Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2081 del 29/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2081 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO
. ORDINANZA
sul ricorso iscitto al n. 7211-2017 R.G. proposto da:
FONDAZIONE ADOLESCERE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
°STANI\ 40, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ROBERTO
MERLINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
FABIO CORRADI, NIASSIMILIANO GIONCADA;
– ricorrente contro
COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 362, presso lo
studio dell’avvocato NATHALIE LUSI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO TRANE;
– controricorrente contro
Data pubblicazione: 29/01/2018
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO, COMUNE DI
ARLUNO;
– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GI-TERSI, che
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
–
Ric. 2017 n. 07211 sez. M3 – ud. 04-12-2017
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di PAVIA, depositata il 08/02/2017;
A seguito di sentenza del giudice amministrativo che declinava la
propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, la Fondazione
Adolescere riassunse il giudizio innanzi al Tribunale di Milano
chiedendo, per il ricovero stabile di una minorenne presso una propria
comunità educativa sita in Voghera (PV), la condanna dei Comuni
cronologica della madre della minore, a titolo di rette inevase ed in
subordine ai sensi degli artt. 2031 e 2041 cod. civ., della somma di
Euro 124.919,44 oltre accessori. Il Tribunale adito per un verso
dispose il pagamento ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. nei
confronti del Comune di Santo Stefano Ticino della somma di Euro
86.631,79 oltre interessi, per l’altro dichiarò l’incompetenza per
territorio del Tribunale di Milano in relazione alla domanda proposta
nei confronti del Comune di Brindisi ed alla domanda riconvenzionale,
proposta da quest’ultimo subordinatamente all’eccezione di
incompetenza, identificando quali giudici competenti il Tribunale di
Brindisi o il Tribunale di Pavia. Proseguito il giudizio innanzi al
Tribunale di Pavia, quest’ultimo con ordinanza comunicata in data 9
febbraio 2017 dichiarò la litispendenza quanto alla domanda proposta
nei confronti dei Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno per la
pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Milano, disponendo la
cancellazione dal ruolo della relativa causa, e dichiarò la propria
incompetenza territoriale quanto alla domanda proposta nei confronti
del Comune di Brindisi, ed alla domanda riconvenzionale proposta da
quest’ultimo, per essere territorialmente competente il Tribunale di
Brindisi.
Osservò il giudice adito che fondata era l’eccezione di
incompetenza in favore del Tribunale di Brindisi in base al criterio del
forum destinatae solutionis,
indicato dal Tribunale di Milano, da
individuare per gli enti pubblici non statali nel luogo ove ha sede il
servizio di tesoreria dell’ente, nel caso specifico Brindisi.
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convenuti al pagamento, quali luoghi di residenza in successione
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Fondazione
Adolescere. Sono state presentate scritture difensive. Il pubblico
ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.
Con l’istanza di regolamento si espone quanto segue: l’ordinanza
dovuto d’ufficio richiedere il regolamento di competenza; il forum
destinatae solutionis da individuare per gli enti pubblici non statali nel
luogo ove ha sede il servizio di tesoreria dell’ente non ha natura di
foro esclusivo, e dunque inderogabile, ma rappresenta solo un foro
concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod.
proc. civ.; l’obbligazione era stata eseguita presso la comunità
educativa sita in Voghera (PV), sicché la competenza territoriale ai
sensi degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1327 cod. civ. era del Tribunale
di Pavia, ed in subordine del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 33
e 45 cod. proc. civ..
L’istanza è fondata. Secondo l’orientamento di questa Corte, la
mancata impugnazione con l’istanza di regolamento di competenza
del provvedimento che dichiari l’incompetenza del giudice adito non
consente la successiva contestazione della competenza davanti al
giudice ritenuto competente, salva la possibilità di denuncia ex officio
da parte di quest’ultimo del conflitto di competenza a norma e nei
limiti dell’art. 45 cod. proc. civ.. Tuttavia nell’ipotesi in cui il secondo
giudice, nei cui confronti la causa sia stata riassunta, anziché
denunciare il conflitto ex art. 45, abbia erroneamente declinato la
propria competenza per materia o per territorio se inderogabile, è
ammissibile l’impugnazione del provvedimento declinatorio con il
regolamento di competenza, la quale però non può investire la
questione dell’erroneità di detta decisione in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 45 citato, potendo solo rivolgersi a contestare
l’incompetenza ritenuta da detto giudice e conseguire dalla Suprema
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(‘
viola l’art. 45 cod. proc. civ., in quanto il giudice ad quem avrebbe
Corte l’individuazione del giudice competente a conoscere della
controversia (Cass. 7 marzo 2013, n. 5713; 30 maggio 2001, n.
7399; 11 aprile 2001, n. 5405; 10 maggio 1999, n. 4618; 17 giugno
1996, n. 489; 16 novembre 1994, n. 9687).
Nella specie le parti non hanno impugnato con l’istanza di
dichiarata l’incompetenza del giudice adito. Riassunto il giudizio, il
giudice ad quem non ha elevato il conflitto di competenza ai sensi
dell’art. 45 cod. proc. civ. (che peraltro non poteva proporre, essendo
stata dichiarata dal Tribunale di Milano l’incompetenza per territorio
per un caso diverso da quelli contemplati dall’art. 28 cod. proc. civ.),
ma ha meramente declinato la propria competenza. La competenza
deve quindi ritenersi radicata presso il Tribunale di Pavia sulla base
del seguente principio di diritto: «la competenza risulta radicata
presso il giudice ad quem
per il mero fatto processuale della
riassunzione della causa, in mancanza sia della proposizione del
regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice a quo che
dell’instaurazione del conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 cod.
proc. civ.».
Le spese del processo relativo al regolamento di competenza,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Pavia, dinanzi al quale il
processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Condanna il Comune di Brindisi al pagamento delle spese
processuali per il regolamento di competenza in favore della
ricorrente, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Annendola
regolamento di competenza il provvedimento con cui è stata