Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20812 del 02/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20812 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

pubblico

sul ricorso proposto da
PROVINCIA DI PADOVA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 172, presso l’avv. MASSIMO OZZOLA, dal
quale, unitamente all’avv. FRANCESCO PATA dell’Avvocatura Provinciale, è
rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE

contro
NUOVA SEGNALETICA ABRUZZESE TESORO S.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t. Antonio Tesoro, elettivamente domiciliata in Roma, alla via F.
Confalonieri n. 5, presso l’avv. EMANUELE COGLITORE, dal quale, unitamente
all’avv. SANDRO TREVISANATO del foro di Venezia, è rappresentata e difesa
in virtù di procura speciale a margine del controricorso
CONTROR1CORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

ZO I

NR (12481-07 e 15925-07 Prov Padova-Nuova Segnaletica Abbruzzese Tesoro Sri – Pag. I

Data pubblicazione: 02/10/2014

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1915/06, pubblicata il 5
dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio

uditi l’avv. Barbara Silvagni per delega del difensore della ricorrente e l’avv.
Emanuele Coglitore per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Luigi SALVATO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
restando assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.— La Provincia di Padova convenne in giudizio la Nuova Segnaletica Abruzzese Tesoro S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto d’appalto stipulato il 4 ottobre 1995, ed avente ad oggetto la fornitura di segnaletica stradale verticale per l’anno 1995.
A fondamento della domanda, espose che, nonostante la diffida ad adempiere
comunicatale con ordine di servizio del 4 giugno 1996, l’appaltatrice non aveva
provveduto alla fornitura entro il termine assegnatole; con delibera del 15 luglio
1996, la Giunta provinciale aveva pertanto disposto la rescissione del contratto, a
seguito della quale si era proceduto ad una nuova aggiudicazione della fornitura,
che aveva dovuto essere disposta per un quantitativo inferiore, a causa dell’aumento sopravvenuto dei prezzi.
Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento della
Provincia, ed in subordine la pronuncia della rescissione per eccessiva onerosità
sopravvenuta.

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2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

1.1. — Con sentenza del 17 luglio 2000, il Tribunale di Padova accolse la
domanda principale, condannando la Nuova Segnaletica al pagamento della somma di Lire 68.043.508, oltre interessi e rivalutazione, e rigettando la domanda ri-

2. — L’impugnazione proposta dalla Nuova Segnaletica è stata accolta dalla
Corte d’Appello di Venezia, che con sentenza del 5 dicembre 2006 ha rigettato la
domanda.
Premesso che la sentenza di primo grado aveva ritenuto raggiunta la prova
del danno sulla base dei soli conteggi prodotti dall’attrice, la Corte ha rilevato che
gli stessi non erano suffragati da elementi obiettivi, non avendo la Provincia fornito neppure la prova del maggior corrispettivo pagato alle nuove ditte successivamente incaricate della fornitura.
3. — Avverso la predetta sentenza la Provincia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. La Nuova Segnaletica ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato,
per un solo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, iscritti a ruolo separatamente, ma aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza.
2. — Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1223, 2697,
2700 e 2729 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che ai fini dell’accertamento del danno la Corte di merito ha omesso di valutare la documentazione pro-

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convenzionale.

dotta da essa ricorrente, e segnatamente le delibere della Giunta provinciale recanti l’indicazione dell’importo dei nuovi appalti, le quali, costituendo atti pubblici,
facevano piena prova dei fatti in esse attestati. Aggiunge che l’appellata non solo

