Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20809 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20809 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Spinosa Aldo Enrico, elettivamente domiciliato in
Roma Monte Zebio l, presso lo studio SINACTA
Avvocati

e

Commercialisti

Associati,

e

rappresentato e difeso dall’Avv.to Augusto Cina,
in forza di procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/42/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata
1’8/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’11/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso

Data pubblicazione: 11/09/2013

• per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 15/42/2007 del 7/2/2007, depositata
in data

8/2/2007,

la Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, Sez. 42, accoglieva,
con compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 20/7/2006, dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio Milano 3, avverso la decisione n.

Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso
di Spinosa Aldo Enrico contro un avviso di
accertamento, con il quale, sulla base
dell’applicazione dei parametri di cui all’art.3
commi 181, 182 , 183 e 184 1.549/1995, all’esito
del contraddittorio endoprocedimentale instaurato
con il contribuente, si erano rideterminati i
maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati (in
relazione all’attività professionale di Avvocato)
e, di conseguenza, le maggiori imposte IRPEF, IRAP
ed IVA e sanzioni, dovute per l’anno 1999.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto,
premessa la natura presuntiva dello strumento
parametrico, con facoltà per il contribuente di
eccepirne, in sede di contraddittorio,
l’inidoneità, il successivo studio di settore
“SKO4U”, approvato con DM 30/3/2001, invocato dal
contribuente come più “calzante” rispetto
all’attività svolta, non poteva applicarsi per il
reddito relativo all’anno d’imposta 1999, avendo lo
studio di settore efficacia solo a partire
dall’anno 2000; i giudici tributari aggiungevano,
in ordine alle altre giustificazioni allegate dal
contribuente, che dette circostanze erano state
debitamente considerate all’esito del

2

127/29/2005 della Commissione Tributaria

contraddittorio dall’Ufficio,

il quale infatti

aveva “dedotto la cifra dichiarata dal contribuente

quale reddito tratto dalla propria attività quale
componente dello studio associato

“Spinosa-Tognon”

nell’ultimo quadrimestre, a cui sono da ricondursi
le circostanze attinenti allo stato di salute del
contribuente ed al sequestro giudiziale delle
proprie disponibilità” .

cassazione il contribuente, deducendo cinque
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 1,
in relazione agli artt.4 DPR 195/1999 e 10, comma
4, L.146/1998, dovendosi escludere l’applicazione
dei parametri per i contribuenti che avevano
iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta
ovvero che non si trovavano in un periodo di
normale svolgimento dell’attività, quale quella del
contribuente, il quale aveva, nel luglio 1999,
costituito un’associazione professionale, cessando
di fatto l’esercizio dell’attività professionale in
forma individuale; Motivi 2 e 3, in relazione agli
artt.3 commi 181 e 184 1.549/1995 e 39 comma l
lett.d) DPR 600/1973, essendo stato l’accertamento
induttivo fondato esclusivamente sulla base dei
parametri, in assenza di ulteriori elementi
probatori a conforto e nonostante le circostanze
addotte e provate dal contribuente; Motivo 5, in
relazione all’art.112 c.p.c., stante l’omessa
pronuncia sull’appello incidentale del contribuente
e sull’eccezione di difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento, motivato, in ordine
alla quantificazione dei compensi, con richiamo ai
decreti ministeriali istitutivi dei parametri) e
per omessa motivazione circa un fatto controverso e

3

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per

• decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c. (in relazione al
Motivo l; Motivo 3, in quanto i ricavi derivanti
dall’attività professionale, con aggregazione dei
dati contabili riguardanti sia l’attività in forma
individuale che la partecipazione allo studio
associato, dichiarati, risultavano congrui,
applicando lo studio di settore “SKO4U”, riferito

seppure approvato successivamente, poteva essere
invocato dal contribuente, e tale dato era stato
completamente

“disconosciuto”

nella sentenza

impugnata; nonché in relazione anche ai fatti
dedotti nel quarto Motivo).
L’Agenzia

delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso implicanti vizi motivazionali
della sentenza, assorbenti rispetto agli altri,
sono fondati.
Al fine di rendere più efficace ed incisiva
l’azione accertatrice e di consentire una più
articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art.
11, convertito, con modificazioni, dalla L. 27
aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni,
l’art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ha previsto l’elaborazione e
approvazione di appositi studi di settore, in
relazione ai vari settori economici di esercizio
delle attività imprenditoriali e professionali,
che, ai sensi dell’art. 3, comma 124, della legge
23/12/1996, n. 662, approvati con decreti del
Ministro delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, soggetti a revisione, si sono applicati,

4

all’attività professionale di appartenenza, che,

ai fini dell’attività di accertamento, a decorrere
dal periodo d’imposta 1998. A tal fine gli stessi
uffici identificano campioni significativi di
contribuenti appartenenti ai medesimi settori da
sottoporre a controllo allo scopo di individuare
elementi caratterizzanti l’attività esercitata.
Il comma 8 dell’art.10 1.146/1998, nel definire le
modalità di utilizzazione degli studi di settore in
sede d’accertamento, delineando, in particolar
modo, i contorni dell’ambito soggettivo di
applicazione di questo strumento, in ordine alle
modalità di utilizzazione degli studi di settore in
sede di accertamento, aveva infatti previsto che
“con i decreti di approvazione degli studi di
settore possono essere stabiliti criteri e modalità
di annotazione separata dei componenti negativi e
positivi di reddito rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano più attività.”.
Nella specie, i giudici tributari hanno ritenuto
inapplicabile lo studio di settore approvato con DM
30/3/2001, in quanto efficace solo a partire
“dall’anno d’imposta 2000”,

laddove oggetto

dell’atto impositivo era il reddito imponibile
accertato nell’anno d’imposta 1999.
Ora, questa Corte ha, con diverse pronunce, cui in
questa sede si intende dare continuità,
costantemente ritenuto possibile l’applicazione
retroattiva degli studi di settore, introdotti con
il d.l. n. 331 del 1993, art.62 bis, aggiunto in
sede di conversione in legge (1.n. 427/1993),
rispetto ai parametri, anteriormente vigenti,
istituiti con la 1.549/1995, art.3, commi 179-189
(cfr. Cass.1790/2005 e Cass. 9613/2008).
Le stesse Sezioni Unite,

5

nella sentenza n.

• 26635/2009,

hanno

chiarito

che

“I/

sistema

delineato è frutto di un processo di progressivo
affinamento degli strumenti di rilevazione della
normale redditività, che giustifica la prevalenza
in ogni caso dello strumento più recente su quello
precedente con la conseguente applicazione
retroattiva dello standard più affinato e,
pertanto, più affidabile”.

del 2001, riferito alla categoria professionale di
appartenenza (attività degli studi legali), non
applicato dai giudici tributari, per l’anno 1999,
ed invocato invece dal contribuente, difetta, nella
decisione impugnata, ogni argomentazione sulla
effettiva ragione della ritenuta inoperatività,
laddove l’applicazione non poteva essere esclusa,
solo perché la disciplina era contenuta in un
decreto ministeriale emanato successivamente
all’anno

d’imposta

trattandosi

di

una

oggetto
ipotesi

dell’accertamento,
di

successivo

raffinamento dello strumento, non legata a
situazioni contingenti, correlate a determinate
annualità di imposta, o eccezionali, di tipo, ad
es., economico.
La sentenza, in accoglimento del ricorso, va
pertanto cassata, con rinvio, per un nuovo esame ed
anche per la liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa
composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa

6

Nella specie, con riguardo allo studio di settore

dMIENTEDA REGISTR,A7IONE
AI SENSI DEL DR,
I ellt
N. 5 I TAB.
N, 5
MATERIA TRIBUTAKIA

Deciso in Roma,

nella camera di consiglio della

• composizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA