Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20806 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 550/06) proposto da:

– S.p.a. PERILLI SME IMPIANTI (p. iva (OMISSIS));

in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.

C.;

– P.C.;

parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. CICERONE MARCO TULLIO

ed elettivamente domiciliate nello studio del predetto in Massafra

(TA) alla piazza Vittorio Emanuele n.3 – ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

– Avv. N.S. (c.f. (OMISSIS));

difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, via L.

Mantegazza n. 24 (c/o cav. Luigi Gardin);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 828/2005,

pubblicata il 9/08/2005 e notificata il 19/09/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

7/07/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il procuratore del controricorrente, avv. Giovanni Vittorio

Nardelli, con delega dell’avv. N.S., che concluso per il

rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato N.S. chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Bari che si ingiungesse a P.C., in proprio e quale legale rappresentante della Perilli SMR Impianti spa di pagare varie somme a titolo di corrispettivo dell’opera professionale prestata nell’ambito di un giudizio – prima innanzi al Tar della Puglia, indi in grado di appello (relativamente all’impugnazione di un provvedimento cautelare) al Consiglio di Stato – in cui esso ricorrente aveva patrocinato l’impresa individuale del P., impugnando un provvedimento di aggiudicazione di una gara di un appalto al quale lo stesso aveva partecipato. La richiesta ingiuntiva era stata estesa alla società in quanto cessionaria dell’azienda dell’impresa P..

Il P. nella sua duplice qualità propose opposizione contestando la determinazione di valore del procedimento al fine dell’identificazione dello scaglione tariffario applicabile nonchè la conseguente quantificazione nei limiti massimi. Il N. si costituì contrastando l’opposizione.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 221/2004, riconobbe in parte fondali i motivi dell’opposizione e, revocando il decreto d’ingiunzione, condannò le parti opponenti al pagamento in solido di Euro 27.236,28 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza nonchè la sola società a versare Euro 14.308,86 oltre accessori. La Corte di Appello di Bari, decidendo sull’impugnazione principale del P. e della società, nonchè sull’appello incidentale del N., respinse la prima ed accolse in parte il secondo, giudicando che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo dovessero essere corrisposti a far data dalla spedizione della parcella al cliente; compensò per metà le spese dei due gradi e pose il residuo a carico delle parti appellanti principali.

La Corte distrettuale pervenne a tale decisione giudicando che il Tribunale avesse correttamente liquidato il compenso, applicando i coefficienti massimi per le cause di valore sino ad un miliardo di lire; ritenne in particolare giustificata la determinazione nel massimo tariffario per la complessità della causa e per la qualità dell’attività difensiva del legale; giudicò altresì dovuta la maggiorazione del 20% per la presenza – nel giudizio amministrativo – di un contro interessato (la società aggiudicataria dell’appalto) oltre la originaria controparte (il Comune di Adelfia, che aveva proceduto all’aggiudicazione, poi annullata), come pure legittima la richiesta delle spese sostenute dal legale per la trasferta a Roma per discutere la causa innanzi al giudice amministrativo e per ottenere il parere di congruità da allegare alla richiesta di ingiunzione. Giudicò infine equiparabile ad un formale atto di messa in mora la spedizione della parcella al cliente. Contro tale decisione il P. e la sua società hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo in 11 (essendo indicato due volte il motivo n. 5) motivi, depositando altresì memoria, cui ha resistito il N. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata, prima della discussione orale, memoria con allegata copia dell’estratto della sentenza dichiarativa del fallimento della spa Perilli SMK Impianti, al fine di far dichiarare l’interruzione del giudizio; la richiesta non è accoglibile in quanto il procedimento di legittimità è presidiato dall’impulso ufficioso e quindi ad esso non si applicano le cause di interruzione tipiche del giudizio di merito (cfr. ex multis: Cass. 23.294/2004;

Cass. S.U. 17295/2003), essendo ininfluente che vi sia stata o meno la declaratoria dell’evento in udienza da parte del procuratore del soggetto colpito dall’evento estintivo (cfr. sul punto: Cass. 14.385/2007) come pure che – come nella fattispecie – il fallimento sia stato dichiarato dopo l’entrata in vigore della modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, – che statuisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo” – (vedi in proposito: Cass. 21.153/2010).

