Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2081 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2081 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso 11679-2008 proposto da:
MUGNAI

OTTAVINA,

MUGNAI

FEDORA,

elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO, rappresentate
e difese dall’avvocato PAOLI MARIA CRISTINA giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro
2013
2371

MUGNAI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato
ZUCCONI ANTONELLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIEMONTESE PAOLO giusta delega in atti;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso

la sentenza n.

1419/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2007 R.G.N.
1760 e 1784/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’estinzione del giudizio in subordine per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

DE STEFANO;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 7.3.05 Laura Mugnai adì la
sezione specializzata agraria del tribunale di Firenze per
conseguire la costituzione forzosa dell’affitto previsto
dall’art. 49, comma primo, della legge 3 maggio 1982, n.
203, nei confronti delle coeredi Ottavina e Fedora Mugnai,

a seguito della morte del padre, comproprietario per un
terzo in uno alla stessa ricorrente di un fabbricato
colonico con annessi giardino e campi; e addusse, in
particolare, la sua qualità di comproprietaria per 7/9 dei
beni e di coltivatrice diretta o imprenditrice agricola per
l’intero, chiedendo la determinazione di un canone di equo
affitto annuale da corrispondere in ragione della quota di
1/9 ciascuno alle coeredi.
L’adita sezione specializzata, con sentenza n. 2221 del
18-24 maggio 2007, dichiarò costituito il rapporto di
affitto limitatamente alle sole quote di comproprietà delle
convenute e determinò il canone complessivo annuo in e
3.650, oltre rivalutazione monetaria annuale.
Interposero separati appelli Ottavina e Fedora Mugnai,
entrambe peraltro deducendo la carenza di prova sulla
qualità di coltivatrice diretta in concreto in capo alla
germana Laura e del suo esercizio dopo la morte del padre e
nell’attualità, l’errata valutazione da parte del C.T.U. di
primo grado del quesito sull’effettiva destinazione degli
immobili ed al riferimento delle superfici, la necessità di
escludere il fabbricato per il carattere eccezionale della
norma dell’art. 49 L. 203/82; costituitasi in entrambi gli
appelli Laura Mugnai, ella contestò gli avversi gravami e,

/
3

in via incidentale, chiese la condanna delle controparti
anche alle spese di lite del primo grado. La sezione
specializzata agraria della corte di appello di Firenze
rigettò, riunitili, gli appelli principali ed accolse
quello incidentale, condannando Ottavina e Fedora Mugnai

quelle del secondo.
Per la cassazione di tale sentenza, pubbl. il 14.12.07 e
notificata il 18 ed il 20 febbraio 2008, ricorrono Ottavina
e Fedora Mugnai, affidandosi a quattro motivi: ai quali
resiste con controricorso Laura Mugnai.
2. In particolare, le ricorrenti:
2.1. concludono il primo motivo (rubricato “violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 49 della L. n. 203 del
1982 e dell’art. 1102 c.c., in relazione all’articolo 360,
coma I, n. 3 c.p.c.”) col seguente quesito:

“accerti

l’Ecc.ma Corte di Cassazione se configuri violazione del
disposto del primo coma dell’art. 49 L. 203/1982 e
dell’art. 1102 c.c. dichiarare costituito un rapporto di
affitto agrario a favore di un erede (Laura Mugnai) su un
fondo di cui il medesimo erede già godeva e disponeva, sia
prima che dopo la morte del de cuius, in forza di un titolo
(comproprietà del bene immobile) autonomamente spettante
gli, così come statuito dalla Corte d’Appello di Firenze
nella sentenza n. 1419/2007 qui impugnata”;
2.2. concludono il secondo motivo (rubricato “violazione
o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dell’art. 49 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, per quanto
attiene alla corretta individuazione e definizione di

anche alle spese del primo grado di lite, oltre che a

’fondo rustico’, in relazione agli artt. 3, 41 e 44 della
Costituzione e agli art. 12, primo comma, e 14 delle
Disposizioni sulla legge in generale approvate
preliminarmente al Codice Civile con R.D. 16 marzo 1942 n.
242”) col seguente quesito:

“Accerti l’Ecc.ma Corte Suprema

Legge 3 maggio 1982 n. 203 deve essere interpretata nel
senso di ritenere ‘fondo rustico’, sul quale al sensi e per
gli effetti della predetta disposizione può esser
costituito ope legis un rapporto di affitto agrario, solo e
soltanto quei terreni o porzioni di terreni che si accerti
essere stati ed essere ancora nell’attualità effettivamente
coltivati dall’erede (Laura Mugnai), nonché su quegli
annessi agricoli che risultino esser stati ed essere ancora
nell’attualità realmente destinati alle specifiche
necessità di coltivazione del fondo cui afferiscono”;
2.3. concludono il terzo motivo (rubricato “violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 49 della L. n. 203 del
1982, e dell’art. 2697 cc., in relazione all’articolo 360,
comma I, n. 3 c.p.c., e comunque l’omessa e/o insufficiente
e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all’articolo 360, comma I, n. 5
c.p.c.”) col seguente duplice quesito, in diritto e in
fatto: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 bis, primo
comma c.p.c.

‘Accerti l’Ecc.ma Corte Suprema di

Cassazione se la pronuncia della Corte di Appello di
Firenze configuri violazione del disposto del primo coma
dell’art. 49 L. 203/1982 e dell’art. 2697 c.c. laddove: a)
ha ritenuto ‘provato’ il requisito della qualifica di

di Cassazione che la disposizione di cui all’art. 49 della

coltivatore diretto in capo a colei che invocava
l’applicazione della norma in esame, sulla scorta – di
quanto affermato da una delle parti (Ottavina Mugnai) circa
la generica coltivazione del fondo, senza alcun riferimento
alle modalità e alle caratteristiche della coltivazione al

amministrativa prodotta in giudizio; b) ha ritenuto
‘provato’ il requisito della qualifica di coltivatore
diretto in capo a colei che invocava l’applicazione della
norma in esame, a prescindere dall’accertamento in concreto
di detta qualità in relazione delle necessità concrete del
fondo’;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 bis,

secondo comma, c.p.c., si precisa che il fatto controverso,
in relazione al quale la Corte di Appello di Firenze ha
motivato in maniera contraddittoria e/o insufficiente e/o
illogica è costituito dal possesso, da parte della Signora
Laura Mugnai, della qualità di coltivatore diretto”;
2.4. concludono il quarto motivo (rubricato “Ulteriore
violazione e/o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982,
art. 49, in relazione all’articolo 360, I ° comma, n. 3
c.p.c.”), le ricorrenti pongono il seguente quesito:
“accerti l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la pronuncia della
Corte di Appello di Firenze configuri violazione del
disposto del primo coma dell’art. 49 L. 203/1982 nella
parte in cui ha ritenuto che l’intero fabbricato dedotto in
giudizio fosse strumentale all’esercizio dell’attività
agricola, senza considerare l’effettivo stato dei luoghi e
senza accertare l’effettiva esistenza di un nesso di
strumentalità tra i terreni agricoli e le diverse porzioni-

sensi dell’art. 6 L. 203/1982; – della documentazione

del fabbricato de quo ad uso abitativo ed in particolare
quella abitata in vita dal de cuius, che già da tempo prima
della sua morte, risulti non aver coltivato il fondo.
Accerti inoltre l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, nel caso
in cui il fondo agricolo sia costituito, oltre che da

in parte, ad abitazione de/ de cuius, costituisca oggetto
di affitto agrari a favore dell’erede coltivatore diretto
oltre ai terreni agricoli anche la porzione di fabbricato
suddetta a prescindere dall’accertamento in concreto di un
nesso di strumentalità tra la detta porzione e l’attività
agricola di coltivazione dei terreni”.
3. Tuttavia, in prossimità della pubblica udienza del
10.12.13, le ricorrenti depositano atto di rinunzia datato
6.11.13, sottoscritto pure dalla controparte, con richiesta
di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
estinzione del giudizio e compensazione delle spese,
autenticate le firme da parte dei rispettivi difensori.
Pertanto, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ.,
prevalendo la rituale richiesta di estinzione su ogni
altra, il processo deve essere dichiarato estinto con
ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la
comunicazione della fissazione della trattazione in
pubblica udienza (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 1878): e
potendosi omettere ogni provvedimento sulle spese del
giudizio di legittimità, attesa l’espressa richiesta delle
sottoscrittrici del detto atto, volta a pronunciare la
compensazione delle stesse.
P.

Q

M.

*

terreni coltivati anche da fabbricati adibiti, in tutto o

La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
Il Presidente

addì 10 dicembre 2013.

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