Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20806 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 21/07/2021), n.20806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3191/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore,

rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE SANGIOVANNI, elettivamente

domiciliato presso l’Avv. ALBERTO DI CAPUA in Roma, Via V. Colonna,

40;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 6700/44/14, depositata il 3 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente (OMISSIS) SNC ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, scaturita dagli omessi versamenti IVA e IRAP relativi della dichiarazione dei redditi dell’esercizio 2006.

La CTP di Napoli ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità. Proposto appello nei confronti della società contribuente, successivamente dichiarata fallita, la CTR della Campania, con sentenza in data 3 luglio 2014, ha ritenuto l’appello inammissibile per mancata notifica dell’atto di appello all’appellato, nonché per mancato rispetto delle formalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il fallimento, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e dell’art. 153 c.p.c., comma 2, per avere ritenuto la CTR inammissibile l’appello in quanto non notificato e per non essere state rispettate le formalità di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. Deduce l’Ufficio ricorrente di avere tentato invano di notificare l’atto di appello sia presso il domicilio eletto del difensore, sia presso l’indirizzo risultante da banche dati – presso il quale il difensore risultava effettivamente domiciliato, deducendo di avere anche chiesto di essere rimesso in termini. Evidenzia il ricorrente che l’elezione di domicilio produce efficacia anche nei successivi gradi di giudizio e che le variazioni del domicilio eletto sono inefficaci se non comunicate alla segreteria della commissione o alle altre parti, per cui ritiene che il mancato perfezionamento della notificazione non è dipeso da cause imputabili al notificante, con conseguente applicazione del principio della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., applicabile anche al processo tributario.

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di specificità (come ribadito dal controricorrente in memoria), risultando chiaramente indicati il parametro normativo e le ragioni di doglianza. Parimenti va rigettata l’eccezione di inammissibilità per avere il ricorrente invocato una violazione di legge in luogo di un error in procedendo, essendo oggetto del ricorso la violazione della norma, benché processuale, della rimessione in termini.

3 – Si evidenzia che oggetto del contendere non è la rimessione in termini dovuta per effetto di notifica nulla a termini dell’art. 291 c.p.c., bensì quella di cui all’art. 153 c.p.c., conseguente all’omessa notifica per fatto non imputabile al notificante. Sotto questo profilo il ricorrente ha dedotto, a sostegno della non imputabilità dell’omessa notifica, il fatto di avere tentato di eseguire la notificazione dell’atto di appello presso il domicilio eletto e, successivamente, presso il luogo ove il difensore risultava domiciliato secondo la banca dati del CNDCEC.

4 – Il ricorso è infondato. L’introduzione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, concernente l’istituto della rimessione in termini, ha codificato il principio secondo cui il giudice può fa venir meno decadenze in cui la parte incorra ove questa dimostri l’esistenza di cause non imputabili alla parte tali da avere determinato l’intervenuta decadenza, principio operante anche in materia di tempestività della proposizione dell’impugnazione.

5 – Secondo, peraltro, la più recente giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa, sicché, nel caso di mancata riattivazione, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica (Cass., Sez. U., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass., Sez. V, 8 marzo 2017, n. 5974). Secondo il suddetto orientamento, l’impossibilità di conclusione del procedimento notificatorio per vicende estranee al notificante contempla, pertanto, l’onere della parte notificante di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ad quem ai fini della rimessione in termini, residuando la proposizione dell’istanza al giudice solo nel caso in cui, per le indicate ragioni eccezionali – di cui la stessa parte deve fornire la prova – tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio (Cass., Sez. U., 24 maggio 2019, n. 14266).

6 – Si e’, inoltre, osservato che la riattivazione del procedimento notificatorio debba intervenire entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuto presente il tempo necessario secondo la comune diligenza sia per conoscere l’esito negativo della notificazione, sia per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass., Sez. Lav., 27 giugno 2018, n. 16943; Cass., Sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17864; Cass., Sez. V, 25 settembre 2015, n. 19060; Cass., Sez. Lav., 11 settembre 2013, n. 20830; Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18074), individuato nel termine pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., Sez. Lav., 21 agosto 2020, n. 17577; Cass., Sez. VI, 9 agosto 2018, n. 20700; Cass., Sez. II, 11 giugno 2018, n. 15056).

7 – Nella specie – come rileva il controricorrente – il ricorrente non ha dedotto, né ha allegato di essersi reso parte diligente presso l’Ufficiale giudiziario per la riattivazione del procedimento notificatorio, né ha evidenziato le circostanze eccezionali che avrebbero dovuto condurre alla proposizione dell’istanza di rimessione in termini al giudice, per cui correttamente la CTR ha escluso che il ricorrente potesse beneficiare della suddetta rimessione in termini.

8 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.300,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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