Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20803 del 11/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20803 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Regione Lazio, in persona del suo Presidente p.t.,
domiciliata in Roma Viale Parioli 43, presso lo
studio dell’Avv.to Prof. Francesco d’Ajala Valva, e
rappresentata e difesa dall’Avv.to Prof. Giovanni
Marongiu in forza di procura speciale a margine del
ricorso
– ricorrente
contro
UD
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente e ricorrente incidentalee

Banca

Ubae

spa,

in

persona

del

legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Roma Via Nicolò Porpora 9, presso lo studio
dell’Avv.to Marco Giontella, che la rappresenta e
difende in forza di procura notarile allegata
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 135/9/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Lazio, depositata il

Data pubblicazione: 11/09/2013

25/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi

l’Avv.to

Giontella,

Marco

per

parte

controricorrente, e l’Avvocato dello Stato, Carlo
Maria Pisana, per parte controricorrente-ricorrente
incidentale;

generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e del
ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 135/9/2007 del 6/6/2007, depositata
in data 25/10/2007, la Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, Sez. 9, respingeva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 28/12/2005, dall’Agenzia delle
EnLrate

Ufficio Roma 1, avverso la derisione n.

279/24/2005 della Commissione Tributarla
Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso
della Ubae Arab Bank spa contro il silenzio-rifiuto
serbato dall’Ufficio erariale sull’istanza di
rimborso di versamenti IRAP effettuati per l’anno
d’imposta 2002.
La C.T.P.
contribuente,

tributo er

riteneva fondato il rilievo della

secondo

il quale il versamento del

indebito, in quanto la normativa della

legge regionale, che aveva imposto l’aumento di un
punto percentuale dell’aliquota IRAP applicabile
agli enti creditizi e finanziari, per l’anno 2002,
era entrato in vigore solo nel corso dell’anno
2002.
La Commissione Tributaria Regionale, dichiarato
inammissibile l’intervento adesivo della Regione

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Lazio, sia perché non parte nel giudizio di primo
grado sia perché “l’amministrazione del tributo era
stata affidata dalla Regione Lazio all’Agenzia
delle Entrate”

sia perché l’IRAP, alla luce delle

pronunce della Consulta, non poteva considerarsi
tributo proprio della Regione e respinto l’appello
incidentale della contribuente (in punto di
condanna dell’Amministrazione finanziaria alla

somme da rimborsare degli interessi anatocistici e
del risarcimento del maggior danno), respingeva il
gravame principale dell’Agenzia delle Entrate, in
quanto l’art.3 comma l della 1.212/2000,
disposizione operante per tutti rapporti tributari
anche quelli insorti prima dell’entrata in vigore
dello stesso Statuto del contribuente, prescriveva,
in attuazione del principio generale della
irretroattività dell’imposizione tributaria e dei
principi generali, anche di rango costituzionale,
che le modifiche introdotte relativamente

. ai

tributi periodici “si applicano solo a partire dal
periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni
che lo prevedono”

ed, a fronte di tale dato

testuale, mancava nella normativa regionale in
esame una norma apposita che individuasse una
entrata in vigore precedente, cosicché, essendo le
norme regionali entrate in vigore solo nel corso
del 2002, esse potevano valere solo per il periodo
di imposta successivo a quello di entrata in
vigore.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la Regione Lazio, deducendo due motivi,
per violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, in

3

esecuzione del rimborso e di riconoscimento sulle

relazione agli artt.14 e 49 d.lgs. 546/1992, 105,
comma 2 ° , e 344 c.p.c., 15 d.lgs. 446/1997, avendo
erroneamente i giudici tributari statuito
l’inammissibilità dell’intervento della Regione,
essendo la stessa interessata all’esito del
giudizio quale destinataria dell’intero gettito
dell’IRAP; Motivo 2, in relazione all’art.3 l.
212/2000 ed alla interpretazione delle leggi

n. 27/2001, entrate in vigore rispettivamente il 13
ed il 23/1/2002, e contemplanti la variazione
dell’aliquota IRAP ed espressamente l’applicazione
delle disposizioni dal 1 ° /1/2002, in deroga
espressa al disposto dell’art.3 dello Statuto del
contribuente).
Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle
Entrate, proponendo anche ricorso incidentale
autonomo (con unico motivo, ai sensi dell’art.360
n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione
degli artt.1 comma l e 3 1.212/2000, 11 disp.legge
in generale, 5 Legge Regione Lazio n. 34/2001, 1 e
2 legge Regione Lombardia n. 27/2001), e la Banca
Ubae spa, la quale ha eccepito la carenza di
legittimazione attiva della Regione Lazio,
trattandosi di vertenza relativa all’IRAP,
qualificabile come tributo di esclusiva competenza
dello Stato, ed essendo l’ambito soggettivo del
processo tributario circoscritto dall’art.14 d.lgs.
546/1992, costituente norma speciale.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì to memoria, ai
sensi dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale della
Regione Lazio è fondato.

