Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20811 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 01/08/2019), n.20811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7624-2018 proposto da:
ASSIMOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro Tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo
studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.R. e G.E., elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
SAVARESE, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
G.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7275/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che in data 14 marzo 2008 si verificò in Roma, in via (OMISSIS), un tragico incidente stradale consistente nello scontro frontale tra una vettura Opel condotta da G.G. ed un fuoristrada condotto da G.S., a causa del quale il G. rimase ucciso;
che la madre della vittima, M.A., in proprio e quale erede del defunto marito G.R., e la sorella della vittima, G.R., in proprio e quale rappresentante della figlia minore G.E., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il S. e l’Assimoco s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto;
che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata da G.R. in via principale (la M. era morta nel corso del giudizio di primo grado) e dalla società di assicurazione in via incidentale (in punto di spese) e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2017, in riforma della decisione di primo grado, ha fatto applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ed ha condannato il S. e l’Assimoco s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni liquidati in misura di Euro 120.000 per ciascuno dei genitori della vittima, nonchè di Euro 50.000 ciascuna in favore di G.R. e di G.E., con il carico del cinquanta per cento delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra metà, rigettando l’appello incidentale della società di assicurazione; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre l’Assimoco s.p.a. con atto affidato a quattro motivi;
che G.R. e G.E. si sono costituite tardivamente con un unico controricorso;
che G.S. non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che l’avviso di udienza camerale, con relativa proposta di decisione, non risulta essere stato regolarmente notificato ai controricorrenti costituiti, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2;
che, pertanto, la decisione del ricorso va rinviata ad altra camera di consiglio, onde consentire alla cancelleria di avvisare tempestivamente i suindicati controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019