Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20812 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35184/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.R., in qualità di ex liquidatore della ITALIA

STAMPI s.r.l., in liquidazione, rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. Maria Cristina

OTTAVIANONI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.

Taglietti, n. 33, presso lo studio legale dell’avv. Lorena RAIMONDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/01/2018 della Commissione tributaria

regionale delle MARCHE, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP che l’Agenzia delle entrate, sulla scorta delle risultanze del p.v.c. redatto dalla G.d.F. in data 05/10/2012, emetteva nei confronti di S.R., nella sua qualità di ultimo amministratore unico e liquidatore della Italia Stampi s.r.l., per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni intercorse tra la predetta società e la Eco Simet s.r.l. (ora Commerce s.r.l.) e la Sistemi Prefabbricati s.r.l. nell’anno d’imposta 2006, che l’amministrazione finanziaria riteneva inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento impugnato sostenendo, da un lato, che doveva escludersi che “la cessione della società”, ovvero la trasformazione della Italia Stampi s.r.l. in Navi s.r.l. e, quindi, in Italia Stampi s.r.l. unipersonale, fosse preordinata al fine di eludere le pretese fiscali, atteso che dall’inizio delle verifiche fiscali a carico delle società cartiere (anno 2007) fino alla effettuata “cessione” societaria (anno 2012) erano trascorsi ben cinque anni “durante i quali la società ha proseguito la propria attività, senza che insorgesse alcun debito di natura fiscale” e, dall’altro, che non poteva ritenersi sussistente l’ipotesi prospettata dall’amministrazione finanziaria stante l’avvenuto proscioglimento del contribuente in sede penale;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con contgroricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c. e dell’art. 647 c.p.p., censurando la sentenza impugnata perchè, da un lato, era incomprensibile e neppure pertinente l’affermazione fatta dai giudici di appello in ordine all’assenza di contestazione di illeciti fiscali tra la data delle verifiche effettuate alle società cartiere (nel 2007) e quella effettuata (nel 2012) alla società amministrata e successivamente liquidata dall’intimato, e, dall’altro lato, per avere i giudici di appello attribuito rilevanza ad una sentenza penale che aveva assolto il contribuente dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per prescrizione del reato con riferimento agli anni di imposta 2004/2006.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Va preliminarmente rilevata l’assoluta irrilevanza, ai fini della fondatezza della pretesa fiscale avanzata dall’amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente, della circostanza che tra l’accertamento effettuato nei confronti delle società individuate come cartiere – Eco Simet s.r.l. (ora Commerce s.r.l.) e Sistemi Prefabbricati s.r.l. – nel 2007, e quello nei confronti della Italia Stampi s.r.l., nel 2012, erano trascorsi cinque anni senza che medio tempore fossero state accertate violazioni fiscali ai danni di quest’ultima.

4. Quanto, invece, alla prevalenza data dai giudici di appello alla sentenza penale di assoluzione del contribuente dai reati fiscali connessi alle violazioni fiscale accertate, pare necessario ribadire, in adesione all’indirizzo costante e consolidato di questa Corte, che “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927; in termini già Cass. n. 8129 del 2012). Ne consegue che “la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015) dovendo il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019).

5. Orbene, i giudici di appello, seppur abbiano correttamente dato atto che “il giudizio penale non fa stato in quello tributario” e che ciò comunque non significava che fosse “”tamquam non esset”” e che, in buona sostanza, ai fini della formazione del proprio “libero convincimento” erano tenuti a valutare la sentenza penale assolutoria del contribuente, non hanno fatto corretta applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, avendo attribuito rilevanza soltanto al risultato conclusivo di quella pronuncia, ovvero l’intervenuta assoluzione dell’imputato, omettendo però qualsiasi valutazione, non risultante dal contesto della sentenza qui impugnata, di quanto emergeva da quella pronuncia, riprodotta nel ricorso, ovvero che si trattava di assoluzione per intervenuta prescrizione dei reati commessi con riferimento agli anni d’imposta 2004/2006 e che il giudice penale aveva espressamente dato atto che gli elementi, anche presuntivi, emergenti dall’accertamento fiscale costituivano “un grave quadro indiziario a carico degli imputati”.

6. Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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