il risarcimento del danno da occupazione
temporanea illegittima per le superfici di terreno eccedenti quelle acquisite, assumendo
sul punto la sufficienza probatoria del parere tecnico reso dal secondo C.T.U..
Formula i seguenti quesiti di diritto «dica l’Ecc.ma Corte se le valutazioni tecniche
formulate dal C.T.U. fondate su acquisizioni e cognizioni specifiche di natura tecnica
che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati e cognizioni scientifiche
settoriali, riferiti anche a situazioni analoghe, siano riconducibili alla nozione di fatto
notorio; dica l’Ecc.ma Corte se le valu azioni tecniche formulate dal C.T.U. fondate su
acquisizioni e cognizioni specifiche di natura tecnica che richiedono il preventivo

12

decisivo della controversia.”.

accertamento di particolari dati e cognizioni scientifiche settoriali, riferiti anche a
situazioni analoghe, possano fondare la prova di fatti oggetto di giudizio quanto meno

Il motivo è inammissibile per inammissibilità dei formulati quesiti, generici,
esplorativi, e perché sostanzialmente involgente ragioni, pure non decisive, di mero
dissenso rispetto all’argomentata valutazione del dato istruttorio, indeducibili in questa
sede (in tema cfr cass.n. 15715 del 2011; n. 24620 del 2007; n. 11739 del 2006).
5.

acquisizione dell’area destinata all’opera pubblica – la data della commissione
dell’illecito – termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (6/6/1994) art.
360 n° 5 c.p.c. – error in procedendo, motivazione illogica e contraddittoria circa un
punto decisivo della controversia.
Pone il seguente interrogativo << il termine di efficacia del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità spirava il 6/6/1994 e non il 14/6/1994.>>.
Il motivo è inammissibile perché implicante un rilievo apodittico, nuovo e del quale
non viene nemmeno chiarito l’interesse alla delibazione, non altrimenti desumibile.
disciplina applicabile alle fattispecie di occupazioni acquisitive della p.a..;- la

6.

declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 bis, co. 1, 2 e 7 bis 1. 8/8/1992 n° 359 – art. 5
bis co. 4 1. 8/8/1992 n°359 inapplicabilità al caso de quo art. 360 n° 3 c.p.c. – error in

iudicando, violazione di legge: art. 2043 c.c.”
Formula il seguente quesito «anche alla luce delle pronunzie della Corte delle Leggi
24/10/2007 n°348 e n°349, dica l’Ecc.ma Corte quale sia la disciplina applicabile alla
fattispecie ed, in particolare, se sia applicabile la disciplina generale di cui all’art. 2043
c.c.>>.
Il motivo é inammissibile per genericità e non pertinenza del quesito rispetto al

decisurn, inerente all’occupazione di suoli non edificabili.

13

in base al disposto degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c..>>.

7.

acquisizione dell’area destinata all’opera pubblica indennizzo ex art. 2043 c.c.
della superficie ricompresa entro il perimetro della zona “h” – residenziale di

Virgilio) – presunta inedificabilità. art. 360 n° 5 c.p.c. – error in procedendo,
motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.”.
Formula il seguente quesito <>.
Il motivo non ha pregio.
Le valutazioni di merito in ordine al valore venale (e non agricolo medio) da attribuire
al suolo appreso appaiono nella pronuncia impugnata legittimamente riferite all’epoca
(giugno 1994) dell’illecito e puntualmente argomentate dal ponderato richiamo anche
all’esito delle indagini tecniche officiose e dall’utilizzo di elementi logico-

16

involgente questioni e dati fattuali che appaiono nuovi e comunque privi di specificità

l

interferenziali; di contro i sollevati rilievi critici si rivelano o privi di autosufficienza e
apodittici, quali anche quelli riferiti ad incongruenze temporali e a non coerenza coi
valori della perizia di parte, o non decisivi o con specifico riguardo all’iter

c. p . c..
termine iniziale di decorrenza della attualizzazione del credito di valore ossia

11.

della rivalutazione monetaria e degli interessi legali – anno 1991: datazione della
valutazione operata dai consulenti – anno 1994: termine di efficacia del decreto
prefettizio di occupazione di urgenza — art. 360 n°5 c.p.c. – errore in procedendo,
motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia.”.
A

Formula il seguente quesito <

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