Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20807 del 02/10/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20807 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 12847-2007 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

Data pubblicazione: 02/10/2014

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente-

2014
647

contro

IORIO FILIPPO, CONSORZIO COSNO;
– intimati –

1

sul ricorso 12858-2007 proposto da:
CONSORZIO COSNO IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso l’avvocato DE
CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

IORIO FILIPPO,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

intimati

sul ricorso 16409-2007 proposto da:
IORIO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA,
FORO TRAIANO 1/A, presso l’avvocato PALMA ANTONIO,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

avvocati STARACE ALDO, ALLODI GIOVANNI, giusta

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSORZIO
COSNO IN LIQUIDAZIONE;

intimati

sul ricorso 16412-2007 proposto da:
IORIO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA,
FORO TRAIANO 1/A, presso l’avvocato PALMA ANTONIO,

2

che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricarrente e ricorrente incidentale contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSORZIO

– intimati –

sul ricorso 17744-2007 proposto da:
CONSORZIO COSNO IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso l’avvocato DE
CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati STARACE ALDO, ALLODI GIOVANNI, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

IORIO FILIPPO,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;
– intimati

COSNO IN LIQUIDAZIONE;

avverso la sentenza n. 755/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/03/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

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udito,

per il controricorrente e ricorrente

incidentale Consorzio COSNO, l’Avvocato C. DE
CURTIS, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

secondo motivo del ricorso principale, accoglimento
del secondo motivo del ricorso COSNO, rigetto degli
altri ricorsi.

l’accoglimento del primo motivo, assorbito il

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.12.1991, Filippo Iorio, premesso di essere

sua abitazione familiare, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il
Consorzio Cosno ed il Funzionario delegato dal CIPE ex art. 84 legge 219/81, esponendo
che per permettere la realizzazione del raddoppio in nuova sede della linea ferroviaria
Circumvesuviana, il suo fondo era stato sottoposto ad espropriazione ed occupato in via
di urgenza limitatamente a complessivi mq. 115 circa (in Catasto al foglio 24, particelle
903 per mq 70 e 905 per mq 45), con la prima ordinanza n° 999/87 del 25.07.1987 resa
dal Presidente della G.R.C., quale Commissario Straordinario, successivamente
impugnata dinanzi al Tar Campania ed alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione.
Deduceva che in pendenza dei predetti giudizi il Consorzio Cosno, nella sua qualità di
concessionario delle opere, si era immesso nel possesso della sua area soggetta ad
espropriazione ed aveva dato anche inizio ai relativi lavori; che, inoltre, con ordinanza n°
1808/EST del 11.06.1991, era stata reiterata l’occupazione d’urgenza del suo bene e che
con successivo atto del 3.12.1991 il medesimo Consorzio Cosno gli aveva notificato
l’avviso di deposito dell’indennità di esproprio e di occupazione quantificata in £
2.369.200. Tanto premesso lo brio proponeva formale opposizione all’indennità stimata e
concludeva chiedendo: 1) determinarsi la giusta indennità di esproprio; 2) determinarsi
l’indennità per il periodo di occupazione temporanea, con i relativi interessi legali; 3)
determinarsi il valore delle piantagioni, nonché ogni altro danno, diretto od indiretto,
arrecato alla sua proprietà connesso all’occupazione ed alla espropriazione; 4) ordinarsi al
Funzionario delegato CIPE ed al Consorzio Cosno, anche in solido tra loro, il deposito
presso la Cassa DD. PP. della maggiore indennità di esproprio e dell’indennità di
occupazione, oltre interessi legali; 5) condannarsi i convenuti in solido al pagamento di

