Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20805 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13751-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7350/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. T.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia (alla quale è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossioni) con la quale veniva richiesta la restituzione delle somme erroneamente rimborsate a seguito di riconoscimento della tassazione separata invece che di quella ordinaria sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo con cui si lamentava la mancata applicazione della normativa predisposta, in punto di tassazione, a favore dei dipendenti bancari.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria della Regione rigettava l’appello sul presupposto che, anche se non espressamente richiamato dai decreti ministeriali riguardanti i due diversi fondi di solidarietà, andava comune applicato l’art. 59, comma 3 che prevede la tassazione separata D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 17.

5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un solo motivo. T.G. e Agenzia delle Entrate e Riscossioni non si sono costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo denuncia il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 375 del 2003, art. 2, del D.M. n. 158 del 2000 letti in combinato disposto con la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 così come autenticamente interpretato dalla L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 23 nonchè con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si critica la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3.

2. Il motivo è fondato

2.1. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi

2.2 Successivamente è intervenuto la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 che ha disposto quanto segue:” Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato D.Lgs. n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchè in conformità al citato D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. b); al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal citato D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purchè siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, poste a carico dei datori di lavoro”.

2.3 II complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo alli art. 17 TUIR, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31.3.1998.

2.4 Il regime introdotto dalla citata L., art. 59, comma 3 ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 nell’introdurre “il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietal per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese ch credito” ha richiamato nelle premesse il regime transitorio di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa

2.5 II D.M. 24 novembre 2003 recante il “Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi ” non richiama nella premessa la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 ma la sola L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28 e fa riferimento ad al contratto collettivo stipulato nel 2001 e, quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.

2.6 Dalla ricognizione della suespota normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito come previsto dal dm nr 258/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal D.M. n. 375 del 2003.

2.7 Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che il ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal D.M. n. 375 del 2003 e non del diverso fondo previsto per il lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso D.M. n. 258 del 2000.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza; la causa non necessitando accertamenti in punto di fatto può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente

4.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate tra le parti avuto riguardo all’esito dei giudizi.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente;

– condanna T.G. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito;

– compensa tra le parti le spese relative ai gradi merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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