1 – Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5: sostengono le parti ricorrenti che la Corte di Appello avrebbe travisato la decisione del Tribunale laddove il primo giudice, pur identificando la causa come rientrante in quelle di valore indeterminato, avrebbe in concreto computato il valore di un miliardo, in quanto ritenuto il massimo per siffatto “scaglione” ma non avrebbe affermato, come invece opinato dalla Corte territoriale, che si trattasse di causa di straordinaria importanza; considerando altresì che l’art. 6, comma 5, della tariffa, rinviava alla Tabella A par. 6^ lett. M della stessa e che quest’ultima disciplinava gli onorari massimi per le cause di valore indeterminabile con riferimento a quelli previsti per le cause di valore compreso tra 100 e 200 milioni di lire, la Corte di Appello non avrebbe statuito, con motivazione sufficientemente argomentata, quale fosse il valore massimo – ai fini della liquidazione degli onorari – delle cause di valore indeterminato.

1/a – La Corte di Appello sarebbe incorsa anche nel vizio di ultrapetizione, discettando di ordinarietà e straordinarietà della causa di valore indeterminato senza che la relativa problematica fosse stata affrontata nel precedente grado di giudizio.

2 – Il motivo non merita accoglimento.

2/a – Non è innanzitutto fondata la censura di ultrapetizione in quanto rientra nel potere-dovere del giudice di riscontrare i presupposti per l’accoglimento della domanda: nella fattispecie, controvertendosi sulla applicazione della “finca” tariffaria da applicare e sul valore interpretativo da attribuire alla disposizione di cui all’art. 6, comma 5, della tariffa, appare logicamente ineccepibile che la Corte d’appello abbia proceduto innanzi tutto all’interpretazione delle doglianze contenute nell’impugnazione, con riferimento al dettato di quella norma che si riteneva violata; ciò oltretutto appariva essenziale in quanto il percorso argomentativo del motivo di appello involgeva non solo l’art. 6, comma 5, ma anche il significato da attribuire al rinvio in esso contenuto, alla Tabella A par 6^ lett. M che appunto parlava di cause di particolare importanza.

2/b – Ancor meno condivisibile, sempre nella prospettiva della violazione dell’art. 112 c.p.c., è la pretesa intangibilità dell’attribuzione, da parte del Tribunale, del valore indeterminato ma di non particolare importanza da attribuire alla controversia:

invero la censura è inammissibile in quanto non viene riportato il contenuto della statuizione del giudice di primo grado, che dovrebbe aver formato il medium comparationis di quella della Corte di Appello; dalla lettura della sentenza del giudice di secondo grado appare invece che la doglianza – per quello che qui interessa – che alla prima pronunzia venne mossa dagli attuali ricorrenti sarebbe stata solo quella di aver applicato i coefficienti massimi alle cause di valore indeterminabile e non già quella di aver ritenuto che, nell’ambito di tale valore, dovesse rinvenirsi quello di particolare importanza.

3 – Il nucleo centrale del motivo involge l’interpretazione da dare al rapporto tra il D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, ed il paragrafo 6^ lett. M della tabella allegato A alla tariffa.

3/a – Ciò posto il primo elemento valutativo è quello derivante dalla impossibilità di utilizzare, nella determinazione del valore, i criteri stabiliti dal codice di rito, atteso che l’art. 6 comma 3, prevede espressamente che non siano in valutazione, nel contenzioso innanzi al giudice amministrativo, diritti soggettivi (“negli altri casi”) e in tale ipotesi (comma 4) – applicabile alla fattispecie, ove, come meglio più oltre si andrà a specificare, si faceva questione solo della caducazione del provvedimento amministrativo- afferma che devono valutarsi gli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti; qualora neppure in questo caso si pervenga ad una sicura quantificazione del valore della res controversa, allora questo dovrà considerarsi “non suscettibile di determinazione” e, quindi, si applicheranno gli onorari minimi previsti per le cause da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino ad un miliardo. Il richiamo inserito in detto comma, alla tabella A (par 6^) ha un significato se lo si colleghi alla lettera M di tale paragrafo che stabilisce che per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da 10 sino a 50 milioni mentre quelli massimi saranno quelli previsti per le cause di valore superiore a 100 milioni fino a 200 milioni.