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proprietario di un fondo sito in Marigliano, alla contrada S. Giuseppe, su cui insisteva la

apposito risarcimento ex art. 1224 c.c.; 6) condannarsi i convenuti in solido al
risarcimento dei danni arrecati dal mancato rispetto delle procedure di legge. Si

introduttiva.
Con successivo atto di citazione, notificato in data 26.10.1992 lo Iorio conveniva di
nuovo le stesse parti davanti al Tribunale di Napoli e ripetute le circostanze di fatto e di
diritto esposte nella precedente citazione del 23.12.1991, aggiungeva che con sentenza
n°46 del 1992 il Pretore di Marigliano aveva qualificato l’attività posta in essere
antecedentemente al 2.08.1991 dal convenuto Consorzio Cosno, concessionario dell’opera
pubblica de qua, come molestia del possesso ed in quanto tale fonte di risarcimento danni
da fatto illecito. Nel contempo l’attore avanzava anche con la seconda citazione la
domanda per danni indiretti ex artt 40 e 46 della legge 2359/1865, prodotti dalla linea
ferroviaria al suo fabbricato e concludeva chiedendo: 1) condannarsi i. convenuti alla
restituzione del fondo attoreo, illegittimamente appreso, ed alla rimozione delle strutture
realizzate, nonché al risarcimento dei danni diretti ed indiretti; 2) condannarsi al
conseguente risarcimento danni per il mancato utilizzo del fondo dalla data di illegittima
apprensione alla restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 3)
condannarsi al conseguente risarcimento dei danni indiretti derivanti ex art. 40 e 46 L.
2359/865 dalla realizzazione e funzionamento della nuova linea ferroviaria sopraelevata
circumvesuviana, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; il tutto nella
misura come da perizia giurata in atti ovvero nella diversa misura a quantificarsi a seguito
di c.t.u.. Anche nel secondo giudizio si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto la
domanda, vinte le spese.
Con sentenza n°12352/01 in data 10/9/2001-18/10/2001, il Tribunale di Napoli , anche in
base all’esito della CTU, dichiarava preliminarmente l’illegittimità della procedura di

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costituivano il Funzionario CIPE ed il Consorzio Cosno, che contestavano la domanda

esproprio per P.U. posta in essere dal Consorzio Cosno su concessione del Funzionario
delegato CIPE, in virtù delle ordinanze n 999/87 e n 1808/91, conseguentemente

allo Iorio sia la somma di £ 6.152.000 a titolo di risarcimento integrale del danno, da lui
subito per la perdita della predetta parte del suo fondo in conseguenza dell’avvenuta
esecuzione in loco dell’opera pubblica di cui sopra e sia la complessiva somma di £
44.000.000 a titolo di risarcimento per il deprezzamento commerciale del fabbricato di
sua proprietà, confinante con la predetta linea ferroviaria, il tutto maggiorato della
rivalutazione monetaria, calcolata sulla somma di £. 6.152.000 ogni anno con gli indici
ISTAT, e sino alla data di pubblicazione della stessa sentenza e sulla somma di £
44.000.000 ogni anno con gli indici ISTAT a partire dal 1°.051998 (data di valutazione
del danno indiretto da parte del c.t.u.) e sino alla data di pubblicazione della stessa
sentenza nonché degli interessi a partire dalla data di occupazione del fondo de quo
(14.06.1988) e sino a quella dell’effettivo soddisfo, da calcolarsi al tasso legale corrente
anno per anno prima sulle predette somme di £. 6.152.050 e di lire 44.000.000 e poi sulle
somme rivalutate come sopra.
Contro questa sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario
Straordinario per le opere ex titolo VIII legge n°219/81 proponeva appello per due motivi.
Si costituivano entrambi gli appellati. Il Consorzio Cosno, aderiva all’appello promosso
dalla Presidenza soltanto nella parte in cui si deduceva l’erroneità della sentenza in ordine
alla statuita illegittimità dell’occupazione, mentre chiedeva il rigetto, in ordine all’asserito
difetto di legittimazione passiva dell’ Amministrazione Statale concedente. In via
subordinata, chiedeva alla Corte di voler rideterminare, anche a mezzo di nuova c.t.u., gli
importi stabiliti dal giudice di prime cure, in quanto eccessivi ed incongrui. Si costituiva
in giudizio pure Filippo Iorio, che contestava le tesi di parte appellante; e ribadiva non

