Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20811 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 197/2015 R.G. proposto da:

S.F., rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Cervi,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata alla Via Salita

San Matteo n. 23/11, Genova, come da mandato in calce al ricorso,

giusta provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

nonché:

Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.;

– Intimata –

Avverso la sentenza n. 82/2013 della Commissione Tributaria Regionale

della Liguria, depositata il 05/11/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio

2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Dalla narrativa della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta che:

– l’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 1984, in capo alla società Fratelli V.P. e.G. & C. s.n.c., un maggior reddito imponibile ai fini Ilor;

– la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova che, con la sentenza n. 669/11/95, lo respingeva;

– la società proponeva appello avverso tale sentenza innanzi alla CTR della Liguria (di seguito, CTR) che, con sentenza n. 11/03/94, depositata il 20 settembre 1994, in parziale accoglimento dell’appello, determinava, nella percentuale del 30%, il ricarico del costo del venduto applicabile alla società;

– l’Agenzia delle entrate impugnava tale la decisione innanzi alla Commissione tributaria centrale (di seguito, CTC) la quale, con sentenza n. 1331/04/11, depositata in data 24/11/2011, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata;

– l’Agenzia delle entrate prestava acquiescenza a tale sentenza (prot. 117925/2012);

– nel frattempo, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento (n. (OMISSIS), notificato il 19/12/1988) per redditi di partecipazione anche nei confronti dei soci, V.P. ed il coniuge, S.F. che veniva impugnato, con un unico atto, da V.P. e da S.F.;

– con sentenza n. 669/11/19, depositata in data 13/02/1996, la Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito, CTP) estendeva ai soci l’esito dell’accertamento emesso nei confronti della società;

– avverso tale sentenza proponeva impugnazione l’Agenzia delle entrate chiedendo che “ogni decisione in merito venisse emessa in conseguenza della pronuncia sul gravame interposto a carico della società partecipata” (v. controricorso pag. 2); la Commissione tributaria regionale adita, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “(…) trattandosi di rettifica derivante, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, ex art. 5, dal maggior reddito a carico della società, la decisione sul ricorso del socio deve essere messa in conseguenza della pronuncia sul gravame interposto dalla società. P.Q.M. determina il reddito di partecipazione, di conseguenza a quanto deciso dalla Commissione tributaria centrale nei confronti della società partecipata”.

S.F. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi, articolati in più censure.

Nell’esposizione dei motivi di ricorso la ricorrente compie una “premessa storica necessaria” (v. pag. 2 del ricorso) riguardante il suo status giuridico di ex-coniuge di V.P., assumendo che poiché in data 27 novembre 1987 era intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio con V.P., mentre la separazione era intervenuta già nel novembre 1980, che poiché ella ricorrente era “uscita” dalla residenza familiare di via (OMISSIS) e non si era mai occupata dell’attività societaria svolta dal marito e il suo inserimento nella società in nome collettivo fu fatta dai fratelli Viganego ai soli fini fiscali, che giacché non aveva dato mandato per proporre i ricorsi nelle commissioni tributarie adite, nessun avviso di accertamento le era stato notificato e nessuna pretesa poteva essere fatta valere nei suoi confronti.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Con successive ordinanze di questa Corte veniva risposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con l’altro procedimento, sempre intentato dalla S.F., recante il n. di ruolo n. 198/2015.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo mezzo, la difesa di S.F. denuncia, sotto più profili, la violazione e falsa di legge in punto di carenza di legittimazione passiva e di violazione del litisconsorzio necessario tra i partecipanti di società di persone. In particolare, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’errore dei secondi giudici per non aver compiuto le necessarie verifiche sul fatto che non le era stato notificato alcun avviso di accertamento in quanto già nel 1980 si era separata dal di lei coniuge e socio della V. s.n.c., separazione che nel 1987, aveva portato allo scioglimento del vincolo matrimoniale con il divorzio, sicché, nonostante la dichiarazione congiunta, non era più obbligata, a mente della L. n. 114 del 1977, art. 17, commi 3 e 4, a sopperire ad eventuali debiti del marito cosi come non le erano opponibili le cartelle di pagamento emesse nei confronti dell’ex-marito (v. primo motivo, sub a). Deduce, altresì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti la società di persone (v. primo motivo, sub b). Infine censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 5, 6, 12 dello Statuto dei contribuenti e dell’art. 24 Cost. perché, in carenza della notifica dell’avviso, non era mai stata messa in condizione di rappresentare le sue difese.