3/b – A fini interpretativi – stante la non particolare chiarezza del richiamo contenuto dell’art. 6 in esame – va attribuito rilievo determinante alla relazione ministeriale al D.M. n. 127 del 2004 di approvazione della tariffa immediatamente successiva a quella oggetto del D.M. n. 585 del 1994, che, nell’illustrare le modifiche introdotte alla precedente disposizione tariffaria, ha avuto cura di evidenziare che “nelle previgenti tariffe erano previsti criteri diversi per le cause civili ed amministrative. In particolare, per le cause civili di valore indeterminabile e di particolare importanti, il criterio di riferimento non era univoco; infatti il par 6^ alla lettera m) prevedeva che per gli onorari di…” così evidenziando che il richiamo alla tabella A par. 6^ riguardava le cause civili e non quelle amministrative, meno suscettibili di una precisa valutazione quanto a valore.

3/c – Posta la questione in quest’ottica interpretativa appare evidente che neppure si sarebbe dovuto porre il problema della compatibilità tra i due criteri (quello desumibile dall’art. 6, comma 5 e quello ricavabile dal richiamo alla tab. A par. 6^), dovendosi applicare – come deciso dalla Corte territoriale – solo la prima delle due norme regolamentari, per effetto della quale il valore della causa indeterminabile comportava, nel massimo, la liquidazione degli onorari stabiliti per le cause sino ad un miliardo di lire.

4 – Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, commi 3 e 4 – rispetto ai quali il successivo comma 5 assumerebbe valore residuale -, nonchè difetto di motivazione, sostenendosi che la Corte barese si sarebbe sottratta dall’obbligo di motivare sulla ricorrenza o meno dei parametri – esclusivi per la difesa della parte in procedimenti amministrativi – relativi agli interessi involti nella controversia e sostanzialmente perseguiti dalle parti, tenuto altresì conto dell’interesse sostanziale – anche sotto il profilo del risarcimento del danno – che riceve tutela dalla sentenza amministrativa.

5 – Con il terzo motivo i ricorrenti nuovamente censurano l’interpretazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, ritenendo che la Corte distrettuale fosse giunta alla – ritenuta – quadruplicazione dell’onorario massimo, omettendo di considerare – e quindi di motivare sul punto – che per i giudizi amministrativi si sarebbe dovuto tener conto degli effetti di qualunque natura che possono sortire dalla declaratoria di illegittimità dell’atto amministrativo: evidenziano in merito che, se pure era vero che il valore dell’appalto poi annullato era di 800 milioni di lire, tuttavia qualora la gara fosse stata aggiudicata alla società ricorrente, il vantaggio che essa avrebbe potuto trarre da ciò sarebbe stato rappresentato dal risarcimento del danno da rapportare alla perdita di chances pari all’usuale utile di impresa aggirantesi sul 10% dell’intero importo e quindi, di nuovo, anche in questa diversa prospettiva, la causa non avrebbe potuto qualificarsi di “straordinaria importanza”.

4-5/a – I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, non sono fondati atteso che – da quanto esposto nella narrativa di fatto della sentenza di appello – il giudizio, dapprima articolatosi nella fase cautelare, quindi in quella di appello al provvedimento di sospensiva, e indi nella fase del merito innanzi al TAR, non prevedeva oltre alla caducazione del provvedimento di aggiudicazione, anche il riconoscimento di un risarcimento del danno ; ne consegue che tale elemento non poteva influire sulla determinazione del valore della controversia.

6 – Con il quarto motivo viene nuovamente lamentata la violazione dell’art. 6 comma 5 del D.M. citato, nonchè l’illogicità e carenza della motivazione, a cagione del fatto che la Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato sia il fatto che la richiesta di liquidazione al Consiglio dell’Ordine era stata da quest’ultimo grandemente ridotta sia, per altro verso, che la pubblicazione della sentenza su riviste – parametro quest’ultimo utilizzato per ritenere di straordinaria importanza la causa in sè – non sarebbe derivato dall’acutezza della difesa del N. ma dalla pregevole disamina dell’estensore dei provvedimenti giurisdizionali.