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condannava in solido il Consorzio Cosno ed il Funzionario delegato del CIPE a pagare

solo la corresponsabilità dell’Ente delegante e del concessionario, ma pure la illiceità
dell’attività posta in essere dal concessionario. Nel contempo proponeva appello
incidentale contro l’impugnata sentenza, che censurava per il mancato accoglimento in
tutto o in parte delle varie voci di danno.
Con sentenza del 14.12.2005 — 9.03.2006 la Corte d’ Appello di Napoli rigettava l’appello
principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’appello incidentale del
Consorzio Cosno; accoglieva per quanto di ragione l’ appello incidentale di Filippo Torio
ed in parziale riforma della sentenza ai capi 3, 5 e 6 condannava i convenuti in solido al
pagamento in favore dello Iorio ed a titolo di risarcimento dei danni indiretti del maggiore
importo di £ 84 milioni (in luogo di £ 44 milioni), oltre interessi e rivalutazione;
condannava infine la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consorzio Cosno, in solido
tra loro, al pagamento della metà delle spese del grado, compensando l’altra metà.
Avverso questa sentenza la PCM ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi
e notificato sia il 30.04.2007 allo Iorio, che il 4.06.2007 ha resistito con controricorso ed
ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo e sia il 4.05.2007 al Consorzio
Cosno, che il 12 ed e il 13-15.06.2007 ha resistito con controricorso ed ha proposto
ricorso incidentale fondato su quattro motivi.
Contro la stessa sentenza il Consorzio Cosno ha proposto autonomo ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della P.C.M., che non ha svolto attività
difensiva, ed il 24.04.2007 nei confronti dello Iorio, che il 4.06.2007 ha resistito con
controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principali ed incidentali, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale la PCM denunzia:

8

i
i

”Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 81 legge 14 .5.1981 n. 219 e
dell’ art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, censurando
l’addossamento a sé di responsabilità solidale.
Formula il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis <>.
Il motivo è fondato. I giudici d’appello non si sono infatti attenuti al condiviso principio
di diritto già affermato da questa Corte (cfr, tra le numerose altre, cass SU n. 6769 del
2009), secondo cui <>.
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 2 Dlgs 20. 9. 1999 n.354 in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc.”.
Formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte di Cassazione che l’art. 9 d.lgvo
20.9.1999 n. 354 va interpretato nel senso che la corretta interpretazione della norma in
esame conduce a ritenere che essa disponga la proroga biennale dei termini di efficacia
dei decreti di occupazione d’urgenza a prescindere dal fatto che le occupazioni in
corso alla sua data di entrata in vigore siano ancora dotate del requisito di
legittimità.>>.
Il motivo deve ritenersi inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, conseguente
all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale della PCM.
Con l’autonomo ricorso principale il Consorzio Cosno denunzia:
1.

“Violazione degli arti. 80 e segg. legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive
modifiche e integrazioni per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.
Formula il seguente quesito di diritto «Voglia la Corte di Cassazione stabilire sulla
scorta delle considerazioni innanzi svolte se il Consorzio Cosno possa essere dichiarato in
via solidale legittimato passivo nei giudizi di risarcimento del danno come nel caso di
specie.>>.
Il motivo non è fondato alla luce del principio di diritto in precedenza richiamato a
fondamento dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale della PCM,
principio per il quale il Consorzio Cosno, concessionario dell’opera pubblica, va ritenuto

10

2.

responsabile esclusivo dell’occupazione acquisitiva in oggetto ed unico soggetto
passivamente legittimato rispetto alle azioni risarcitorie accolte dai giudici di merito.
2.

