Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20803 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 02/08/2019), n.20830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04022/2018 R.G. proposto da:

S.A., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, per legge domiciliato ivi presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NANDO BARTOLOMEI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI LIVORNO;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LIVORNO, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per regolamento di competenza notificato a mezzo posta ordinaria a partire dal 22/01/2018 al Ministero della Giustizia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il medesimo giorno S.A. propone regolamento di competenza avverso il provvedimento, comunicato a mezzo p.e.c. il 22/12/2017 in affare iscritto al n. 3080/17 r.g., con cui il Tribunale di Livorno ha dichiarato la propria incompetenza sulla sua domanda, in quanto dispiegata da condannato all’ergastolo, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, per periodi di detenzione in condizioni di violazione dell’art. 3 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, proposta dopo che il Magistrato di Sorveglianza di quel capoluogo aveva a sua volta (con provvedimento 02/03/2017) declinato la propria competenza per avere ritenuto quella del giudice civile;

gli intimati non espletano attività difensiva in questa sede;

il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 1721/12/2018, ritualmente comunicata alle parti in uno al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’odierno ricorrente impugna la declinatoria di competenza da parte del giudice civile sulla sua domanda ai sensi dell’art. 35-ter ord. penit. (L. 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 117) a questi proposta ex novo dopo che il già adito magistrato di sorveglianza aveva declinato la propria;

tale ultimo giudice aveva espressamente dissentito, reputatala soltanto una autorevole opinione, dalla motivazione con cui Corte Cost. n. 204/16 aveva, con pronuncia interpretativa di rigetto, escluso la competenza del giudice civile sull’indennizzo ex art. 35-ter ord. penit., invece ravvisando una competenza funzionale del giudice civile in ogni caso, compreso quindi quello in cui, come nella specie, l’istante sia un detenuto condannato all’ergastolo;

al contrario, il Tribunale ha aderito all’approdo ermeneutico della Consulta, richiamando, a rincalzo, la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte di legittimità;

il ricorrente, sulla premessa di un’opinata persistente carenza di chiarezza interpretativa sulla natura del risarcimento, inquadra la fattispecie nella responsabilità civile e così ritiene che sul presupposto accertamento di questa in capo al Ministero della Giustizia non possa esservi che la competenza del giudice civile: rilevando inoltre che la sentenza della Consulta n. 204/16, siccome interpretativa di rigetto, non si riferisce all’azione esperibile da soggetto condannato alla pena dell’ergastolo e comunque non esclude giammai l’azione davanti al giudice civile per costui;

dal canto suo il P.G., nella sua requisitoria scritta, ha invece pienamente condiviso nel merito gli argomenti in diritto della Corte costituzionale, rimarcando come il Magistrato di sorveglianza sia infatti meglio collocato del Tribunale civile nell’esaminare domande quali quella per cui è causa, essendo già investito per disposto legislativo dell’esame delle domande relative alla riduzione della pena prevista dallo stesso art. 35-ter ord. penit. in caso di accertato trattamento contrario alle esigenze di umanità;

ciò posto e premesso che sull’istituto previsto ed introdotto dalla norma da ultimo indicata è intervenuta, a dirimere almeno le principali questioni sulla natura della prestazione di recente introduzione, pure la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Cass. Sez. U. 08/05/2018, n. 11018) e tra l’altro qualificandolo come prestazione indennitaria e non risarcitoria, la manifesta inammissibilità del ricorso rende priva di rilevanza anche la preliminare questione sulla ritualità della notifica del ricorso per cassazione ad un’Amministrazione centrale dello Stato presso una sede distrettuale dell’Avvocatura dello Stato, anzichè presso quella generale in Roma;

infatti (così testualmente, già Cass. 26/07/2012, n. 13329), questa Corte ha già da tempo affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui la violazione delle norme che disciplinano la ripartizione della potestas iudicandi tra il giudice civile ed il giudice penale non può costituire oggetto di un’istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dal momento che essa non dà luogo ad una questione di competenza; questa è, infatti, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l’individuazione del giudice al quale, tra i vari organi investiti di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia (Cass. 06/02/1971, n. 316; Cass. 24/05/1960, n. 1329), ma non anche quando l’applicazione di ciascuno dei due plessi normativi conduca all’individuazione, quale giudice competente, di organi competenti ad uffici giudiziari diversi;

