Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20810 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11109-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio

dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARBIERA BIAGIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6691/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Cedif Multimedia srl proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi, notificato in data 23/1/2012, promosso da Equitalia Servizi Riscossione spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossioni) ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 48-bis e 72, a seguito del mancato pagamento della società, fallita e tornata in bonis, delle somme di cui alla cartella di pagamento, notificata il 14/1/2004, per tributi dovuti per l’anno di imposta 1995.

A seguito della dichiarazione del difetto di giurisdizione del Tribunale di Palermo la causa veniva riassunta davanti alla Commissione Tributaria di Roma che accoglieva il ricorso affermando che, alla data della notifica della cartella di pagamento, l’Ufficio era decaduto dal potere impositivo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agente della Riscossione e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello rilevando che, poichè la cartella di pagamento non era stata a suo tempo oggetto di impugnazione da parte del curatore, la stessa era divenuta definitiva con la conseguente impossibilità per la società tornata in bonis di far valere la decadenza dell’Ufficio dal potere di azionare esecutivamente la pretesa fiscale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente articolando un unico motivo. Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossioni depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato. La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo denuncia il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L. Fall. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare la ricorrente sostiene che, in base alla stessa giurisprudenza richiamata dalla CTR la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata anche al fallito onde concedergli la possibilità di impugnare l’atto nell’ipotesi di inerzia del curatore.

2.11 motivo è infondato in quanto il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto anche se la motivazione va corretta nei termini di cui appresso.

2.1 Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per novità della questione in quanto il tema della opponibilità alla società della notifica della cartella al curatore è stato oggetto di ricorso ed è stato affrontato dall’impugnata sentenza.

2.2 E pacifico che l’atto prodromico al pignoramento presso terzi, costituito dalla cartella di pagamento nr (OMISSIS), sia stato notificato in data 4.1.2004 al solo curatore del fallimento (OMISSIS) srl e si riferisca a tributi accertati prima della dichiarazione del fallimento.

2.3 Risulta, inoltre, oggetto di accertamento in fatto la circostanza che il curatore non abbia ritenuto opportuno proporre opposizione alla cartella e che il credito erariale sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento.

2.4 Ciò premesso va rilevato come secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questo Collegio “: L’accertamento tributario (nella specie, in materia di IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori” (cfr.,tra le più recenti, Cass. 12854/2018, 9434/2914 e 6248/2014)

E’ stato altresi precisato che ” la decisione del giudice delegato sulla opportunità di autorizzare l’azione nei confronti del fisco (la cui motivazione, nella specie, non è nota) è basata su considerazioni che possono anche prescindere dai profili che riguardano personalmente il fallito (che non sono soltanto quelle previste dal risalente art. 43 L. Fall., comma 2) e, quindi, non è un filtro che può garantire, in linea di principio, il completo esercizio del diritto di difesa.” (Cass. nr 2910/2009).

2.5 La ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo la quale, in presenza della decisione del curatore di non opporre la cartella, fosse senz’altro precluso al fallito, tornato in bonis, al quale la cartella non era stata notificata, la possibilità di insorgere contro l’atto esattivo appare in contrasto con il diritto ricorrente ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti dal momento che nessuno lo ha fatto in sua vece.

2.6 Venendo all’esame dell’ulteriore questione relativa alla possibilità che il contribuente avesse avuto comunque consocenza aliunde della cartella va precisato che per impugnare consapevolmente la pretesa impositiva non basta conoscerne l’esistenza, occorre conoscere anche i motivi sui quali si fonda la pretesa stessa.

2.10 Orbene la CTR ha escluso che la società ricorrente possa aver avuto conoscenza della pretesa fiscale in occasione della notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 28.12.2001 in quanto la stessa CTR ha accertato la irritualità della notifica perchè effettuata ex art. 140 c.p.c. con deposito all’albo comunale, ma senza affissione dell’avviso alla porta dell’azienda, come sarebbe stato necessario trattandosi di un caso di ” irreperibilità ” relativa.

2.11 Sul punto va disatteso il motivo incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate che deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che nella versione vigente alla data della notifica dell’intimazione di pagamento del 28.12.2011, prima della sentenza della Corte Costituzionale nr 258/2012 non prevedeva l’affissione alla porta del destinatario dell’avviso di tentata notifica di cui all’art. 140 ma solo l’affissione nell’Albo Comunale in cui era stata tentata la notifica. E’ sufficiente osservare che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale che annullano la norma di legge dichiarata incostituzionale, hanno efficacia retroattiva e si applicano ai rapporti che, come quello di specie, non sono ancora esauriti.

2.12 Deve tuttavia ritenersi che la società, tornata in bonis nel 2008, abbia avuto adeguata cognizione della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in occasione l’atto di pignoramento presso terzi eseguito in data 23.1.2012 con la conseguenza che il contribuente avrebbe potuto e dovuto impugnare la cartella (eventualmente insieme all’atto esecutivo) entro il termine di giorni 60 stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. L’opposizione all’esecuzione con la quale vengono formulate censure alla cartella di pagamento risulta essere stata proposta in data 29.4.2013 ben oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

2.13 Sul punto il contribuente afferma che non gli era stato notificato l’atto di pignoramento e di averne avuto notizia dalla comunicazione del terzo pignorato senza tuttavia indicare e provare l’effettivo momento al fine di verificare la tempestività dell’opposizione.

3.Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna la soc. Multimedia srI al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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