Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20802 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12476-2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSSI LUIGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4213/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. A.D. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di redditi derivanti da vincite realizzate dalla partecipazione a tornei di poker dal vivo assoggettandoli ad imposizione diretta a titolo di redditi diversi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. d).

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.

3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i giudizi quantificandole in Euro 1.000 per il primo grado ed Euro 800 per il secondo.

4.Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. comma 2 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 e 4 e dei relativi parametri di cui all’allegata tabella n. 23 e 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo deduce il ricorrente la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia in relazione al motivo di ricorso avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo.

3. La CTR, pur dichiarando l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ha posto le spese di giudizio a carico dell’Ufficio per aver dato causa ai giudizi di primo e secondo grado.

3.1 Le liquidazione di Euro 1.000 ed Euro 800 dei compensi sostenuti dal contribuente per l’assistenza legale nel giudizio di primo grado e di secondo grado è illegittima in quanto ben al di sotto dei minimi stabiliti per gli scaglioni di riferimento (Euro 372.577,64 ed Euro 18.132,85) dalla tabella A -23. e 24 allegata al D.M. n. 55 2014.

4 Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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