Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20809 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappresentata e difende.

– ricorrente –

Contro

CIVITELLA RAINERI S.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 17/04/15 della Commissione

tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12 gennaio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 giugno 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della Civitella Ranieri s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. dell’Umbria, nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Società di cartella di pagamento portante IRES dell’anno di imposta 2007, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso e annullato le cartelle impugnate.

Il Giudice di appello riteneva, contrariamente alla prima Commissione tributaria, che la detrazione per spese di riqualificazione energetica, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344-349, e al D.M. n. 47 del 2007, spettasse non solo per i beni immobili strumentali all’attività di impresa ma, anche, per i beni immobili oggetto dell’attività di impresa, come nella fattispecie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione L. n. 296 del 2006, art. 1 commi 344 e ss., e D.M. 19 febbraio 2007, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto non era contestato che la Società svolgesse attività imprenditoriale di locazione di immobili a terzi mentre le agevolazioni fiscali, previste per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica, erano da ritenere esclusivamente concedibili ai fabbricati strumentali, utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, sicché dette agevolazioni non erano concedibili in caso di interventi realizzati su beni locati a terzi e costituenti oggetto dell’attività imprenditoriale esercitata;

la censura è infondata. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7208 del 27.01.2021; Cass. n. 19815 del 2019; Cass. n. 19816 del 2019) è concorde nel ritenere che il beneficio fiscale di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., e consistente nella previsione della detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari, i quali possono essere sia persone fisiche non titolari di redditi d’impresa, sia soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società; la detrazione è da ritenere concedibile anche agli immobili locati a terzi ed anche a quelli concessi a terzi a titolo di leasing, anche se, in tal caso, la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente;

invero, con riferimento al beneficio fiscale in esame, la ratio legis desumibile dal testo normativo in esame consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico e dal tenore letterale delle norme sopra indicate non è rinvenibile alcuna limitazione di tipo soggettivo che osti ad una generalizzata operatività della detrazione d’imposta in esame, la quale spetta dunque non al conduttore, ma al proprietario locatore, il quale, nella locazione tout court, a differenza di quanto accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo;

non e’, quindi, condivisibile l’equiparazione fatta dall’Agenzia delle entrate fra la normativa di cui sopra, riferita alla riqualificazione energetica degli immobili, alla fattispecie agevolativa di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 1, in materia di disposizioni tributarie concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, atteso che tale ultima normativa era espressamente volta ad incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche, si che, dovendosi estendere la normativa alle imprese, era stato correttamente ritenuto che la norma agevolativa si riferisse unicamente ai beni patrimoniali e non ai beni strumentali o beni merce, in quanto l’eventuale applicazione dell’agevolazione anche a tali ultimi beni, avrebbe comportato una duplicazione delle deduzioni ed in definitiva un indebito arricchimento dell’imprenditore;

al contrario, il beneficio fiscale introdotto con alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e ss., non riguarda la più limitata categoria dei soggetti IRPEF, ma è diretta a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa e le società, a condizione che siano state sostenute spese per il potenziamento dei loro cespiti, in coerenza con la finalità perseguita di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale;

va, in definitiva, ritenuto che il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 334 e ss., ed al D.M. 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di redditi d’impresa, incluse le società, i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi;

il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va, pertanto, rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.,n,1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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