Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2081 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.S., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
ricorso, dall’avv. Massimo Rizzato, (p.e.c.
massimo.rizzato.ordineavvocativicenza.it);
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Vicenza,
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma in via dei
Portoghesi 12 (fax 06/96514000; p.e.c.
ags.rm(c)mailcert.avvocaturastato.it);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2971/2018 del Tribunale di Venezia, emesso in
data 19.4.2018 e depositato in data 30.5.2018 R.G. n. 9864/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Dott.
Bisogni Giacinto;
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il sig. M.S., cittadino senegalese, nato il 5.6.1998, ha chiesto alla competente Commissione territoriale di Vicenza il riconoscimento della protezione internazionale o in subordine dei presupposti per la concessione della cd. protezione umanitaria. Ha esposto di essere stato coinvolto in un incidente ascrivibile alla responsabilità di un suo amico che nel corso della coltivazione dei campi aveva provocato un incendio a causa del quale era morta una persona. Era stato ristretto in carcere per sette mesi durante i quali si era ammalato per le pessime condizioni sanitarie del carcere. Era stato quindi ricoverato in ospedale e alle sue dimissioni aveva deciso di abbandonare il paese.
2. La Commissione adita ha respinto la domanda ritenendo che la prospettazione delle cause dell’espatrio non fosse credibile.
3. Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione rilevando che l’unica censura mossa dal ricorrente sulla valutazione di non credibilità della sua narrazione è infondata in quanto il sig M.S. è incorso in gravi contraddizioni circa le date e le modalità del suo espatrio e ha fornito una versione delle cause della sua fuga dal Senegal del tutto inverosimile. In particolare il Tribunale ha riscontrato la contraddittorietà della asserita durezza del trattamento carcerario a fronte della agevole evasione messa in atto dal richiedente asilo, in quanto ha affermato di essere accusato di un omicidio e di essere stato detenuto per tale accusa subendo maltrattamenti in carcere e riferisce, nello stesso tempo, di essere evaso senza alcuna difficoltà al momento della sua dimissione dall’ospedale.
4. Ricorre per cassazione il sig. M.S. deducendo violazione di norme di diritto: del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. a), artt. 7 e 14.
5. Propone controricorso il Ministero dell’Interno.
Diritto
RITENUTO
CHE:
6. Il ricorso è inammissibile perchè oltre a dedurre senza alcuna argomentazione la violazione delle menzionate disposizioni di legge si limita ad affermare che la vicenda narrata dal ricorrente è risultata attendibile e ben circostanziata e che il Tribunale non ha motivato compiutamente la ragione in base alla quale ha escluso la credibilità della sua narrazione.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione e la presa d’atto della applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 come specificato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.100 oltre s.p.a.d.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020