Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20806 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13856-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREMUDA 1/A, presso lo studio dell’avvocato DIDDORO ROBERTO,

rappresentata e difesa dagli avvocati POLISI VINCENZO, STRAVINO

PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10408/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. D.B.A.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’intimazione di pagamento, notificata in data 1/2/2017, con il quale l’Ufficio chiedeva alla contribuente, nella qualità di socia accomandataria della soc. Giocomania sas di I.G. destinataria di un precedente avviso di Euro 3.024.980,69, confermato dalla CTP di Napoli, il pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, della sua quota del complessivo importo di Euro 2.764.859,47 a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

2 La CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso con riferimento alle sanzioni.

3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello principale e quello incidentale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 prevede che le sanzioni e gli interessi debbono essere corrisposti dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in Cassazione e, pertanto, pendente il giudizio di appello il pagamento delle sanzioni non poteva essere richiesto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito depositando controricorso e, successivamente, memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR reso una motivazione identica a quella dei giudici di primo grado non tenendo conto del motivo di appello.

1.1 Il motivo infondato.

1.2.In primo luogo, osserva il Collegio che tale motivazione non solo è esistente sotto l’aspetto grafico, ma non è neppure meramente apparente (sia pure errata come di seguito si vedrà) atteso che la CTR ha dato autonomamente conto delle ragioni di diritto, conformi a quelle del giudice di primo grado, in base alle quali non ha ritenuto legittima la pretesa dell’amministrazione finanziaria con riferimento alle sanzioni.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avendo la CTR erroneamente dichiarato non dovute le somme iscritte a titolo di sanzioni applicando il citato D.Lgs., art. 68, comma citato nella formulazione vigente sino a marzo del 1998 in luogo di quello vigente ratione temporis.

2.1 Il motivo è fondato.

2.2 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6,8 comma 3, nella formulazione vigente sino al 31.3.1998, prevedeva che le ” le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza, non impugnata o impugnabile solo con la richiesta con ricorso in Cassazione”.

2.3 Con l’entrata in vigore dal 1.4.1998 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che ha riordinato la materia delle sanzioni per violazione delle norme tributarie, le parole ” e delle sanzioni pecuniarie” sono state escluse dalla rubrica del citato D.Lgs., art. 68, che, nella nuova formulazione, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, stabilisce che: “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alla commissione il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere pagato: a) per due terzi dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso”. Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19 intitolato “esecuzione delle sanzioni” dispone, infine, che “In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario”.

2.4 Dunque alla stregua del quadro normativo testè passato in rassegna può affermarsi che l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, in caso di esecuzione frazionata, può avvenire anche antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza che ad esse si riferisca (cfr. Cass. 32794/2018 e 27867/2018).

2,5 La CTR, nell’affermare l’illegittimità della riscossione delle sanzioni, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza d’appello dichiarativa della legittimità dell’atto impositivo (presupposto), non ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia,

2 6 a riievato, in punto di fatto, che la pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale, dalla quale è scaturito l’impugnata intimazione di pagamento, è stata nel corso del presente giudizio riformata dalla Commissione Regionale che, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha ridotto quanto accertato nei confronti della società. Avverso tale pronuncia risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2.7 Ciò premesso, il D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 68, comma 2, applicabile anche alle sanzioni stante l’espresso richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, prende in considerazione anche l’ipotesi in cui sia intervenuto il giudizio di secondo grado stabilendo che “se il ricorso viene accolto il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione. In caso di mancanza esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’art. 70 alla commissione tributaria, ovvero se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”.

2.8 L’esame della suesposta disposizione normativa consente, quindi, di ritenere che la riforma parziale della sentenza di primo grado, in base alla quale l’Ufficio ha emesso l’avviso di intimazione per i due terzi del tributo interessi e sanzioni, non determina l’invalidità e/o l’inefficacia dell’atto ma fa sorgere in capo all’Ufficio l’obbligo, sanzionato in caso di inosservanza con l’adozione del provvedimento giudiziale per l’ottemperanza, di restituire quanto maggiormente ricevuto rispetto all’importo ritenuto dovuto in sentenza. Le somme indebitamente percepite dall’Amministrazione vanno, quindi, rimborsate d’ufficio.

2.9 E’ di tutta evidenza che, ove il contribuente non avesse ancora provveduto al pagamento, l’Ufficio, per non vedersi costretto al rimborso, dovrà riscuotere il dovuto nei limiti di quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado.

2.10 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sussiste quindi uno specifico interesse dell’Amministrazione alla riforma dell’impugnata sentenza in quanto il riconoscimento della validità dell’atto di riscossione frazionato consente comunque il recupero degli importi determinati in via provvisoria dal Giudice di secondo grado nel procedimento avente ad oggetto l’avviso di accertamento eseguito nei confronti della società.

3 L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, come stabilito dall’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4 Le spese dei due gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da D.B.A.M.;

– condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 17.000 per compensi oltre spese prenotate a debito;

– compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA