Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20804 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22208-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO

DONIZETTI 7, presso lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERCURIO CATERINA;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 42,

presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO FABRIZIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GALLUZZO SILVIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1969/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma, nella causa di divisione fra gli ex. coniugi P.F. e A.A. relativamente all’immobile costituente la casa familiare, oggetto di assegnazione in favore della A. in sede di separazione personale, aveva sciolto la comunione mediante attribuzione dell’intero immobile all’ A., che ne aveva fatto richiesta, liquidando l’eccedenza dovuta al comproprietario sul valore intero, senza operare alcuna decurtazione in dipendenza del diritto riconosciuto dal giudice della separazione.

Per la cassazione della sentenza la A. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia l’errore commesso dal giudice d’appello là dove ha negato l’incidenza sul valore del cespite dell’assegnazione operata a sua favore in sede di separazione.

La ricorrente sostiene che, in sede di divisione, il valore del bene da dividere è stabilito in via preventiva e non subisce modifiche in relazione all’esito della divisione.

La ricorrente ritiene fra i vari orientamenti emersi in seno alla giurisprudenza della Corte occorre dare seguito, magari previa rimessione della causa alle Sezioni Unite, a quello che riconosce, in sede di divisione, l’incidenza del diritto attribuito al coniuge assegnatario sul valore dell’immobile, qualunque sia l’esito della stessa divisione e, quindi, anche quando questa di concluda con l’assegnazione della cosa intera al coniuge assegnatario.

P.F. ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine alla questione centrale posta con il ricorso e cioè se in sede di divisione fra ex coniugi della casa familiare, oggetto di assegnazione in favore di uno di essi in sede di separazione, occorra tenere conto dell’incidenza negativa del diritto sul valore del bene anche quando la divisione si concluda con l’assegnazione della cosa intera al coniuge beneficiario.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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