mento dei prezzi risultante dai conteggi prodotti, avendo anzi fondato la domanda
riconvenzionale di rescissione del contratto proprio sulla sopravvenuta onerositt
della prestazione. Afferma comunque che, nell’escludere l’efficacia probatoria dei
documenti prodotti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la prova del
danno può essere ricavata in via presuntiva anche da allegazioni di parte, la cui
valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
2.1. — Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., non
rispettando le prescrizioni dettate da tale disposizione ai fini della deduzione dei
vizi previsti rispettivamente dai nn. 1-4 e dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Le censure formulate dalla ricorrente sono infatti accompagnate da un enunciato che, oltre a cumulare in un unico contesto i denunciati vizi di violazione di
legge e difetto di motivazione, non reca la necessaria specificazione della fattispecie presa in esame dalla sentenza impugnata e delle norme giuridiche di cui si fa
valere la disapplicazione o l’errata applicazione, né l’indicazione dei fatti di cui si
contesta l’apprezzamento e delle relative ragioni. La ricorrente si limita infatti a
chiedere genericamente a questa Corte di pronunciarsi in ordine all’efficacia probatoria di atti pubblici divenuti inoppugnabili ai fini della dimostrazione e della
quantificazione del danno derivante dalla risoluzione del contratto d’appalto, astenendosi dal richiamare, sia pure sommariamente, l’accertamento compiuto e la regula juris concretamente applicata dal Giudice d’appello, nonché dall’indicare le
carenze del predetto accertamento ed il diverso principio di diritto che chiede a

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non aveva fornito alcuna prova contraria, ma non aveva neppure contestato l’au-

questa Corte di enunciare.
L’assenza delle predette indicazioni rende impossibile orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali la ricorrente chiede a questa Corte di cassare la sen-

dall’art. 366-bis cit., la quale, com’è noto, consiste per il quesito di diritto nell’agevolare l’esercizio della funzione nomofilattica del Giudice di legittimità, soddisfacendo nel contempo l’interesse della parte ad una decisione della lite diversa da
quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e per la specificazione del fatto controverso nel circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte, al fine di
evitare che la formulazione del ricorso ingeneri incertezze in sede di valutazione
della sua ammissibilità e fondatezza. Il conseguimento della prima finalità presuppone infatti che il motivo d’impugnazione sia corredato da una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta all’esame della Corte, funzionale all’enunciazione del principio di diritto applicabile alla fattispecie, e quindi formulata
in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad esso si dia,
discenda in modo univoco raccoglimento od il rigetto dell’impugnazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6530; 11 marzo 2008, n. 6420; 28 settembre
2007, n. 20360). La realizzazione del secondo obiettivo, pur non richiedendo l’osservanza di rigidi canoni formali, postula invece che in una parte del motivo o
comunque del ricorso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata il ricorrente enuclei, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della censura,
il fatto al cui accertamento la stessa si riferisce e le ragioni che la sorreggono, in
modo da consentire di individuare ictu ocu/i la questione sottoposta all’esame del
Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. III, 30 dicembre 2009, n. 27680; Cass., Sez.
lav., 25 febbraio 2009, n. 4556). Il diverso ambito del sindacato a quest’ultimo

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tenza impugnata, in tal modo tradendo la funzione propria dei requisiti prescritti

consentito rispettivamente in ordine alla ricostruzione dei fatti ed all’applicazione
delle norme giuridiche risultanti dalla sentenza impugnata impone poi, anche nel
caso in cui le stesse vengano censurate cumulativamente, di isolare la questione di

ciazione del quesito richiesto dalla prima parte dell’art. 366-bis e del momento di
sintesi prescritto dalla seconda parte (cfr. Cass., Sez. III, 20 maggio 2013, n.
12248; Cass., Sez. Il, 23 aprile 2013, n. 9793).
Tali esigenze non possono ritenersi soddisfatte allorquando, come nella specie, l’identificazione delle predette questioni non costituisca oggetto di un’opera di
puntualizzazione compiuta dallo stesso ricorrente, ma sia possibile soltanto attraverso la lettura completa della complessiva illustrazione dei motivi, configurandosi quindi come il risultato di un’attività interpretativa rimessa al lettore.
3. — Il ricorso principale va dichiarato pertanto inammissibile, restando conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui la controricorrente ha riproposto, per l’ipotesi dell’accoglimento dell’impugnazione principale, le domande di risoluzione per inadempimento della Provincia e di rescissione
per eccessiva onerosità sopravvenuta, sollevate nelle precedenti fasi del giudizio.
4. — Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, ed assorbito
il ricorso incidentale; condanna la Provincia di Padova al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.700,00, ivi compresi Euro
5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge.

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diritto dalle critiche rivolte alla motivazione in fatto, attraverso la distinta enun-

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014, nella camera di consiglio della Pri-

ma Sezione Civile

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