6 – Il morivo è inammissibile – per violazione del canone dell’autosufficienza del ricorso, non avendo curato le parti ricorrenti di riportare il tenore delle difese del N., al fine di rapportarvi il giudizio che giudicano sommario, circa il pregio particolare che le stesse (non) avrebbero rivestito.

7 – Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte barese sarebbe altresì incorsa nel travisamento del fatto assumendo, al fine di valutare la congruità dell’onorario riconosciuto dal primo giudice, che il Tribunale avesse liquidato Euro 27.236,20 oltre interessi legali, mentre dalla lettura della sentenza di primo grado emergeva chiaramente che la condanna ammontava ad Euro 41.500,00, così falsando il presupposto stesso del giudizio valutativo espresso; a ciò si sarebbe aggiunto l’ulteriore errore di percezione dell’effettivo andamento del procedimento di primo grado, laddove la Corte territoriale aveva affermato che il Tribunale avrebbe valutato la causa di valore compreso tra 1 e 3 miliardi, mentre il primo giudice avrebbe solo rilevato che la causa sarebbe stata di valore indeterminabile.

7/a – Anche la surriferita censura è inammissibile a causa del mancato riferimento ai passi della sentenza di primo grado – ed ai motivi di appello – relativi alla valutazione del valore della causa che non consente di delibare la critica inerente alla ritenuta qualificazione del valore; è poi infondata per il resto dal momento che al valore di Euro 41.500,00 (arrotondato per difetto rispetto a quello di Euro 41.545,14) si perviene sommando il valore di Euro 27.236,28 oggetto di condanna solidale delle due parti – società e P. in proprio – e quello di Euro 14.308,86 – a carico della sola società (v. fol. 2 della sentenza di appello, con valori espressi in lire).

8 – Con il sesto motivo – anche se indicato nuovamente come quinto – i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello sarebbe incorso in un errore nel ritenere applicabile la fattispecie dell’art. 5, comma 4 della tariffa in esame, computando come parte ulteriore la controinteressata nel giudizio amministrativo anche in grado di appello (alla ordinanza di sospensiva innanzi al Consiglio di Stato) mentre in realtà la società in questione – la srl Vital Casa – non vi aveva partecipato; con ulteriore articolazione del medesimo motivo sostengono le parti ricorrenti che tale maggiorazione non sarebbe stata applicabile neppure al giudizio di primo grado in quanto la norma che l’aveva preceduta – precedente D.M. n. 392 del 1990, art. 5, – era stata dichiarata illegittima – con decisione valevole erga omnes stante la natura di atto normativo generale del D.M. di approvazione delle tariffe professionali – con sentenza n. 170/1996 del TAR del Lazio e in quanto la modifica successivamente introdotta con la tariffa approvata con D.M. n. 584 del 1994, non la prevedeva più.

8/a – Il motivo è fondato sia pure con le precisazioni che seguono Va innanzi tutto precisato che il richiamo al D.M. n. 392 del 1990, art. 5, non è idoneo a stabilire una cesura – con effetti logicamente confermativi della tesi dei ricorrenti – tra la tariffa approvata con tale decreto ministeriale e quella approvata nel 1994, atteso che in entrambi i casi la maggiorazione spettava espressamente solo nel caso di più soggetti difesi dal medesimo professionista e non già nel caso di difesa contro più parti: a tal proposito va sottolineato che la pronunzia di questa Corte – Cass. 10.805/1993 – richiamata dalla relazione ministeriale al D.M. n. 127 del 2004 (che per la prima volta ha introdotto espressamente il principio della facoltà del giudice di liquidare la maggiorazione di cui si discute anche in presenza di difesa contro più parti), a sostegno della immanenza nell’ordinamento di siffatto principio, rimase isolata sino alla citata modificazione tariffaria; in secondo luogo l’annullamento operato dal TAR con la sentenza n. 170/1996 riguardava solo la mancata parametrazione dell’aumento percentuale anche all’importanza dell’opera svolta, indicazione invece introdotta con la nuova formulazione dell’art. 5 ad opera del D.M. n. 585 del 1994.