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regionali del Lazio n. 34/2001 e della Lombardia

La partecipazione al giudizio di secondo grado
della Regione Lazio appare legittima, attribuendo
alla stessa natura di puro intervento volontario
adesivo dipendente, in quanto, in forza del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 14, possono intervenire
volontariamente o essere chiamati in giudizio nel
processo tributario solo i soggetti che, insieme al
ricorrente, siano destinatari dell’atto impugnato o

potuto proporre autonoma impugnazione e
l’intervento adesivo dipendente è stato ritenuto
ammissibile, nel processo tributario ed anche in
appello, sia pure nei limiti di cui all’art.49
d.lgs. n. 546 del 1992, che dispone che

“alle

impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo
terzo, capo primo del libro secondo del c.p.c.
escluso l’art. 337 e fatto salvo guanto disposto
nel presente decreto”

(Cass. 12 gennaio 2012 n.

255, relativamente ai soggetti che, pur non essendo
destinatari dell’atto impositivo impugnato,
potrebbero

essere

chiamati

ad

adempiere

l’obbligazione tributaria, e Cass.13461/2012,
relativamente all’Ente che aveva emanato la
cartella impugnata).
Il secondo motivo del ricorso della Regione Lazio e
l’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia
delle Entrate sono entrambi fondati.
Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2 ha
determinato per l’anno 2002, a carico delle banche
e delle società finanziarie, un’aliquota Irap pari
al 4,75%. L’art. 16, comma 3, del medesimo D.Lgs.
ha previsto che, a decorrere dall’anno 2000, le
regioni hanno facoltà di variare l’aliquota

5

parti nel rapporto controverso, che avrebbero

ordinaria del 4,25% fino ad un massimo di un punto
percentuale.
In attuazione di tale previsione, la Regione Lazio,
con la L.regionale n. 34 del 13/12/2001, entrata in
vigore nel gennaio 2002, ha stabilito, per l’anno
2002, a carico di banche e società finanziarie,
variazioni in aumento dell’aliquota Irap come da
Tabella A (aumento dell’1%),

“a far data dal

Essendo prevista

espressamente

l’applicabilità

delle nuove aliquote Irap a far data dal l gennaio
2002 e quindi, non a partire dall’anno successivo
(2003), bensì a decorrere dall’anno in corso (2002)
alla data di entrata in vigore delle disposizioni
che la maggiorazione dell’aliquota IRAP prevedono,
trattasi proprio di deroga espressa all’art.3
1.212/2000 ed all’art.11 disposizioni sulla legge
in generale (Cass. 5015/2003:

“In tema di efficacia

nel tempo delle norme tributarie, in base all’art.
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto
Statuto del contribuente), il quale ha codificato
nella materia fiscale il principio generale di
irretroattività delle leggi, stabilito dall’art. 12
delle disposizioni sulla legge in generale, va
esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime
salvo che questa sia espressamente prevista”;
Cass.25722/2009).
Detti principi sono stati già applicati da questa
Corte in analoghe controversie, pure concernenti la
Legge Regione Lazio, n. 34/2001 e la disposizione
ivi presente in tema di aumento dell’aliquota IRAP
per banche e società finanziarie (cfr. ord.
Cass.11141/2011, ove si è chiarito che “l’espressa
previsione di retroattività sussiste quando sia,
come nella specie, espressamente disposta una

1 ° /1/2002”.

decorrenza anteriore della norma, senza che sia
necessario (come invece sembra ritenersi nella
sentenza impugnata) che tale disposizione sia anche
qualificata come “regola di eccezionale
retroattività”.”;
precisato come

ord.

Cass.27883/2011,

che ha

“tale deroga deve ritenersi

legittima, in quanto l’espressa previsione di
retroattività – necessaria per poter derogare al

– sussiste anche quando sia espressamente disposta
una decorrenza anteriore della norma, senza che sia
invece necessario che la disposizione sia anche
qualificata come “regola di eccezionale
retroattività”, non potendo la legge regionale
essere disapplicata dal giudice tributario, al
quale, in ogni caso, è rimessa la possibilità di
sollevare questione di legittimità
costituzionale.”).
Accolto dunque il ricorso incidentale e quello
principale della Regione Lazio,

-la sentenza

impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non
essendovi necessità di ulteriori accertamenti in
fatto, va respinto il ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio, attesa
la complessità e novità delle questioni trattate,
vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il
ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo della contribuente; dichiara le spese
processuali dell’intero giudizio integralmente
compensate tra le parti..
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

principio stabilito dall’art. 3 dello Statuto cit.

tRtNIT DA R.P.t11.511/421(‘’ 7AI SENSI DEL D.
2I
N. 13! TAD. ALL. 3. – N, 5

Quinta sezione civile, il 10/07/2013.

MATERIA TRIBUTAKI4
Il Presidente

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