“Violazione dell’art. 9 comma 2 del D. leg.vo 20.9.1999 n. 354. Errata

Formula il seguente quesito di diritto: “Voglia la Corte di Cassazione stabilire se, sulla
scorta delle considerazioni sopra svolte, possa dichiararsi illegittima la procedura
espropriativa nel caso di specie.”.
Il motivo è inammissibile per inammissibilità del quesito di diritto, generico e non
autosufficiente. In ogni caso, come noto (cfr tra le numerose altre, cass. n. 3966 del 2006;
cass n. 7544 del 2005; cass SU n. 13358 del 2008; cass n. 3225 del 2009), in tema di
attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al
titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, l’art. 9 d. lgs. 20 settembre 1999, che
proroga i termini relativi alle occupazioni d’urgenza, se prescinde dalla legittimità o
illegittimità dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, riguarda comunque solo
i procedimenti espropriativi che siano in corso alla stessa data; ne deriva che la norma può
valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci o illegittime solo se
l’obiettivo di recupero della procedura espropriativa – costituente la “ratio” dichiarata della
norma – sia conseguibile per non essersi già perfezionato il fatto (illecito) acquisitivo per
effetto del concorrere dell’illegittimità dell’occupazione e dell’irreversibile trasformazione
del fondo.
3.

“Violazione dell’art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359.0messa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Formula il seguente quesito di diritto: «Voglia Codesta Ecc.ma Corte stabilire se sono
dovuti in favore del Sig. Iorio i danni indiretti così come riconosciuti dalla Corte
napoletana>>.

a

11

valutazione degli atti processuali (art. 360 n. 5 c.p.c,)”.

11 motivo è inammissibile. Se da un canto il formulato quesito di diritto si rivela del tutto
generico ed esplorativo, dall’altro le censure relative alla motivazione dell’impugnata
sentenza appaiono prive della prescritta sintesi conclusiva, in violazione dell’art. 366 bis

4.

“Violazione dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992. Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).”
Formula il seguente quesito di diritto: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte stabilire se i danni
indiretti così come riconosciuti dalla Corte napoletana andavano invece determinati alla
luce della sopra richiamata giurisprudenza”.
Il motivo è inammissibile per difetto d’interesse, attese le sopravvenute sentenze n. n. 348
e n. 349 del 2007, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dei parametri di
commisurazione dell’indennità di espropriazione e del danno da c.d. occupazione
acquisitiva di cui alla rubricata norma.
Il ricorso incidentale del Consorzio Cosno, affidato a quattro motivi di contenuto identico
a quelli oggetto dell’autonomo e precedente ricorso principale, deve essere dichiarato
inammissibile, per esaurimento col primo ricorso del potere impugnatorio (in tema, cfr
cass. SU n. 2568 del 2012).
Coi due ricorsi incidentali lo Iorio deduce “Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).” con riguardo
all’attuata quantificazione del risarcimento.
I due ricorsi incidentali si rivelano inammissibili essendo non solo privi dell’esposizione
del fatto controverso ma anche assistiti da irrituale sintesi delle censure, integrante mera
manifestazione di dissenso.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale della PCM,
(per converso) respingere il primo motivo del ricorso principale del Consorzio Cosno,

12

c.p.c., applicabile ratione temporis.

dichiarare inammissibili il secondo motivo del ricorso principale della PCM, il secondo, il
terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale del medesimo

sentenza e con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori
accertamenti di fatto, respingere le domande proposte dallo brio nei confronti della PCM.
L’esito del giudizio e la complessità della controversa questione sulla legittimazione
passiva giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio tra lo ‘brio
e la PCM e la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra lo brio
ed il Consorzio Cosno.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale della PCM,
respinge il primo motivo del ricorso principale del Consorzio Cosno, dichiara
inammissibili il secondo motivo del ricorso principale della PCM, il secondo, il terzo ed il
quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale del Consorzio Cosno ed
i due ricorsi incidentali dello brio, cassa in parte qua l’impugnata sentenza e decidendo
nel merito respinge le domande proposte dallo brio nei confronti della PCM.
Compensa le spese dell’intero giudizio tra lo Iorio e la PCM e le spese del giudizio di
legittimità tra lo Iorio ed il Consorzio Cosno.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014

Il Cons.est.

Consorzio Cosno ed i due ricorsi incidentali dello brio, cassare in parte qua l’impugnata

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