Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20811 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21114/2019 R.G. proposto da:

A. s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore,

A.F., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. CALIFANO Christian ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio

legale dell’avv. ROSA Laura;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/13/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP, emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito del disconoscimento, perchè non inerenti ed antieconomici, dei costi di sponsorizzazione che la A. s.p.a. aveva sostenuto nell’anno d’imposta 2007 nei confronti della ASD Virtus Castello Calcio, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non provato “l’effettivo svolgimento da parte del soggetto sponsorizzato della specifica attività promozionale prevista dal contratto non essendo a tal fine sufficienti le fatture ed i relativi pagamenti effettuati tramite bonifico bancario”;

– avverso la predetta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., per avere la CTR ampliato il thema decidendum al profilo dell’esistenza della sponsorizzazione, invece escluso dal giudizio in quanto l’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento (a pag. 5) aveva espressamente affermato che nella specie “non è in discussione l’esistenza e/o la natura del costo”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la medesima violazione di cui al primo motivo, di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, ma con riferimento alla questione concernente il profilo dell’antieconomicità delle sponsorizzazioni, sostenendo che la CTR non aveva “argomentato alcunchè” in ordine a tale profilo ma aveva “spostato l’iter logico-giuridico sul MAI CONTESTASTO profilo dell’esistenza” della spesa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sostenendo che la CTR aveva violato la predetta disposizione esaminando una questione diversa da quella contestata dall’amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento, ovvero quello “QUANTITATIVO di economicità/congruità” (pag. 10 del ricorso) rispetto a quello dell’esistenza dei costi di sponsorizzazione, invece mai contestata.

4. I motivi, che impingono la medesima questione dell’esistenza delle spese di sponsorizzazione, che la ricorrente sostiene essere stata esaminata dalla CTR ancorchè mai contestata dall’amministrazione finanziaria, possono essere esaminati congiuntamente.

5. Orbene, nell’avviso di accertamento impugnato, in parte qua riprodotto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza ed allegato allo stesso, nel rispetto delle “raccomandazioni” di cui al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il Consiglio Nazionale Forense del 15/12/2015, l’Agenzia delle entrate ha espressamente affermato che nel caso in esame “non è in discussione l’esistenza e/o la natura del costo” di sponsorizzazione. Ma quello dell’esistenza del costo, perchè risultante dalla documentazione contabile del contribuente, è profilo del tutto diverso da quello relativo a “l’effettivo svolgimento della prestazione da parte del soggetto sponsorizzato” (così a pag. 2 della sentenza impugnata), che la CTR ha correttamente esaminato ed escluso per difetto di prova.

5.1. A tal riguardo deve ricordarsi che, con riferimento alle spese di sponsorizzazione, questa Corte ha affermato che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018), quali l’inerenza o la congruità del costo.

6. Pertanto, poichè la presunzione legale di inerenza/deducibilità della spesa può operare solo in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, correttamente la CTR nè ha operato la verifica in concreto – senza che ciò possa considerarsi, come erroneamente sostiene la ricorrente, un’estensione del thema decidedum – pervenendo alla conclusione, a seguito di un accertamento in fatto non contestato, che la società contribuente, che ne era onerata, non aveva fornito la prova dell’effettuazione da parte dell’associazione sponsorizzata dell’attività promozionale contrattualmente prevista, al riguardo affermando che nel caso di specie “non esiste specifica documentazione da cui risulti l’effettuazione degli interventi di pubblicità fonata”, non risultando neppure “le concrete modalità di sostegno pubblicizzato al settore giovanile (tali essendo i contenuti dell’accordo di sponsorizzazione)” e precisando che “la dimostrazione dell’effettività delle prestazioni pattuite è ancor più necessaria in presenza di un contratto generico come quello di cui si tratta”.

7. Altrettanto correttamente, inoltre, la CTR ha escluso ogni valutazione dei profili di congruità ed inerenza della spesa.

8. Alla stregua di quanto detto si impone il rigetto sia della richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza, invero del tutto superflua, sia del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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