Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20803 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13081-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.T., M.L., P.C., nella qualità di

eredi di P.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato CONTE

GIOVANNI BATTISTA, rappresentati e difesi dagli avvocati MONACO

GIOVANNI, DONATELLI SAMUELE;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3233/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. P.C., M.L. e P.T. (in qualità di eredi di P.M.) impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi la cartella di pagamento con cui l’Ufficio recuperava imposte e interessi derivanti da un avviso di accertamento emesso a seguito di decisione n. 445/2010 della Commissione tributaria Centrale Sezione di Bari – depositata in data 26 marzo 2010.

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo regolare la notifica, in quanto effettuata agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio de cuius e motivato l’avviso anche con riferimento agli interessi applicati.

3. Sull’impugnazione dei contribuenti la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva integralmente l’appello di P.C. ed accoglieva, limitatamente alla richiesta degli interessi, l’appello proposto da M.L. e P.T.. Osservava il collegio di secondo grado che, poichè la notifica degli eredi, pur in assenza della comunicazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 65, andava effettuata presso la residenza e/o domicilio dell’erede ogni qualvolta l’Ufficio ne fosse a conoscenza, la notifica nei confronti P.C. non poteva dirsi correttamente effettuata. L’avviso di accertamento secondo i giudici di seconde cure presentava un vizio motivazionale nella determinazione degli interessi non essendo state esplicitate le modalità di calcolo.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione affidandosi a due motivi. Si sono costituiti depositando controricorso e ricorso incidentale P.C. e P.T., in proprio e in qualità di eredi di M.L..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 del e degli artt. 156 e 160 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la nullità della notifica della cartella a P.C. in quanto, in assenza della comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, la notifica dell’atto andava eseguita presso il domicilio del defunto. In ogni caso il vizio di notifica poteva ritenersi sanato dalla tempestiva impugnazione dell’atto.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la mancata determinazione della modalità di calcolo degli interessi non precludeva al destinatario dell’atto la possibilità del loro calcolo essendo i criteri legalmente determinati

2. Il primo motivo non è fondato.

2.1 Va precisato che l’oggetto della censura riguarda la sola notifica della cartella a P.C. in quanto la statuizione della CTR relativa alla validità della notifica a P.T. e M.L. non è stata attinta da impugnazione da parte dei contribuenti.

2.2 Il citato D.P.R., art. 65, ai commi 1, 2 e 4, stabilisce quanto segue ” gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2″.

2.3 L’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va, pertanto, notificato agli eredi, in via alternativa: 1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata 2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione. La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973 art. 65, comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cass., 228/2014) nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013),In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale “è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015). Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).

2.4 Nel caso di specie, essendo pacifico che gli eredi di P.M., non abbiano effettuato la comunicazione prescritta D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, la notifica delle cartelle impersonalmente agli eredi presso l’ultimo domicilio del de cuius può ritenersi validamente effettuata non rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, la circostanza che l’Ufficio fosse a conoscenza della diversa residenza di uno degli eredi.

3 II secondo motivo è infondato,

3.1 Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale ” in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata (…) dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi” (cfr. Cass. 10481/2018, 312/02018 15554/2017)

3.2 Nel caso che occupa la cartella, riprodotta nel controricorso dal contribuente, reca il solo ammontare degli interessi, di importo superiore alla totalità dei tributi e riferiti ad arco temporale di circa 30 anni, senza alcuna specificazione del tasso applicato e delle somme sui quali essi erano stati calcolati, suddivise tra imposte dirette, imposte indirette, addizionali regionali ed Irap non consentendo, quindi ai contribuenti di verificare la fondatezza, sia nell’an che nel quantum, della pretesa impositiva dedotta nella cartella e dunque di esercitare pienamente, rispetto ad essa, il proprio diritto di difesa

3.3. L’impugnata sentenza ha, quindi, fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra indicati.

4. Venendo all’esame del controricorso incidentale con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per non avere la CTR rilevato il vizio di motivazione della cartella di pagamento fondata su atti che non sono stati mai conosciuti nè erano conoscibili dagli eredi.

4.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che ” la circostanza che la cartella di pagamento sia stata notificata all’erede dell’originario contribuente, non ne fa venir meno la legittimità, quando emessa in conformità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11, poichè, secondo costante orientamento di questa Corte, a soddisfare la garanzia difensiva, è sufficiente che l’atto richiami l’iscrizione a ruolo, permettendo, così, di identificare l’accertamento divenuto definitivo da cui trae la riscossione “(cfr Cass. 9583/2013 e 27140/2011).

4.2 Nella fattispecie, come risulta dalla lettura dell’atto riprodotto nel controricorso, la cartella risulta essere stata redatta secondo le forme e le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, indicando l’iscrizione delle somme a ruolo a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Centrale depositata in data 26.3.2010 e rendendo, quindi, edotti i destinatari della pretesa fiscale azionata.

5 Va invece accolto il terzo motivo del controricorso incidentale, assorbito il secondo, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione dell’annullamento della cartella disconoscendo gli aggi di riscossione.

5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018).

5.2 Orbene i ricorrenti con espresso motivo di appello, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso per Cassazione, hanno sottoposto alla cognizione della CTR il thema decidendum, già sollevato nel giudizio di primo grado con uno specifico motivo di impugnazione, del riconoscimento dell’aggio di riscossione. I giudici di seconde cure hanno completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, su tale questione proposta con l’originario ricorso e reiterata con l’atto di appello a seguito della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado.

6 In conclusione. in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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