Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20808 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 21/07/2021), n.20808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27473/2018 proposto da:

C.C. e C.A., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, congiuntamente e

disgiuntamente, dall’Avv. Paolo Alliata e dall’Avv. Guido Granzotto,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22,

presso lo studio del secondo difensore;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 459/1/2018, depositata il 2 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara (n. 209/2016), che aveva accolto il ricorso presentato da C.C. e C.A. contro gli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 2010, nei confronti della società estinta Lici Impianti s.a.s., nonché nei confronti dei soci, per il principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5. Il giudice di prime cure aveva accolto i ricorsi di primo grado presentati dai soci in quanto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società “cessata”, del suo legale rappresentante e dell’altro socio, sulla scorta dell’interpretazione dell’art. 2495 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della cassazione n. 6071 del 2013, erano privi di effetto. Il giudice d’appello, invece, evidenziava che l’accertamento in rettifica nei confronti della Lici Impianti s.a.s. era stato notificato dall’Agenzia delle entrate ai soci, quali successori della società cancellata dal registro delle imprese. Inoltre, si evidenziava che erano “valide e legittime le azioni accertative verso l’estinta società e, per la ricaduta, verso gli ex soci per i maggiori redditi da partecipazione per l’anno di imposta 2010”.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione C.C. ed C.A..

3. Successivamente, invece, C.A., ha aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento delle somme e chiedendo l’estinzione parziale del giudizio nei suoi confronti.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità, inesistenza o inefficacia dell’avviso di accertamento impugnato relativo alla società cessata e cancellata dal registro imprese denominata Lici Impianti di C.C. & C”. Invero, secondo i ricorrenti la notificazione effettuata nei confronti della società estinta presso l’ex legale rappresentante deve intendersi insanabilmente nulla o inesistente. In particolare, il Giudice d’appello ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Lici Impianti s.a.s. e notificato dall’Agenzia delle entrate conteneva la dicitura “al Sig. C.C…. ex rappresentante e socio illimitatamente responsabile della Lici Impianti s.a.s…. cancellata… dal registro delle imprese”. In realtà, la motivazione della sentenza del giudice d’appello poggerebbe “su tale erronea ed inveritiera premessa”, come sarebbe facilmente verificabile dalla lettura della pagina 2 di 22 dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS)”, da cui emergerebbe che tale avviso era stato notificato a C.C. nella qualità di rappresentante legale di Lici Impianti s.a.s., quindi senza alcun riferimento all’avvenuta cancellazione della società.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omessa pronuncia su eccezioni di merito proposte dai ricorrenti”. Per i ricorrenti, infatti, il giudice d’appello non si è pronunciato sulle censure avanzate dagli stessi in primo grado e espressamente riproposte nelle controdeduzioni nel giudizio di appello. In particolare, già con il ricorso introduttivo i ricorrenti avevano dedotto la nullità dell’avviso di accertamento in quanto motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di una società estinta, con conseguente nullità del maggior reddito di impresa da imputare ai soci. Inoltre, era stata dedotta anche la nullità dell’avviso di accertamento in quanto carente di motivazione, difettando comunque della prova della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dal Ca..

3. Anzitutto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato da C.A., avendo la stessa aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018.

3.1. Invero, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, presentando la domanda il (OMISSIS).

3.2. In particolare, C.A. ha prodotto: la domanda di adesione al beneficio, da cui risulta che l’avviso di accertamento per cui si chiede il condono è proprio quello oggetto della presente controversia; la quietanza di pagamento dell'(OMISSIS) per la somma di Euro 1.439,25;

3.3. La memoria, con l’allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore della contribuente all’Agenzia delle entrate.

4.La contribuente società, con la memoria del (OMISSIS), ha chiesto espressamente di dichiararsi “l’estinzione del giudizio in relazione alla sola posizione di C.A.”.

5. Deve, dunque, applicarsi il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Anche nel caso in esame, è la stessa ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

6. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.

7. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” – fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016 – (Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).

8. Il primo motivo è infondato.

8.1. Invero, si evidenzia che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ((OMISSIS)) è stato notificato dall’Agenzia delle entrate, oltre che ad C.A. il (OMISSIS), anche al socio C.C. il (OMISSIS), a seguito della cancellazione della società Lici Impianti s.a.s. dal registro delle imprese in data (OMISSIS), con conseguente estinzione della stessa. In particolare, l’avviso emesso nei confronti della società ineriva a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla ditta individuale Ca.An. per Euro 74.300,00 nel periodo di imposta 2010.

L’avviso di accertamento n. (OMISSIS), è stato emesso nei confronti del socio accomandatario C.C., ai fini dell’imputazione pro quota per trasparenza del maggiore reddito ai fini Irpef.

L’avviso di accertamento (OMISSIS) è stato emesso nei confronti del socio accomandante C.A., ai fini dell’imputazione pro quota per la trasparenza del maggiore reddito ai fini Irpef.

