Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20803 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22049-2018 proposto da:

N.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO ROBERTO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NONNI ANGELO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, presso lo studio dell’avvocato MASOTTI

GIULIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3055/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da N.M.A. contro le sentenze, definitiva e non definitiva, pronunciate dal Tribunale di Roma nella causa di divisione ereditaria derivante dalla morte di F.R., causa instaurata dal figlio della de cuius Nonni Angelo Giuseppe contro i fratelli N.M.A. e N.G. (quest’ultimo poi deceduto lasciando eredi i fratelli e il coniuge S.K.A.).

Il tribunale, dopo avere dichiarato con sentenza non definitiva la nullità dell’atto di cessione d’azienda intercorso fra la de cuius e N.M.A., aveva ordinato, con la stessa sentenza non definitiva, la divisione del cespite fra gli aventi diritto. Poi, con la sentenza definitiva, ha disposto l’assegnazione del bene a Nonni Angelo Giuseppe, dietro conguaglio.

La corte d’appello, adita da N.M.A., ha disatteso il motivo con il quale l’appellante aveva fatto valere la propria posizione di cessionaria in corso di causa della quota spettante a S.C.A..

La corte ha rilevato che la cessione era intervenuta prima della sentenza non definitiva che aveva stabilito la misura delle quote e il numero dei condividenti, con conseguente passaggio in giudicato della relativa statuizione in assenza di impugnazione.

Con il presente ricorso la N.M.A. denuncia tale statuizione, deducendo che la decisione sulla divisione era avvenuta solo con la sentenza definitiva e non con quella non definitiva, che aveva risolto una diversa questione, rimettendo la causa sul ruolo per lo scioglimento della comunione: quindi non era maturata alcuna preclusione da giudicato sulla misura delle quote. Conseguentemente la attuale ricorrente era ancora in tempo per far valere la posizione di maggiore quotista avente diritto a essere preferita nell’assegnazione del bene dividendo.

Nonni Angelo Giuseppe ha resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine alla sussistenza di una preclusione derivante dal fatto che una vicenda traslativa fra compartecipi modificativa della misura delle quote, intervenuta prima della sentenza non definitiva che ha ordinato la divisione in base alle quote iniziali, sia stata resa nota successivamente.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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