Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20805 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRO SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv.to CARUSO Giuseppe Antonio del foro di Roma ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via E. Faa di

Bruno n. 67;

– ricorrente –

contro

PIEMME “Concessionaria di pubblicità” S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to

Gattamelata Stefano del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, via di Monte Fiore n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5335 depositata

il 16 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Marina D’Orsogna, con delega dell’Avv.to Stefano

Gattamelata, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2000 la PRO SERVICE s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso al decreto ingiuntivo n. 12544/2000, con il quale il Presidente del Tribunale di Roma le ingiungeva il pagamento della somma di L. 5.807.892, in favore della PIEMME S.p.A., quale corrispettivo per prestazioni pubblicitarie (inserti pubblicitari del quotidiano “Il Messaggero”), di cui ai contratti nn. 46172 e 47441 stipulati, rispettivamente, in data 30.4.1998 e 1.7.1998, come da fatture emesse a carico della ingiunta, rimaste insolute alla scadenza. L’opponente asseriva il difetto di legittimazione passiva per essere stati i contratti de quibus sottoscritti da L.M.A., che non aveva alcun collegamento con la società, di cui non era nè socio nè amministratore. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della società opposta, il Tribunale adito, dichiarava infondata l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell’opponente alle spese del giudizio.

In virtù di rituale appello interposto dalla PRO SERVICE, con il quale lamentava l’erronea applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 2331 c.c., insistendo sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, la Corte di Appello di Roma, nella resistenza dell’appellata, respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che i contratti in contestazione risultavano essere stati sottoscritti in epoca anteriore alla costituzione della società appellante, sorta dal conferimento di un’azienda individuale (impresa individuale Pro Service) a società di capitali, realizzando un “fenomeno traslativo” della prima alla seconda di diritti ed obblighi connessi all’attività di impresa, per cui l’eccepita estraneità della Pro Service al rapporto contrattuale dedotto in giudizio risultava solo apparente.

Aggiungeva, inoltre, che andava condivisa la decisione del giudice di prime cure che aveva ravvisato l’esistenza di una ratifica tacita da parte della società ingiunta dell’operato del L.M., avendo l’Amministratore unico della società con il suo comportamento indotto l’opposta a ritenere esistente un potere rappresentativo in capo al L.M..

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la PRO SERVICE, che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito la PIEMME, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente contesta l’argomentazione della corte di merito secondo cui nella specie sarebbe avvenuto un trasferimento aziendale, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2342, 2343, 2474, 2475, 2558 e 2560 c.c., nonchè l’omessa motivazione per mancato esame di un fatto decisivo acquisito a mezzo della produzione documentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in particolare il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della società ricorrente, da cui risulta intermente versato il capitale sociale. Più specificamente, la Corte di merito (confermando la decisione del giudice di prime cure) avrebbe erroneamente ritenuto sussistere ipotesi di sub ingresso della PRO SERVICE s.r.l. alla ditta individuale Pro Service, non essendo ciò previsto nell’atto costitutivo della società, mancante l’esame del certificato di iscrizione della società alla C.C.I.A. dal quale risulta che nessun conferimento di azienda vi sarebbe stato nel caso di specie.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata effettivamente afferma, quale prima ratio, la sussistenza di un conferimento di azienda e ciò sarebbe desumibile dalla coincidenza del titolare della ditta con l’amministratore della società.

Invero la “trasformazione” di una ditta individuale in società costituisce un fenomeno di trasferimento di azienda e dei debiti alla società solo se questi ultimi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) e vi è successione nei contratti, se non diversamente pattuito (art. 2558 c.c.).

La corte d’appello capitolina, infatti, ha sostanzialmente escluso l’applicabilità dell’art. 2560 c.c., sostenendo che la fattispecie configura una ipotesi di “fenomeno traslativo” dell’azienda individuale ad una società di capitali, stante la coincidenza tra il titolare della ditta individuale e l’amministratore unico della società, soggetto peraltro diverso dal L.M. che ha sottoscritto il contratto in questione, ma non tiene conto che per il supposto istituto del trasferimento aziendale l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento (art. 2560 c.c.), salvo che non risulti prestato il consenso dai creditori, permanendo la obbligazione in capo all’originario debitore, con il quale concorre quella dell’acquirente solo se si tratti di debiti aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori. L’affermazione poi secondo cui “la estraneità della Pro Service s.r.l. al rapporto contrattuale dedotto risulta solo apparente” (pag. 4 della sentenza impugnata), dalla quale fa conseguire che la trasformazione della società comporta l’assunzione delle obbligazioni già maturate in capo alla precedente ditta individuale, nel momento in cui fa leva sull’istituto della trasformazione societaria, va negata in punto di diritto, allorchè viene fondata su una inammissibile derivazione di una società di capitali da una ditta individuale. E’, infatti, doppiamente erronea, sia sotto il profilo della ipotizzata trasformazione, sia sotto quello del trasferimento aziendale, che, quand’anche si fosse verificato, non avrebbe privato l’originario debitore della sua obbligazione.

