Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20805 del 01/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20805
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22341-2018 proposto da:
B.F.P.V., B.N., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio
dell’avvocato MURATORI FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato
VAUDETTI CARLO;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II
33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROGGERO ROBERTO;
– controricorrente –
contro
B.L.D., M.L., R.P.M.L.,
BANCA SELLA SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 496/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il tribunale, nella controversia ereditaria fra gli eredi di B.G. (coniuge e figli), ha negato in favore dei figli che avevano ottenuto la riduzione di donazioni fatte a coeredi, l’operatività della collazione.
In particolare la corte di merito ha ritenuto che, nella specie, posto che la collazione non era stata fatta in natura, il valore delle donazioni era stato già attratto alla massa per effetto dei calcoli operati ai fini della riduzione.
Per la cassazione della sentenza B.N. e B.F.P.V. hanno proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello, la collazione, nei rapporti fra coeredi contemplati dall’art. 737 c.c., concorre con la riduzione.
P.S. ha resistito con controricorso.
Gli altri soggetti cui è stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine al concorso fra collazione e riduzione e alle modalità operative di tale eventuale concorso una volta operata la riduzione.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019