8.2. Invero, questa Corte ha affermato, sul tema, che, in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060).

8.3. Questa Corte, a sezioni unite, ha poi ritenuto che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., sez.un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Pertanto, la responsabilità dei soci trova giustificazione nel carattere strumentale del soggetto società; una volta venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto.

8.4. Si e’, poi, aggiunto che, in materia di contenzioso tributario, e con specifico riferimento all’accertamento del reddito da partecipazione in una società di persone, in caso di estinzione dell’ente per cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale dello stesso si radica in capo al socio per il fatto stesso dell’imputazione al medesimo del reddito della società in forza del principio di trasparenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, implicante una presunzione di effettiva percezione del precisato reddito. Ne consegue che, in queste controversie, i soci assumono la legittimazione attiva e passiva alla lite instaurata nei confronti della società – con o senza la partecipazione originaria anche dei soci – per effetto della mera estinzione della società, senza che si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai estinto (Cass., sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 10980).

8.5. Pertanto, dopo l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c., correttamente l’Agenzia delle entrate ha emesso l’avviso di accertamento nei confronti del socio illimitatamente responsabile C.C., allegando allo stesso anche l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ormai estinta.

8.5. Il giudice di appello, sul punto, ha reso una motivazione che, seppure sintetica, è sufficiente ad esplicitare le ragioni del suo convincimento, avendo proceduto ad un congruo accertamento di merito in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, effettuata anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, a seguito della avvenuta cancellazione della società (“al Sig. C.C…..ex rappresentante e socio illimitatamente responsabile della Lici Impianti s.a.s….cancellata…dal Registro delle Imprese”).

Precisa, ancora, il giudice d’appello che “se l’accertamento fosse stato notificato alla Lici Impianti s.a.s., allora la tesi di parte contribuente avrebbe trovato accoglimento in quanto, per adoperare un’immagine antropomorfica, ad un soggetto “morto” non può essere notificata alcunché, ma, qui, si ripete, l’Ufficio ha inequivocabilmente notificato all’ex rappresentante e socio della Lici s.a.s., Quindi rispettando gli adempimenti procedimentali e formali previsti dalla legge”). Pertanto, l’avviso relativo alla Lici s.a.s. è stato notificato anche al socio accomandatario, mentre gli avvisi relativi ai redditi di partecipazione sono stati notificati ai soci C.C. e C.A., ciascuno per la propria quota.

L’apprezzamento del giudice d’appello, in quanto congruamente motivato, non può essere oggetto di ulteriore rivalutazione in sede di legittimità.

Del resto, i soci hanno impugnato l’avviso di accertamento ad essi notificato, emesso nei confronti della società, ormai estinta, in qualità di soci, in proprio, 9. Il secondo motivo di impugnazione è infondato.

9.1. Invero, seppure con una stringata motivazione, il giudice d’appello ha ritenuto che “per tale ragione, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e, alla luce degli atti di causa, vanno riconosciute valide e legittime le azioni accertative verso l’estinta società e, per ricaduta, verso gli ex soci per i maggiori redditi da partecipazione per l’anno di imposta 2010”.

In precedenza, il giudice d’appello aveva evidenziato che nel fascicolo di causa vi erano anche atti riguardanti il contenzioso tributario per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con accoglimento dell’appello dell’Ufficio da parte della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 489/34/2016, che aveva confermato la legittimità degli originari accertamenti. Inoltre, si evidenziava che in sede penale il socio illimitatamente responsabile C.C. era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione in relazione al reato di utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti con alterazione dell’imponibile dell’impresa e dell’Iva detratta. Sempre nella parte dedicata allo “svolgimento del processo” la Commissione regionale ha aggiunto che le fatture passive disconosciute dall’Amministrazione finanziaria per il 2010 erano quelle riconducibili al fornitore e prestatore d’opera Ditta C.A. per Euro 750.000,00, oltre Iva. Negli anni 2008 2009 le fatture passive erano relative alle ditte C. e D..

9.2. Pertanto, non può essere accolto il motivo di impugnazione che si duole della omessa pronuncia su eccezioni di merito proposte dai ricorrenti in primo grado di giudizio e reiterate in sede di appello proposto dalla Agenzia delle entrate, con le controdeduzioni depositate.

Nella sentenza della Commissione regionale, infatti, vi è una espressa pronuncia in ordine alla validità degli avvisi di accertamento, anche con riferimento a quello emesso nei confronti della società estinta, con il conseguente rigetto implicito delle doglianze presentate dal contribuente in primo grado e reiterate in sede di controdeduzioni nel giudizio di appello.

10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente C.C., per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del contribuente C.C.;

condanna il ricorrente C.C. al pagamento in favore della Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso presentato da C.A..

Compensa le spese del giudizio di legittimità relative ad C.A.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente C.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

 

 

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