Tutto ciò comporta l’impossibilità di invocare, come fa invece la corte distrettuale, la disciplina della trasformazione ovvero della cessione di azienda e la fattispecie va, pertanto, regolata dall’art. 2560 c.c., che, nel prevedere la successione dell’acquirente l’azienda, nei debiti anteriori al trasferimento, ove risultino dai libri contabili obbligatori, non libera dai debiti l’alienante, ove non risulti il consenso dei creditori (v. Cass. 28 settembre 2004 n. 19454).

Erra, quindi, la corte d’appello nell’affermare l’avvenuta liberazione della ditta individuale Pro Service, come conseguenza del fatto che questa avrebbe quale titolare lo stesso amministratore della Pro Service s.r.l., manifestando in tal modo – sempre ad avviso del giudice del merito – la volontà della società di voler assumere solo su se stessa la responsabilità per i debiti maturati in capo alla prima.

Nè la sentenza di questa Corte invocata dal giudice del gravame (la n. 5141 dell’11 aprile 2002) giunge alle conclusioni ivi riportate, per cui non risulta correttamente citata: nella specie il giudice della legittimità ha confermato la decisione impugnata che, escludendo la legittimazione attiva della società ricorrente (quale acquirente), aveva rigettato nel merito la opposizione ad ordinanza ingiunzione prefettizia emessa nei confronti della ditta individuale, poi conferita alla opponente società a responsabilità limitata, la quale aveva dedotto la successione “in universum ius” alla ditta in essa conferita, dolendosi della mancata notificazione nei propri confronti della ordinanza.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2331 e 1399 c.c. in relazione anche all’art. 2474 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione essendo pacificamente risultato che il L.M. aveva sottoscritto i contratti in contestazione nell’interesse della ditta individuale, deducendo per facta concludentia la ratifica dell’attività da questi posta in essere in favore della società, valorizzando il silenzio.

Anche detta censura è fondata.

Osserva preliminarmente questa Corte che colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come “falsus procurator” ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall’art. 1398 c.c.. La società di capitali, acquisita la personalità giuridica per effetto della iscrizione, può ratificare anche per “facta concludenza” gli atti posti in essere dal rappresentante senza poteri.

Gli effetti prodotti dalla ratifica di un contratto stipulato dal rappresentante di una società di capitali non ancora iscritta retroagiscono sino al momento della stipulazione del contratto di società ma non sono riferibili a negozi posti in essere in un periodo precedente, attesa l’impossibilità, per il rappresentante senza poteri di spendere il nome di un soggetto non ancora venuto in esistenza (v. Cass, 15 novembre 1993 n. 11278; Cass. 5 maggio 1989 n. 2127). La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta concludentia, sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di una società il comportamento dal quale possa desumersi l’esistenza della ratifica provenga dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (v. Cass. 19 settembre 1992 n. 10745; Cass. 5 novembre 1990 n. 10575). Nella specie, premesso che è risultato incontestabilmente dimostrato che i due contratti (di aprile e di luglio 1998) sono stati sottoscritti da L.M.A. non per conto della costituenda Pro Service s.r.l. (costituzione avvenuta solo nel dicembre 1998), ma nell’interesse di una ditta individuale denominata semplicemente Pro Service di cui era titolare la sig.ra B., la sentenza impugnata ha attribuito efficacia concludente a comportamenti degli organi della società ricorrente consistiti nella mancata contestazione del credito ovvero nel silenzio sulla pretesa del creditore con riferimento a negozi posti in essere in epoca precedente alla costituzione della medesima società.

Osserva questa Collegio, alla luce di quanto sopra, che la corte di merito ha errato in diritto nell’affermare che la società beneficiaria della prestazione pubblicitaria abbia indotto il creditore a ritenere esistente il potere rappresentativo o comunque che fosse stato ratificato l’operato del falsus procurator per non avere la società contestato di avere ricevuto, sia pure in luogo diverso dalla sede legale, le fatture a suo carico ed il telegramma che ne intimava il pagamento, in quanto fattispecie abbisognante l’effettiva nascita dell’amministrata con l’iscrizione nel registro delle società per poter venire ad esistenza.

Entrambi i motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti e la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che provvederà ad un nuovo esame della controversia, in applicazione dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA