Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20809 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE RJACE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALOMBINI 2, presso

lo studio dell’avvocato DE FRANCESCO SALVATORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALVARO PIETRO, come da procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2008 del TRIBUNALE di LOCRI sezione

distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto l’incompetenza dell’organo accertante e la violazione dell’obbligo di immediata contestazione.

In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 200 e 201 C.d.S..

3. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dal D.L. n. 121 del 2000, rilevando, altresì, che sussisteva l’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune), in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprietà della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS, nonchè l’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocità e limiti di velocità.

4. L’amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., nonchè contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata. Quanto alla questione relativa all’incompetenza dell’organo incompetente, viene altresì dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 22 e L. n. 65 del 1986, art. 5.

Deduce, in particolare, l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2000, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.

esec. C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Quanto all’incompetenza, osserva che la normativa richiamata attribuisce ai vigili urbani la relativa competenza all’accertamento nell’ambito del territorio del Comune.

5. Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. per l’accoglimento del ricorso, all’udienza camerale del 25 novembre 2011 ne veniva disposta la trattazione alla pubblica udienza, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

7. Il ricorso è fondato.

7.1 Quanto al primo motivo, trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2000, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis, (Cass., Sez. 2^, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2^, 29 gennaio 2008, n. 1889).

Il primo motivo è fondato anche in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono “la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2^, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2^, 10 luglio 2008, n. 19032).

7.2 Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 nonchè contraddittoria motivazione. Afferma che poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della polizia municipale, negata dal giudice dell’appello. Tale motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione e stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano.

Si tratta di stabilire se la Polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del C.d.S. anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.

L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il “personale che svolge servizio di polizia municipale”, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, ha funzioni di Polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”.

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost, sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale “ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”, ed è richiamata dall’art. 22 reg.

esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che “i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse”.

Il comma 3 dell’art. 11, che in materia di servizi di Polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez. 1^, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2^, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1^, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2^, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498.

7.3 Il ricorso risulta, infine, fondato quanto al terzo motivo, col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., non risultando (dalla stessa esposizione del fatto contenuta nella sentenza) che parte intimata abbia sollevato in primo grado la questione delle segnalazione informativa agli utenti.

8. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

9. Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari;

per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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