Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20806 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 01/08/2019), n.20806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26398-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PEDARRA GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

P.S., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1278/2018 della CORTE D’APPELLO di

BARI, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’Il/ 07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di usucapione proposta P.G. in via riconvenzionale nell’ambito della causa di divisione promossa contro di lui e contro P.C. da P.S. in relazione alla successione dei comuni genitori.

La corte rilevava che c’era stato un precedente giudizio di divisione relativo anche al bene oggetto della domanda riconvenzionale nel quale P.G. si era costituito senza far valere l’usucapione, comportando tale condotta tacita rinuncia alla pretesa.

Secondo la corte l’atto introduttivo del precedente giudizio di divisione era idoneo a interrompere il corso dell’usucapione fino alla sua definizione, avvenuta nel 2001 con sentenza di rigetto della domanda per mancato deposito della documentazione ipotecaria e catastale.

Gli intimati sono rimasti tali.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, là dove la corte d’appello ha attribuito al comportamento tenuto dall’attuale ricorrente nel precedente giudizio di divisione valore di tacita rinuncia all’usucapione. Si sostiene che non esiste incompatibilità assoluta fra la mancata rivendicazione della pretesa in sede di divisione e la volontà di avvalersi dell’usucapione.

Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1167,1165 e 2943 c.c. nella parte in cui la corte d’appello ha riconosciuto efficacia interruttiva dell’usucapione alla domanda di divisione, che di per sè non è atto diretto rivolto alla contestazione diretta e immediata del possesso.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1167 c.c., comma 2.

L’efficacia interruttiva, in ipotesi riconoscibile alla domanda di divisione, era stata travolta dal rigetto della domanda.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine alla inidoneità della domanda di divisione a interrompere il possesso ad usucapionem rivendicato dal compartecipe su uno dei beni dividendi.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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