8/b – La sentenza va dunque cassata con l’eliminazione della maggiorazione della quale si controverte.

9 – Con il settimo motivo (numerato come sesto) viene denunziato un error in procedendo ed in judicando nonchè difetto di “comprensibile motivazione” per aver il giudice dell’Appello riconosciuto le spese di trasferta nonostante che già il Tribunale le avesse giudicate non dovute: il motivo è inammissibile in quanto non viene riportata la originaria liquidazione operata dal Tribunale, rendendo impossibile un nuovo scrutinio da parte di questa Corte.

11 – Con l’ottavo motivo (indicato come settimo) le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione delle tariffe professionali, adducendo che la Corte distrettuale avrebbe riconosciuto come dovute le spese di liquidazione della parcella al momento del rilascio del parere di congruità al Consiglio dell’Ordine, così immotivatamente ponendo a carico di essi ricorrenti le conseguenze di una iniziativa di controparte da considerarsi non legittima – come avrebbe provato il fatto che il Consiglio avrebbe notevolmente ridotto la richiesta originariamente avanzata dal N..

11/a – Il motivo è fondato in quanto la Corte intende aderire a quell’indirizzo interpretativo che, in materia di ripartizione dell’onere delle spese in generale (e quindi con precipuo riferimento alla parte soccombente) e per quelle richieste dal difensore al proprio cliente, valorizza il principio di causalità (trascurato invece da Cass. 10.876/1999 citata dal contro ricorrente) per il quale vanno addossate (al soccombente e al) cliente le sole spese che siano state rese necessarie per la realizzazione del credito del difensore: nel caso di specie il contro ricorrente, per resistere efficacemente alla censura avversaria, avrebbe dovuto allegare prima, e dimostrare poi: che le richieste al Consiglio dell’Ordine superassero i massimi tariffati; che le stesse fossero state attestate come legittime dall’Organo professionale e che fossero state riconosciute dal Giudice (cfr. sul punto Cass. 839/1986); in caso contrario la tassa pagata al Consiglio dell’Ordine, non ponendosi come logico presupposto per far valere il credito nei termini poi riconosciuti dal giudice del merito, non poteva essere addebitata al cliente.

12- La sentenza va dunque cassata nel capo in cui ha riconosciuto a carico dei ricorrenti anche detti esborsi, e statuendo nel merito, la relativa “voce” va eliminata.

13 – Con il nono motivo (indicato come ottavo) viene fatta valere la falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, per aver la Corte distrettuale ritenuto “liquido” il credito per prestazioni d’opera in forza della semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti, e, su questo presupposto, per aver riconosciuto gli interessi legali da quel momento, ritenendo l’invio della notula quale rituale atto di messa in mora, non considerando quindi l’incertezza del quantum debeatur sino al momento della pronunzia giudiziale.

14 – Il motivo è parzialmente fondato.

14/a – Va innanzi tutto messo in evidenza che, se pure parte dell’attività giudiziale del N. si esplicò prima dell’approvazione della tariffa ad opera del D.M. n. 585 del 1994 – a quanto si ricava dalla narrativa del ricorso: segnatamente a fol. 2 del medesimo – la stessa doveva essere disciplinata da quella tariffa in quanto il termine dell’attività defensionale si collocò successivamente all’entrata in vigore della stessa, così determinando, per gli onorari, la identificazione della tariffa applicabile ratione temporis (cfr. Cass. 11.736/1998; Cass. 2566/1997; Cass. 4413/1980): ciò comporta che non poteva invocarsi, neppure a fini interpretativi, la disposizione contenuta nell’allegato 2 del D.M. 24 novembre 1990 n. 392 approvante la Tariffa dell’Ordine forense in materia civile, penale e stragiudiziale – immediatamente precedente a quella approvata con D.M. n. 585 del 1994 – che stabiliva espressamente che “trascorsi tre mesi dall’invio della parcella o dal preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato pagamento si applica, oltre all’interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito nella L. n. 533 del 1973” disposizione questa che, se pure disciplinante un caso di presunzione di maggior danno in un’obbligazione sin dall’inizio pecuniaria, partiva comunque dal presupposto che l’invio della parcella o del preavviso della medesima – senza contestazioni da parte del cliente – rendesse per ciò stesso accertato il credito e quindi produttivo di danni l’inadempimento successivo, à sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2.

14/b – In secondo luogo, sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito – non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale “in illiquidis non fit mora” -, è pur sempre necessario, affinchè sia configurarle colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando la determinazione dell’esatto valore di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr Cass. 4561/1993).

14/c – Posti tali principi generali, va allora affermato che nel caso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell’ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia “congrua”, appare confermata l’essenzialità (in termini di delimitazione del quantum debeatur) di tale liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo “scaglione” tariffario applicabile e, nell’ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza – con provvedimento discrezionale (eppertanto insindacabile se sorretto da corretta e congrua motivazione) – ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l’importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell’opera professionale e le difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico.

14/d – Va ulteriormente aggiunto che, nell’ipotesi di emissione di decreto ingiuntivo su notule professionali, quest’ultimo contiene già una liquidazione del credito stesso, all’esito della delibazione – provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione – della documentazione offerta dal ricorrente: ne consegue che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce, per le ragioni più sopra illustrate, primo atto di rituale messa in mora.

14/e – Conferma l’assunto anche l’osservazione che le pronunzie di legittimità che collegano la decorrenza degli interessi di mora alla pronunzia giudiziale (Cass. 2431/2011; Cass. 11777/2005; Cass. 5240/1999; Cass. 5004/1993; Cass. 13586/1991, Cass. 3995/1988) si riferiscono al particolare giudizio di cui all’art. 28 della L. 794/1942, – che peraltro non sarebbe applicabile direttamente alla fattispecie, ove si verte in materia di compensi per attività professionali in giudizi amministrativi – che non contempla una fase a contraddittorio differito quale quella del giudizio monitorio ordinario, confermando quindi la centralità dell’accertamento giudiziale ai fini dell’insorgere degli effetti della mora e della decorrenza degli interessi.

14/f – La soluzione teste esposta permette altresì di evitare il paventato effetto distorsivo in cui incorrerebbe il creditore di prestazioni professionali nel caso in cui gli interessi legali dovessero decorrere dalla data dell’accertamento giudiziale – in base all’assunto che potrebbe rimanere assoggettato, per un tempo non prevedibile, agli effetti di una condotta ingiustificatamente procrastinatoria del proprio debitore.

14/g – La sentenza va dunque cassata in ordine al suesposto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va statuito nel merito che la decorrenza degli interessi va posta al momento della notifica del decreto d’ingiunzione da considerarsi primo atto di messa in mora.

15 – Con il decimo motivo (indicato come nono) viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in materia di determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, assumendo che non vi sarebbero stati i presupposti per la disposta compensazione (in ragione della metà) bensì per la completa vittoria a favore dei deducenti.

15/a – Il motivo e infondato rientrando nel potere discrezionale del giudice disporre la parziale compensazione, giustificata nella fattispecie dalla parziale riduzione del credito.

16 – Con l’undicesimo motivo (indicato come decimo) si assume la violazione dell’art. 85 (successivamente 81) del Trattato istitutivo della Comunità Europea qualora si interpretassero le norme disciplinanti le tariffe professionali in modo tale da consentire una liquidazione delle stesse in maniera del tutto sproporzionata al valore della tariffa.

16/a Il motivo è infondato sia perchè espresso con formulazione ipotetica e comunque generica, sia anche perchè non sussistono le condizioni per il negativo raffronto presupposto dalla censura (liquidazione sproporzionata).

17 – La disputabilità delle soluzioni interpretative oggetto di contenzioso ed il parziale accoglimento del ricorso fanno ritenere sussistenti giustificati motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo, il secondo, il terzo, il decimo e l’undicesimo motivo; dichiara inammissibili il quarto, il quinto ed il settimo motivo; accoglie il sesto, l’ottavo ed il nono motivo, cassando l’impugnata decisione relativamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, elimina dalla liquidazione in favore dell’avv. N. S. la maggiorazione del 20% e le spese di richiesta parere; fissa la decorrenza degli interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA