Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20809 del 02/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20809 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

Elettivamente domiciliato in Roma, via Terenzio,
n. 7, nello studio Abbamonte – Titomanlio; rappresentato e difeso dall’avv. Davide Frega, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CASELLA ALFONSO – CASELLA MARIA TERESA – CASELLA
PAOLA, quali eredi di Casella Anna Maria

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zoi

Data pubblicazione: 02/10/2014

Elettivamente domiciliato in Roma, via M. Dionigi,
n. 57, nello studio dell’avv. Claudia De Curtis;
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovani Allodi

del controricorso.
controricorrenti
nonché contro
SOC. COOPERATIVA AURORA A R.L.
intimata

nonché sul ricorso proposto da
CASELLA ALFONSO – CASELLA MARIA TERESA – CASELLA
PAOLA, quali eredi di Casella Anna Maria
ricorrenti in via incidentale
contro
COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
SOC. COOPERATIVA AURORA A R.L.
intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 177, depositata in data 5 marzo 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2014 dal cons. dott. Pietro
Campanile;
sentito per il ricorrente principale l’avv. A. Caione Fabiani, munito di delega;
sentito per i ricorrenti in via incidentale l’avv.

7

e Aldo Starace„ giusta procura speciale a margine

.

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De Curtis, munito di delega;
udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. dott.
Maurizio Velardi, che ha concluso per il rinvio a

corso principale, accoglimento primo motivo e rigetto del secondo dell’incidentale.
Svolgimento del processo

l – Con sentenza depositata in data 18 novembre
2003 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava
inammissibile la domanda con la quale Casella Anna
Maria, proprietaria di un fondo del quale il sindaco di Torre Annunziata aveva disposto l’occupazione
d’urgenza con decreto n. 55 del 27 dicembre 1986,
per la durata di tre anni, poi realizzata in data
13 maggio 1987 e protrattasi per un triennio senza
che alla scadenza fosse intervenuto decreto di
espropriazione, chiedeva la restituzione del fondo

e la condanna del Comune al pagamento
dell’indennità di occupazione.
Alla declaratoria di inammissibilità il Tribunale
perveniva in base al rilievo che al momento della
notificazione dell’atto di citazione la durata
dell’occupazione legittima era ancora in corso.
Gli eredi della Casella proponevano appello, chiedendo la riforma dell’impugnata decisione in base

o

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nuovo ruolo; in subordine inammissibilità del ri-

al rilievo secondo cui l’irreversibile trasformazione del fondo, successivamente intervenuta, non
costituisce un presupposto processuale, ma una con-

che sussista al momento della decisione.
La Corte di appello di Napoli, in riforma
dell’impugnata decisione, con la sentenza indicata
in epigrafe, accertato che l’opera pubblica non era
stata realizzata, ha condannato l’ente convenuto
alla restituzione del bene, nonché al pagamento
della somma di 43.898,84 per l’occupazione legittima, e di C 85.275,40 per il ristoro
dell’occupazione illegittima.
Per la cassazione di tale decisione il Comune di
Torre Annunziata propone ricorso, affidato ad unico
motivo, cui gli eredi Casella resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, sorretto da due motivi.
La Coop Aurora non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art.
335 c.p.c., la riunione dei procedimenti relativi
a ricorsi proposti avverso la medesima decisione.
3 – Con unico motivo il Comune di Torre Annunzia-

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dizione dell’azione, ragion per cui è sufficiente

ta, deducendo motivazione omessa, insufficiente ed
erronea, si duole del rigetto della propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, per non

sti a carico della Cooperativa Aurora con la convenzione del 26 agosto 1986.
3.1 – I ricorrenti in via incidentale deducono, con
il primo motivo, la mancata applicazione dello ius

superveniens costituito dalla sentenza n. 348 del
2007 della Corte costituzionale, con riferimento
all’abrogazione dei criteri riduttivi previsti
dall’art. 5 bis della 1. n. 359 del 1992.
3.2 – La seconda censura del ricorso incidentale
attiene alla violazione degli artt. 35 e 60 della
1. n. 865 del 1971 e 2697 c.c., nonché a vizio motivazionale, in relazione all’esclusione
dell’esclusione della responsabilità facente capo,
in via solidale, alla cooperativa Aurora.
4 – Il ricorso principale è inammissibile.
Debbono, infatti, trovare applicazione, per essere
stata impugnata una sentenza depositata in data 5
marzo 2007, le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio
2006 n. 40 (in vigore dal 2 marzo 2006 sino al 4
luglio 2009), con particolare riferimento all’art.
6, che ha introdotto l’art. 366-bis nel codice di

5

aver la Corte territoriale apprezzato gli oneri po-

procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni
– la cui peculiarità rispetto alla già esistente
prescrizione della indicazione nei motivi di ricor-

sizione di una sintesi originale ed autosufficiente
della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c., deve contenere, a pena di inammissibilità (cfr. ex multis: Cass. Sez. Un. n. 20603 del
2007; Cass., n. 16002 del 2007; Cass., n. 8897 del
2008), un momento di sintesi – omologo del quesito
di diritto, nella specie assolutamente carente che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
5 – L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia di quello incidentale, tardivamente proposto, ai sensi dell’art. 334, c. 2. cod.
proc. civ..
Ne consegue l’inapplicabilità dello

ius superve-

niens, cui sono equiparate le modifiche dell’asset-

so della violazione denunciata consiste nella impo-

to normativa a seguito degli interventi delle decisioni della Corte costituzionale, il cui limite è
costituito dal giudicato e dalle preclusioni pro-

mente investite, nei loro presupposti normativi,
dalla pronuncia di incostituzionalità (Cass., 8 luglio 2006, n. 16450; Cass., 21 giugno 2012, n.
10379).
6 – Premesso che nella specie è applicabile l’art.
92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con la l. n. 263 del 2005, ricorrono
giusti motivi per l’integrale compensazione delle
spese processuali relative al presente giudizio di
legittimità.
P. Q. M.

Riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il

principale, inefficace l’incidentale, compensando
interamente le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezion

ile, il 19 marzo 21.4.

cessuali o decadenze e prescrizioni, non diretta-

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