Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20813 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 01/08/2019), n.20813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17447-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO;

– ricorrente –

contro

IMPRESUD SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI, 3, presso lo

studio dell’avvocato NICO PANIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE BIA;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 477/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 26 febbraio-28 marzo 2018 numero 477 la Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società IMPRESUD srl nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A. (poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) avverso le intimazioni di pagamento notificate in data 11 giugno 2010, relative a sei cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che l’unica doglianza mossa dall’appellante EQUITALIA SUD era diretta a far valere la natura decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta.

Correttamente- ed in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397- la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento, in relazione a cinque delle sei cartelle esattoriali a fondamento delle intimazioni.

Quanto alla sesta cartella esattoriale- n. (OMISSIS) per Euro 184.461,89 notificata il 27.2.2008, cui si riferiva la intimazione n. (OMISSIS) di Euro 26.748,47- pur non essendo appropriata la stessa valutazione, l’atto di appello di EQUITALIA SUD non conteneva una doglianza specifica. Inoltre con la opposizione la società assumeva di avere pagato i contributi, producendo più documenti (mod. F24); rispetto a tale allegazione, l’INPS non aveva preso una posizione specifica, limitandosi ad evidenziare la natura confessoria dei modelli DM10 posti a base delle cartelle esattoriali; EQUITALIA SUD aveva dedotto che per la cartella in questione rispetto al dovuto di Euro 184.461,89 era stato riscosso il minor importo di Euro 158.902,46. Tale deduzione non trovava alcun riscontro;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese IMPRESUD srl con controricorso; l’INPS, in proprio e quale mandatario di SCCI spa ha depositato procura alle liti;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, in relazione all’art. 2946 c.c..

Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c. troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, artt. 19 e 20.

Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe del D. Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione- ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori- a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”.

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Ha esposto che alla pagina 7 del ricorso in appello (come dall’estratto trascritto nel presente ricorso) si deduceva che per la cartella n. (OMISSIS), notificata in data 27.2.2008, non era maturata nemmeno la prescrizione breve (la successiva intimazione era stata notificata il 16.11.2000) tanto che la parte opponente, pur riportandola nella epigrafe del ricorso, non la aveva indicata tra le cartelle di cui chiedeva dichiararsi la illegittimità nè il Tribunale se ne era occupato. Ha censurato la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sulla relativa eccezione (pur ritenendola, peraltro, fondata). Ha esposto che la società IMPRESUD nella memoria difensiva d’appello non faceva alcun riferimento a tale cartella e che, come evidenziato con l’atto di appello, essa non aveva proposto alcuna domanda per tale cartella.

che ritiene il Collegio si debba rimettere la trattazione del ricorso alla sezione quarta.

Non constano infatti precedenti della sezione sulla questione pregiudiziale della possibilità e dei modi di costituzione di Agenzia delle Entrate Riscossione – ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle entrate per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (così il D.L. n. 193 del 2016, art. 1 conv. L. n. 193 del 2016, commi 1 e 2)-attraverso avvocati del libero foro.

Tale giurisprudenza si fonda sulla integrazione tra le previsioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, e quelle del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8.

Appare opportuno che la sezione Lavoro si pronunci sulla condivisibilità ed applicabilità del principio anche in relazione ai giudizi di natura previdenziale, dovendosi dare atto, altresì, della pubblicazione nelle more della redazione della presente ordinanza, della L. 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che ha introdotto nel corpo del decreto legge, in sede di conversione, un art. 4 novies, epigrafato “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, relativo alla interpretazione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., rimette gli atti alla sezione IV per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA