Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20803 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS) rappresentato e difeso in forza

di procura speciale a margine del ricorso dall’Avv.to Bignotti Nidia

del foro di Verona e dal Prof. Avv.to Magrini Sergio del foro di Roma

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma,

via Archimede n. 112;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI S.p.A (già LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A.)

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv.to Del Re Andrea del foro di Firenze

e dall’Avv.to Nicolais Lucio del foro di Roma, in virtù di procura

speciale apposta a margine del controricorso ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, piazza Giuseppe

Mazzini n. 27;

– controricorrente –

e contro

SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (S.N.A.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in secondo

grado dall’Avv.to Chiara Santi del foro di Venezia;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 999/2005

depositata il 7 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Sergio Magrini, di parte ricorrente, e Lucio

Nicolais, di parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1997 M.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Verona, la FONDIARIA ASSICURAZIONI S.pA, società della quale era stato agente, per fare accertare l’insussistenza di una giusta causa di recesso addotta dalla convenuta come causale della revoca del mandato agenziale comunicata con lettera del 20.9.1995, con conseguente declaratoria di scioglimento del rapporto per recesso puro e semplice dell’impresa assicuratrice e con condanna della stessa al pagamento in suo favore di tutte le indennità di fine rapporto previste dagli accordi collettivi del settore per l’ipotesi del recesso ad nutum, senza preavviso, della compagnia assicuratrice, oltre al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della illegittima revoca del mandato, il pagamento delle provvigioni e del compenso spettante per l’attività di pagamento dei sinistri per gli anni 1990-1995.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, la quale deduceva che le cause del recesso per giusta causa erano da riferire ad inadempienze dell’attore relativamente ai debiti dell’agenzia riscontrati nel 1993 per L. 196.538.580, alla mancata registrazione del carico mensile di cassa del marzo 1994, alle esorbitanze delle trattenute provvisionali riscontrate nel giugno 1995, all’alterazione delle date apposte sulle contabili attestanti la rimessa dei premi alla compagnia, effettuati in progressivo ritardo, eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per la sopraprovvigione per il pagamento sinistri, accertate successivamente all’esercizio del recesso una ulteriore posizione debitoria dell’attore per L. 56.540.079, pertanto spiegava domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di detto importo, oltre al risarcimento dei danni per la sistematica azione di distrazione del portafoglio agenziale, il Tribunale adito, intervenuto volontariamente ad adiuvandum il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, acquisita la documentazione prodotta ed espletate le prove, oltre a c.t.u. contabile, dichiarava l’inammissibilità dell’intervento del S.N.A. e rigettava la domanda attorea concernente la insussistenza della giusta causa di recesso e quella riconvenzionale risarcitoria; accoglieva, per quanto di ragione, le restanti domande dell’attore e della società convenuta e, operata la compensazione tra le posizioni di dare e di avere, condannava la convenuta a corrispondere all’attore la somma di L. 152.242.682, oltre accessori dichiarava compensate fra le parti le spese processuali, ponendo la quota del 50% a ciascuna parte dei costi di c.t.u. (escluso l’interveniente), con condanna dell’interveniente alla rifusione alla compagnia assicuratrice delle spese di lite per quanto atteneva alla sua posizione processuale.

In virtù di rituale appello interposto dal M., con il quale lamentava che la decisione del giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto la sussistenza di una giusta causa di recesso addotta dalla Assicurazione a giustificazione della revoca del mandato agenziale, la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza della società appellata, costituitosi anche il S.N.A. che introduceva appello incidentale in punto di liquidazione delle spese di lite nella sentenza di primo grado, rigettava integralmente l’appello, dichiarato inammissibile quello incidentale, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del gravame alla compagnia di assicurazioni, liquidandole per 2/3 a carico del M. e per 1/3 a carico del Sindacato.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che le doglianze della società assicuratrice circa i ripetuti inadempimenti dell’agente avevano trovato ampio riscontro nelle prove assunte, da cui emergevano costanti irregolarità contabili nella tenuta del registro di cassa, che aveva leso l’essenziale affidamento che la compagnia doveva riporre nella lealtà e correttezza del proprio agente, con infrazione del vincolo fiduciario tra le parti.

Aggiungeva che privo di pregio era l’assunto secondo cui il fatto contestato mancava del profilo soggettivo perchè asseritamente riferibile alla moglie dell’agente, trattandosi comunque di preposto dall’agente, con applicazione analogica dell’art. 2119 c.c. Inoltre non sussisteva alcuna prova che la compagnia avesse dato notizia a terzi della revoca del mandato di agenzia per giusta causa, per essersi limitata ad una comunicazione di cessazione del rapporto alla clientela.

