Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20808 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8106-2019 proposto da:

V.O., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato MARTINI ANTONIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5301/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. V.O. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma di Euro 153.578 a titolo di imposta determinata sulla base della plusvalenza, D.P.R. n. 917, ex art. 68, comma 1, della vendita, avvenuta in data 18.12.2009, da parte della ricorrente in favore di San Paolo Costruzioni srl di un appezzamento di terreno edificabile censito al N. C.T. del Comune di Roma al foglio 1021, particella (OMISSIS).

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello osservando: a) che la contribuente aveva omesso di dichiarare per l’anno di imposta 2009 la plusvalenza realizzata con la cessione del terreno, b) che il valore dell’immobile determinato dall’Ufficio in Euro 302.666 era congruo anche tenendo conto dei dati relativi all’estensione del terreno ed ai valori al mc/mq indicati nella perizia di parte ricorrente; c) che era stata applicata correttamente l’aliquota media a tassazione separata. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente articolando due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del TUIR per non avere la CTR: a) tenuto conto, nel determinare l’ammontare della plusvalenza sottoposta a tassazione, del costo, da scomputare all’imponibile, costituito dalla cessione gratuita dei terreni a fronte del diritto ad ottenere il permesso di costruire sul terreno oggetto di compravendita, b) decurtato dall’imponibile una parte del corrispettivo della vendita- pari ad Euro 175.000- percepita dalla venditrice negli anni 2007 e 2008 che quindi non andava a concorrere con il reddito dell’anno 2009 stante l’applicazione del principio di cassa.

1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR applicato il regime di imposta sostitutiva pari al 4% del valore del bene ceduto prevista dalla norma sopra citata.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1 La CTR ha confermato la legittimità e la validità dell’avviso di accertamento fondato sulla mancata dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita per Euro 800.000 di un terreno,il cui valore iniziale è stato determinato in Euro 302.600, con conseguente differenza di Euro 497.339, base imponibile sulla quale è stata applicata l’imposta a tassazione separata pari al 30,88%.

2.2 L’art. 68, comma 1, dispone che “le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. 2.3 Secondo il costante indirizzo di questa Corte al quale va data continuità ” ai fini della determinazione della plusvalenza, l’atto con il quale l’originario proprietario dei terreni edificabili, in adempimento dell’obbligazione assunta, ceda gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all’urbanizzazione non si può considerare come un autonomo atto di liberalità, ma come adempimento dell’obbligazione già assunta nella vendita del terreno ed accettata preventivamente dall’ente con la stipula della convenzione urbanistica, e, quindi, costo successivo “inerente”, ossia necessario per la realizzazione della lottizzazione. I contributi per oneri di urbanizzazione non hanno natura tributaria ma, piuttosto, costituiscono il corrispettivo di diritto pubblico, connesso al rilascio della concessione edilizia dovuto (Cons. Stato Sez. 5, 21 aprile 2006, n. 2258; Sez. 5, 6 ottobre 5816) quale partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all’edificazione, in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae (Cass. n. 11080/ 2008, 13633/2018) “.

2.4 Nel caso in esame è pacifico che la contribuente abbia ceduto dei terreni, destinati al servizio pubblico del comparto 12/B contraddistinti dalle particelle 4468,4469, 4470 e 4472 del foglio 1021 così come derivanti dalle particelle nr 981 e 986 a fronte del diritto di ottenere il permesso a costruire sul terreno identificato alla particella nr 4471 del foglio 1021 del NCT di Roma.

2.5 Così come è incontestato, e di tale circostanza se ne dà espressamente atto nell’impugnata sentenza, che parte del corrispettivo della vendita pari ad Euro 175.000 è stato corrisposto in favore della venditrice nel corso degli anni 2007 e 2008.

2.5 Ne consegue che, poichè secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass.17960/2013, 14673/1999 91540/2000), il momento rilevante ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta delle plusvalenze è quello in cui i corrispettivi soano percepiti (il c.d. principio di cassa) gli importi percepiti dalla contribuenti in anni di imposta diversi da quello per cui è causa non potevano essere conteggiati ai fini della determinazione dell’imponibile.

2.6 Del resto anche la sentenza ha affermato che ” l’Ufficio ha riconosciuto che il pagamento di Euro 175.000, sul totale del corrispettivo versato per la cessione di Euro 800.000 è stato pagato tra il 2007 e il 2008 così come indicato nella lett. b) dell’atto di cessione. Conseguentemente, per la corretta rideterminazione della plusvalenza realizzata, in considerazione del principio di cassa il corrispettivo realizzato nel 2009 va ricalcolato scomputando gli importi già pagati nei precedenti anni di imposta”.

2.7 La CTR, nel confermare l’avviso di accertamento, ha di fatto, contrariamente a quanto affermato nella motivazione, ripreso a tassazione anche gli importi corrisposti alla V. dalla acquirente nel corso dell’anno 2007 e 2008.

3. Il secondo motivo non è fondato.

3.1 La L. n. 448 del 2001, art. 7 dispone che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettere a) e b), e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, capo III, entro il 30 settembre 2002 “.

3.2 Sul punto la CTR ha precisato che ” deve, poi osservarsi che la perizia di stima presentata non può avere una determinante valenza probatoria che ha ad oggetto non soltanto il terreno oggetto di cessione e la somma di C 42.306,34, pagata a titolo di imposta sostitutiva, (ma) ricomprende la rivalutazione anche degli altri terreni stimati, senza che nulla sul punto venga meglio specificato, non essendo pertanto possibile riscontrare la corrispondenza che quest’ultima imposta pagata fosse relativa proprio all’ammontare dell’imposta sostitutiva versata al fine di assolvere alla plusvalenza relativa al terreno oggetto della compravendita”.

3.3 I giudici di secondo grado in sostanza, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, hanno ritenuto non idonea la documentazione prodotta dalla contribuente per avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 7.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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