Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20810 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 01/08/2019), n.20810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17189-2017 proposto da:

T.H., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA SUD S.P.A., EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. e ROMA

CAPITALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10684/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARI A CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che T.H. propose opposizione all’esecuzione, davanti al Giudice di pace di Roma, avverso tre cartelle esattoriali ed al conseguente preavviso di fermo amministrativo del suo veicolo;

che il Giudice di pace, dichiarato il difetto di interesse ad agire in ordine al preavviso di fermo, riconobbe in parte la fondatezza dell’opposizione, sul rilievo che era prescritto il credito relativo a due delle tre cartelle esattoriali in questione, compensando le spese di lite; che la pronuncia è stata appellata dall’opponente al fine di ottenere l’annullamento anche della terza cartella esattoriale e il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2016, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il gravame ed ha annullato anche la terza cartella per mancata notifica del verbale ad essa sotteso, condannando la Equitalia sud s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in Euro 330 quanto al primo grado ed in Euro 630 quanto al secondo grado;

che contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre T.H. con atto affidato a tre motivi, contestando la misura delle spese processuali liquidate in suo favore;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione per la camera di consiglio del 22 novembre 2018, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c.;

che questa Sezione, con ordinanza interlocutoria 13 febbraio 2019, n. 4280, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, adempimento al quale il ricorrente ha tempestivamente provveduto;

che la discussione del ricorso è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio dell’11 luglio 2019.

Considerato che il ricorso pone, sia in ordine all’inquadramento giuridico della causa che alle censure proposte, questioni che non sono di piana ed immediata risoluzione, per le quali appare necessario il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio alla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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