Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20808 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20808 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

2390

Data pubblicazione: 11/09/2013

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

TOSCANO Riccardo, rappr. e dif. dall’avv. Pierpaolo Russo e dall’avv. Teodoro
Perna, con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio del primo, via XX
Settembre n. 3
-ricorrenteContro
Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi Direttore 1.r.p.t., rappr. e dif.
dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei
Portoghesi n.12

-controricorrentePagina 1 di 4 – RGN 21944/2009

estensor

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Palermo, sez. dist. di
Catania 6.11.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino,
che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Riccardo Toscano impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Catania 6.11.2008, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Catania n.
317/02/2004, ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio, così dichiarando la legittimità
dell’avviso di accertamento per IRPEF del 1998, recante rettifica in aumento del
reddito da partecipazione del socio nella società Immobiliare s.a.s. di Toscano
Riccardo e C., la quale aveva erroneamente imputato allo stesso (nella misura della
partecipazione pari al 50%) solo il reddito d’impresa (pari a Lit 37 milioni circa) e
non anche, come dovuto ed omesso, il reddito da fabbricato (per ulteriori Lit 85
milioni circa).
Ritenne in particolare la C.T.R. che, conseguentemente, andava elevato il reddito
del socio Toscano fino a complessive Lit 61 milioni circa, anziché le minori
dichiarate Lit 18 milioni circa, trattandosi di operato dell’Ufficio rettificativo in
accertamento di una correzione di errore.
Il ricorso è affidato a tre motivi; vi resiste l’Agenzia con controricorso. Il
ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza per avere la C.T.R., in difetto
di integrità del contraddittorio, proceduto in violazione degli artt.40 co.2 e 1 d.P.R.
600/1973, in relazione agli artt. 5 d.P.R. n.917/1986, 14 d.lgs.n. 546/1992, 111 Cost.,
101 cod.proc.civ., rispetto all’art.360 n.4 cod.proc.civ., accertando un reddito del
socio non avendo previamente accertato quello corrispondente in capo alla società.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, con nullità della sentenza ed in
relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., quanto all’art.14 co.1 d.lgs. n. 546/1992,
essendosi la C.T.R. pronunciata sul reddito da partecipazione agli utili del socio di
società senza però pronunciarsi sull’eccezione di difetto originario del
contraddittorio.
Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge quanto all’art.43 TUIR (già 40),
in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. dedotto il
maggior reddito da partecipazione del socio, per effetto di reddito societario a
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estensore

uditi l’avvocato Giancarlo Caselli per l’Avvocatura Generale dello Stato;

J

fabbricati non produttivi di reddito fondiario, prescindendo dall’accertamento
definitivo di questo a carico della società.

2.Come statuito con indirizzo consolidato espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. s.u. 14815/2008) ed al quale il Collegio intende dare continuità, in difetto di
convincenti nuove tesi di segno contrario, “in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 2211211986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia
la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi; sificatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso
di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546192 (salva
la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio.”. Tale orientamento è stato poi seguito anche da
Cass. 11459/2009, 13073/2012,17925/2012, 23096/2012, 1047/2013,16941/2013.
Nella fattispecie, il ricorso risulta proposto dal socio Toscano e con riguardo ad
avviso di accertamento in rettifica del suo reddito da partecipazione nella Immobiliare
s.a.s. di Toscano Riccardo e C., per l’IRPEF dovuta dal socio stesso quanto all’anno
1998, senza che il contraddittorio giudiziale comprovatamente abbia attinto, sin
dall’inizio e nel medesimo contesto giudiziale, i soci stessi in quanto tali insieme alla
società. Si è dunque pienamente realizzata la violazione del citato principio, con nullità
dell’intero procedimento giudiziale.
3. Il ricorso va dunque accolto, ai sensi di cui in motivazione, con dichiarazione
d’ufficio della nullità del procedimento e rimessione delle parti avanti al giudice di
primo grado, che si conformerà al principio sopra esposto. Il Collegio dichiara inoltre
la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, stante la concorrente
imputazione del mancato rilievo della nullità altresì in capo ai giudici di merito,
nonché delle spese del giudizio di cassazione, anche tenuto conto della progressiva
maturazione temporale dell’indirizzo cui si conformerà il giudice del rinvio.

P.Q.M.
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estensore e.. m.fe •

dì;

1. Va preliminarmente rilevata la tempestività del controricorso, essendo infondata
l’eccezione di tardività, in quanto la costituzione dell’Agenzia è intervenuta in termine
(consegnata di copia per la notifica il 9.12.2009) rispetto alla notifica del ricorso (nei
suoi confronti perfezionata il 13.10.2009).

CSENTE DA -REnurpt.A.710NE
Al SENSI DI-1i.
_ •5
N. 131 TC-.D. ALI__

La Corte dichiara la nullità del procedimento, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa
composizione, compensando le spese dell’intero giudizio, compresa la fase di
legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2013.

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