Infine dichiarava inammissibile l’appello incidentale del Sindacato in quanto proposto tardivamente, al di là del termine ultimo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il M., che risulta articolato su un unico motivo, seppure sviluppato sotto vari profili, al quale ha resistito la FONDIARIA – SAI S.p.A. (già La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.) con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 2119 ed 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: nella sostanza la critica alla sentenza impugnata attiene al profilo della riferibilità al caso di specie dell’art. 2119 c.c. e al preteso riconoscimento di una forma di responsabilità oggettiva ex art. 1228 c.c. nell’attribuire all’agente le irregolarità del registro di cassa poste in essere da una sua dipendente. In altri termini, sostiene il ricorrente che la Corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto inconferente che nella specie il fatto contestato non sia ascrivibile all’agente, bensì ad un terzo, dipendente del ricorrente, l’impiegata S.R., completamente pretermettendo l’apprezzamento dell’elemento psicologico della giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c. Aggiunge il ricorrente che è errata l’affermazione dei giudici di merito secondo cui ai fini della configurabilità della giusta causa rileva anche la sola responsabilità oggettiva sancita dall’art. 1228 c.c., che ha natura strettamente patrimoniale e trova la sua giustificazione nel principio generale della presunzione di colpa del contraente inadempiente in dipendenza del fatto materiale dell’inadempimento, non corrispondente alla fattispecie in esame.

Occorre rilevare che le censure del ricorrente non colgono la ratio della decisione, le cui argomentazioni sono più complesse e pertanto non è sufficiente avere impugnato solo le sopra esposte contestazioni.

Nella specie, emerge in modo evidente dall’ordito motivazionale della decisione del giudice di primo grado, quale analiticamente ricostruito nel provvedimento della Corte d’appello impugnato, la incidenza sul rapporto fiduciario intercorrente fra le parti della reiterazione, nel breve periodo, di numerosi episodi di irregolarità contabile dell’agente (riscontrate, una prima volta, dagli ispettori dell’assicurazione nel giugno 1993, e poi nel 1995), ampiamente contestati dalla compagnia preponente.

Su un piano generale, è da osservare, che nel rapporto di agenzia, nell’applicabilità del recesso per giusta causa, il preponente non deve far riferimento a fatti specifici, essendo sufficiente che dei fatti contestati l’agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano dedotti e correlativamente accertati dal Giudice (v. Cass. 16 marzo 2000 n. 3084). Inoltre quanto all’intensità della fiducia che è riposta nell’agente, è da affermare che in corrispondenza della sostanziale autonomia di gestione dell’attività (per luoghi, tempi, modalità e mezzi in relazione al conseguimento delle finalità aziendali), assume una particolare intensità, per cui è sufficiente un fatto di consistenza minore per farla cessare. Da ciò, l’infondatezza delle censure precedentemente riportate.

Del resto l’accertamento sulla idoneità del fatto a ledere la fiducia del preponente, costituendo apprezzamento di un fatto, è funzione del giudice di merito; e, esente da vizi giuridici e logici, in sede di legittimità è insindacabile (e plurimis, Cass. 22 agosto 2007 n. 17887; Cass. 9 luglio 2007 n. 15334); ciò è a dirsi anche in ordine alla valutazione del rapporto di proporzionalità fra il fatto commesso e la reazione aziendale (v. Cass. 8 gennaio 2008 n. 144). Le censure precedentemente riportate essendo apprezzamenti del giudice di merito adeguatamente motivati e privi di errori logici o giuridici, sono infondate.

Inoltre, sempre su un piano generale, occorre osservare che la fiducia che lega reciprocamente due soggetti è costituita dalla condizione di certezza, sicurezza e tranquillità per l’assegnamento nell’altrui lealtà, sincerità, onestà e buona fede.

Gli elementi di affidabilità di un soggetto involgono tale soggetto, nella sua oggettività. La cessazione della fiducia (giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro di agenzia), ha fondamento in questa oggettività. E per questa oggettività l’evento diventa idoneo a svolgere i suoi effetti (cessazione di fiducia) nei confronti del preponente a prescindere dallo specifico settore (o personale), la cui gestione fa capo all’agente, che abbia dato luogo all’evento che ha determinato la cessazione della fiducia, essendo comunque idoneo a coinvolgere l’intera organizzazione dell’agenzia e a determinare la cessazione della sua fiducia e a legittimare il recesso della compagnia (v. Cass. 4 giugno 2008 n. 14771).

Il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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