Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20809 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8306-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ATHENA DI S.C. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7278/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La soc. Athena di S.C. & C. sas impugnava l’atto di iscrizione ipotecaria e le prodromiche cartelle di pagamento, asseritamente non notificate, concernente tributi vari Irpef, Irap, Iva, diritti camerali per un importo complessivo di Euro 19.915,41.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno da un lato annullava l’iscrizione ipotecaria alla luce dell’omessa notifica della prescritta comunicazione preventiva e, dall’altro, confermava l’atto impugnato in relazione a nove cartelle risultando queste ultime regolarmente notificate.

3.Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e del contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riuniti gli appelli, dichiarava la tempestività del ricorso introduttivo e il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti non tributari; riteneva erronea la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui aveva reputato necessaria, ai fini della legittimità dell’iscrizione ipotecaria, la relativa comunicazione preventiva e accoglieva parzialmente l’appello del contribuente rilevando, per quanto di interesse in questa sede, l’invalidità delle notifiche delle cartelle effettuate a mezzo pec, in quanto eseguite prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016 e della cartella nr 10020120022463992000 in quanto sulla cartolina di ritorno risultava essere stata apposta a mano il numero della cartella.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. La società intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per avere la CTR erroneamente ritenuto l’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec

1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR errato nel ritenere le cartelle di pagamento notificate a mezzo pec invalide in assenza di attestazione di conformità all’originale.

2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione, sono fondati.

2.1 Il D.L. n. 78, art. 38, comma 4, lett. b), convertito dalla L. n. 122 del 2010, entrato in vigore il 31.5.2010, ha novellato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 aggiungendo, dopo il comma 1, il seguente comma” la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante degli elenchi previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis c.p.c.”.

2.2 Contrariamente a quanto affermato dalla CTR la notifica della cartella esattoriale a mezzo di posta certificata è stata introdotta sin dal 2010.

2.3 Quanto alla problematica della notifica della copia informatica dell’atto va rilevato che secondo un recente arresto di questa Corte ” la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta” (Cass. nr 30948/2019)

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 156 c.p.c. per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto invalida la notifica della cartella n. (OMISSIS) perchè il numero della stessa era stato apposto a mano sul relativo avviso di ricevimento.

3.1 II motivo merita accoglimento.

3.2 Nessuna norma vieta di compilare a mano verbali di notifica o avvisi di accertamento e, d’altronde, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza delle forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”

4 II ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza, la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno invece compensate le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte,

– accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla soc. Athena di S.C. & C. sas;

– condanna la soc. Athena S.C. & C. sas al pagamento delle spese dei presente giudizio che si liquidano in Euro 7.800 per compensi oltre spese prenotate a debito;

– compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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