nè sussiste nella specie l’ipotesi di esclusione dell’applicazione di tale principio, dell’appartenenza dei due magistrati (persone fisiche o collegi) al medesimo ufficio giudiziario (al quale la cognizione della controversia risulti invariabilmente attribuita tanto dalle norme che disciplinano la competenza in materia civile quanto da quelle relative al processo penale): dovendo riferirsi il concetto di competenza del giudice all’ufficio giudiziario nel suo complesso e riducendosi in quel caso la questione all’osservanza dei criteri organizzativi che disciplinano la distribuzione degli affari giudiziari tra le sue diverse articolazioni interne, laddove la scelta tra uffici giudiziari diversi coinvolge il rispetto dei canoni legali che delimitano i rispettivi ambiti di operatività (tra molte: Cass. Sez. U. 31/10/2008, n. 26296; Cass. 13/07/2005, n. 14696);

invero (Cass. n. 13329/12, cit.), il giudice civile e quello penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano un identico potere giurisdizionale e l’alternativa tra l’uno e l’altro dipende dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile però di valutazione sotto profili giuridici diversi: pertanto, l’individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non solo non può dar luogo ad una questione di giurisdizione, ma non pone neppure una questione di ripartizione della potestas iudicandi tra organi cui è demandato l’apprezzamento del medesimo profilo, potendo determinare esclusivamente un’interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda (Cass. Sez. U. 14/11/2003, n. 17206; Cass. 22/01/2002, n. 709; Cass. 14/06/2000, n. 434);

a tanto si deve anche aggiungere che il regolamento di competenza è istituto “interno” al solo processo civile;

d’altro canto, neppure potrebbe quello utilmente convertirsi in ordinario ricorso per cassazione: pur sussistendone i requisiti (come precisato fin da Cass. 20/05/1982, n. 3123, seguita, tra molte altre, da Cass. 17/04/2003, n. 6165) per la tempestività della sua proposizione, la ritualità della procura speciale e la teorica ammissibilità di quel mezzo di impugnazione in relazione alla peculiarità della materia, la decisione cui perviene il qui gravato provvedimento si sottrae ad ogni critica mossale ed il ricorso si infrange contro la consolidata giurisprudenza penale di questa corte di legittimità;

infatti, sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter, coincidente nella specie con gli esiti cui conduce una interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un’effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell’ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua; anzi, la validità della piena autonomia del ristoro pecuniario a prescindere da una riduzione della pena da espiare, si desume anche da quanto sancito dalla suddetta norma, comma 2, u.p., che riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di contenuto economico (così già Corte Cost. n. 204 del 2016; nello stesso senso, peraltro, la giurisprudenza penale di legittimità ormai consolidata: Cass. pen. 06/06/2018 n. 36501, dep. 30/07/2018, Skripeliov; Cass. pen. 29/03/2018, n. 32280, dep. 13/07/2018, Nolis; Cass. pen. 19/07/2016, dep. 19/09/2016, n. 38801; Cass. pen. 17/11/2016, dep. 27/02/2017, Cangelosi);

ed è appena il caso di rilevare come nessun argomento nuovo, rispetto a quelli già elaborati dalla giurisprudenza penale appena richiamata ed in esplicazione dei principi della sentenza della Consulta pure più su indicata, viene adeguatamente sviluppato nel ricorso: così configurandosi la sua inammissibilità, stavolta ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

il regolamento di competenza è pertanto dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: “l’istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento con cui il giudice civile ha ritenuto la competenza del magistrato di sorveglianza (nella specie, su domanda di indennizzo per detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014) è inammissibile, poichè alternativa tra l’uno e l’altro giudice dipende dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile di valutazione sotto profili giuridici diversi e non può determinare una questione di ripartizione della “potestas iudicandi”, ma esclusivamente un’interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda”;

ove l’impugnazione potesse convertirsi in ricorso ordinario per cassazione, esso sarebbe inammissibile per acritica contrarietà al seguente principio di diritto, corrispondente ad una ormai ferma giurisprudenza di legittimità, sia pure penale: “in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice civile la competenza a provvedere sull’istanza risarcitoria presentata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. dal detenuto condannato all’ergastolo che promuova l’azione durante la detenzione, non assumendo rilievo, ai fini del riparto di competenza, l’impraticabilità in tal caso del rimedio in forma specifica consistente nella riduzione della pena”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo in questa sede svolto attività difensiva alcuno degli intimati, ma va dato atto mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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