1.2. Col secondo mezzo deduce, sotto il profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la decadenza del potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria per essere stato emesso l’avviso di accertamento nei confronti di V.P., nell’anno 1984 e cioè, quando già era vigente la separazione tra i coniugi V.P. e S.F..

1.3. Col terzo motivo, sotto il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., per vizio di omessa motivazione, laddove la sentenza impugnata non indica né la ragioni in fatto, né quelle in diritto per le quali ha ritenuto coobligato con il debitore di imposta ( V.P.), S.F., quale coniuge separato e divorziato di V.P., socio effettivo della società soggetta ad accertamento.

2. Il ricorso è fondato nella parte in cui denuncia la violazione delle regole del litisconsorzio necessario nel giudizio tributario tra i soci e la società “Fratelli V.P. e G. & C. s.n.c.”.

2.1. Vanno qui ribaditi e riaffermati i principi consolidati questa Corte (Sez. U, 04/06/2008 n. 14815) secondo cui: “in relazione all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.”.

3. Nella specie – ove si è in presenza di cause decise separatamente nel merito (relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito della società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, V.P., G. e S.F.) – poiché non vi è possibilità di disporre la riunione dei procedimenti per assenza di un “simultaneus processus” nei gradi di merito e per assenza della simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ai giudici del merito essendo stato il ricorso della società deciso, in terzo grado, dalla CTC della Liguria (v., sul punto, Sez. 5, 18/02/2010, n. 3830 e Sez. 6 – 5, 28/11/2014, n 25300), ne deriva che il ricorso tributario proposto soltanto da alcuni dei soci (nella specie, da V.P. e S.F.), riguarda inscindibilmente sia la società (Fratelli V.P. e.G. & C. s.n.c.), che tutti i soci ( V. G. e Paolo e S.F.), i quali devono essere tutti parte dello stesso procedimento, sicché la controversia non può essere decisa – a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento – limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

4. Ne consegue che essendosi verificata la violazione del principio del contraddittorio ab imis, rilevabile ex officio, la sentenza impugnata va cassata sulla statuizione relativa al reddito di partecipazione (cassazione che travolge ovviamente anche la sentenza di primo grado, limitatamente al capo relativo al reddito di partecipazione) e le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado per un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio. Il giudice di rinvio, nel disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, è tenuto a valutare l’eventuale formazione di giudicati tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c. (in tal senso, v. S.U. n. 14815 del 2008 cit.)

4.1. Nella specie, è la stessa Agenzia delle entrate, in controricorso, che ha dedotto di aver prestato acquiescenza, con conseguente formazione del giudicato, alla sentenza della CTC n. 1331/04/11, con la quale è stata confermata la sentenza del CTR della Liguria n. 11/3/94 che, in parziale accoglimento dell’appello della società contribuente, aveva ridotto, nella misura del 30% il ricarico sul costo del venduto, contro la percentuale del 40% indicata nell’accertamento.

4.2. Sui limiti soggettivi del giudicato, va considerato che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, solo là dove la mancata partecipazione al giudizio dei soci non sia stata di alcun pregiudizio agli stessi, risultando totalmente vittoriosi. Le stesse considerazioni valgono in relazione all’eventuale annullamento parziale dell’atto di accertamento “presupposto”, idoneo a superare i limiti soggettivi del giudicato solo là dove abbia completamente giovato ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli, per alcuno aspetto, nel giudizio di annullamento totale (cfr., in motivazione, p. 1, Cass. Sez. 5, 24/07/2009 n. 17368, p. 2: “si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio. I limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni

si sia potuto difendere”). bscA7

4.3. In applicazione di tali principi, poiché con la sentenza della CTC che ha accolto solo parzialmente l’appello della società, riducendo in parte (di 10 punti percentuali) la pretesa fiscale – non si è determinato un esito totalmente favorevole per i soci che non hanno partecipato al giudizio instaurato nei confronti della società, i quali, dunque, non possono essere pregiudicati nel giudizio di annullamento totale dell’accertamento pregiudiziale formatosi nei confronti della società e55 hanno diritto a difendere le loro posizioni, contro l’avviso di accertamento in rettifica del loro reddito di partecipazione, in un giudizio a contraddittorio integro tra società e tutti i soci.

5. In definitiva, in difetto del simultaneus processus nei gradi di merito la sentenza impugnata è nulla con conseguente nullità dell’intero processo sicché va cassata, con rinvio alla CTP di Genova.

6. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della lite, per compensare interamente tra le parti spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti alla CTP di Genova, compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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