Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20810 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20810 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

ricorrente

contro
Scopigno Fabrizio, elettivamente domiciliato in
Roma Via Luigi Capuana 175, presso lo studio
dell’Avv.to Mario Palombi, e rappresentato e difeso
dall’Avv.to Mario Vernile, in forza di procura
speciale in calce al controricorso

controricorrente

avverso la sentenza n.62/20/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il
21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente, e l’Avv.to Mario Vernile, per
parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 11/09/2013

4

generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

62/20/2007

depositata in data 21/5/2007,

del

20/4/2007,

la Commissione

Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 20,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 23/11/2006,

avverso la decisione n. 86/01/2005 della
Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, che
aveva accolto il ricorso di Scopigno Fabrizio, di
professione architetto, contro un avviso di
accertamento con il quale era stato rideterminato,
in applicazione dei parametri presuntivi di cui al
DPCM 29/01/1996, il reddito imponibile rispetto al
dichiarato, con conseguenti maggiori imposte IRPEF,
IVA ed IRAP dovute per l’anno 1999. La C.T.P. aveva
accolto il ricorso del contribuente, rilevando che
l’Ufficio non aveva tenuto conto della situazione
personale del contribuente, il quale aveva
ricoperto una carica istituzionale, sindaco del
Comune di Cittaducale, per quattro anni, dal maggio
1994 al maggio 1998, con ridotta possibilità di
espletamento dell’attività professionale.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che “proprio la modestia dei redditi
elencati dall’Ufficio appellante negli anni 19941998” deponeva per “un incisivo depauperamento
della attività dell’Architetto Scopino, almeno fino
al 1999”, non rilevando ai fini del giudizio gli
anni successivi, e costituiva fatto incontestabile
“la minore disponibilità di tempo da dedicare alla
professione di architetto, ridotta notevolmente per

2

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Rieti,

J

istituzionale

l’impegno

di

che,

sindaco,

notoriamente, comporta la presenza nel Palazzo
comunale del Sindaco tutte le mattine dei giorni
feriali, etc…”, elemento i cui non si era tenuto
conto in sede di applicazione dei parametri
presuntivi.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un

un fatto controverso e decisivo, ex art.360 n. 5
c.p.c..
Ha resistito il contribuente con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria, ai
sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
L’Agenzia

ricorrente

lamenta

che

i

giudici

tributari non abbiano sufficientemente motivato in
ordine alla elencazione, prodotta dall’Ufficio, dei
redditi del contribuente, mai congrui e
sostanzialmente costanti, relativi agli anni dal
1997 al 2002.
Il motivo è inammissibile, avendo i giudici
tributari dato, al contrario, contezza
dell’elemento documentale offerto dall’Ufficio,
ritenendolo inidoneo a privare di rilievo le
giustificazioni offerte dal contribuente in merito
al rilevato scostamento dei redditi dichiarati
rispetto a quelli accertati con lo strumento
parametrico.
Come ribadito da questa Corte (Cass. 24134/2009,
che richiama Cass.1404/2001; Cass. 12980/2002), in
tema di prova per presunzioni, è compito del
giudice del merito valutare, in concreto,
l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non
solo analiticamente ma anche nella loro convergenza

3

unico motivo, per insufficiente motivazione su di


i ft”
Al SENSI DEL
N. 131 TAB. ALL – N. 5
RATERIA TRIBUTA/41A

globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con
la conseguenza che il suo apprezzamento, se
sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto
il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in
questa sede di legittimità (crf. Cass. 16728/2006;
Cass.3950/2011).
La Corte rigetta il ricorso.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali,
liquidate in complessivi C 2.025,00, a titolo di
compensi, oltre C 200,00 per esborsi ed accessori
di legge.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, 1’11/07/2013.
Il Pre.idente
Il Consigli re est.

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,

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