Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20802 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. II, 10/10/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 10/10/2011), n.20802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30763/2005 proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI

ENRICO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI

ARTURO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIRAUDO GIULIO, FANELLI

CLARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Bottai Enrico difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28.5.1999 C.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, la Bassini M. & P., di Bassini Massimo & C. s.n.c., nonchè personalmente i suoi soci B.M. e P., per sentirli condannare al pagamento della somma di lire 42.390.693 quale prezzo d’acquisto del pane di cui l’attore aveva rifornito l’esercizio commerciale di generi alimentari di detta società, nel periodo di tempo compreso tra il mese di giugno del 1992 e quello di agosto del 1994.

Si costituiva in proprio il solo B.M., il quale sosteneva che gli importi consegnati erano minori di quelli indicati nelle fatture poste a base della domanda ed eccepiva l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

La domanda, accolta dal Tribunale, che aveva giudicato non pienamente provata l’eccezione di adempimento, era respinta, invece, dalla Corte d’appello di Firenze, adita da B.M.. Quest’ultima riteneva provata l’eccezione sulla base sia di un rinnovato apprezzamento delle deposizioni raccolte, secondo cui i pagamenti avvenivano giorno per giorno e in contanti, sia di considerazioni di carattere logico-presuntivo, che inducevano a ritenere improbabile che il C. avesse continuato a rifornire il negozio della società convenuta anche dopo il 1994, senza pretendere il pagamento delle forniture precedenti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.F., con due motivi di annullamento, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso B.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nella memoria depositata parte ricorrente deduce – in aggiunta ai motivi d’impugnazione svolti nel ricorso la nullità del processo di secondo grado per mancata partecipazione ad esso della società Bassini M. & P. s.n.c. e della socia B.P., convenuti in primo grado insieme con B.M..

1.1. – L’eccezione – in sè ammissibile, essendo il controllo sull’integrità del contraddittorio esercitabile comunque d’ufficio anche nel procedimento di cassazione – è infondata.

Atteso che le società di persone e i propri soci illimitatamente responsabili sono tenuti in solido per le obbligazioni sociali (art. 2267 c.c.), la causa proposta nei confronti della società e dei suoi soci non ha carattere inscindibile (v. Cass. n. 20891/08), e, pertanto, se l’impugnazione è stata proposta da o nei confronti di uno solo degli obbligati, non occorre integrare il contraddittorio, essendo sufficiente la sola litisdenuntiatio ex art. 332 c.p.c., la cui omissione non comporta alcun effetto processuale ove la sentenza (com’è avvenuto nella specie) sia stata emessa decorsi i termini per proporre appello (cfr. Cass. nn. 17868/07, 7045/88 e 1469/82).

2. – Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’appello avrebbe ritenuto provato il dedotto adempimento sulla scorta di una deposizione assurda e irrilevante di un parente (rectius, affine) del B., dimostratosi a conoscenza dei pagamenti solo dal 1993 in poi.

Inoltre, la Corte fiorentina è incorsa in motivazione illogica e contraddittoria, lì dove, respinto implicitamente il motivo d’appello relativo alla minore consistenza della fornitura di pane, rispetto a quanto preteso, ha poi accolto il motivo inerente all’avvenuto pagamento di tutti gli importi indicati nelle fatture azionate. L’onere della prova a carico del debitore imponeva una dimostrazione completa e precisa del fondamento dell’eccezione.

3. – Con il secondo motivo è dedotta – ugualmente – la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Afferma parte ricorrente che il C. ha dimostrato che le fatture, non contestate, corrispondevano alla merce fornita, mentre il B. non ha assolto l’onere di provare l’adempimento. Posto che resta fuori dal pagamento quella parte del prezzo che il B. ha ritenuto eccessivo e non dovuto, è da escludere che sia sufficiente la deposizione del solo teste Ba., sia perchè intrinsecamente inverosimile, sia perchè non fornisce una prova precisa dei precisi pagamenti giornalieri, sia perchè ad ogni modo la sua frequentazione del negozio dello zio della moglie per gli anni 1992 – 1993 era saltuaria, sia in quanto non supportata da altre deposizioni.

Sotto quest’ultimo aspetto, la deposizione della teste L. non è idonea alla prova del fatto, considerato che le modalità di pagamento giornaliero delle forniture di pane sono state riferite ad un periodo (1995-1999) successivo a quello in questione, allorchè la teste non lavorava ancora alle dipendenze del B..

In definitiva, sostiene il ricorrente, la sentenza d’appello si basa su di un solo teste, soggettivamente ed oggettivamente non attendibile, e non è fondata su dati obiettivi.

4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè ripetitivi delle medesime censure d’insufficienza motivazionale e di violazione dell’art. 2697 c.c., sono infondati.

4.1. – La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. nn. 42/09 e 9662/01; del tutto in termini anche Cass. nn. 4391/07, 16346/07 e 21412/06).

Nell’ambito di tale apprezzamento delle risultanze istruttorie, e per quanto concerne, in particolare, la prova testimoniale, l’insussistenza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1994) del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (v. Cass. nn. 17630/10, 1188/07 e 17384/04). Ancor meno, pertanto, può ritenersi legittimo un aprioristico giudizio d’inattendibilità del teste legato alla parte da affinità in linea collaterale (neppure in passato ostativa la capacità a deporre).

Infine, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purchè adeguatamente motivata (Cass. nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62), non esistendo nell’ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass. n. 938/63).

4.1.1. – Nello specifico, la Corte fiorentina ha motivato adeguatamente il proprio convincimento. Dapprima ha coordinato tra loro le deposizioni dei testi Ba. e L., di parte convenuta, che avevano entrambi confermato il pagamento del pane volta per volta, alla consegna, seppure solo il primo teste ne fosse a conoscenza in relazione ad una parte del periodo di tempo cui si riferiva la domanda giudiziale; poi ha confrontato tali deposizioni con quelle dei testi R. e F., di parte attrice, i quali ultimi non avevano saputo precisare, invece, in qual modo fossero pagate le consegne giornaliere del pane; infine, ha tratto la conclusione – corroborata dalla prosecuzione del rapporto contrattuale fra le parti anche in epoca successiva al mese di agosto 1994, e dal lungo tempo (cinque anni) intercorso senza fosse reclamato il saldo delle forniture precedenti – che la prassi corrente fra le parti fosse, appunto, di regolare il pagamento per contanti e alla consegna volta per volta.

A ciò deve aggiungersi che il teste Ba., di cui il ricorrente lamenta il credito accordato dal giudice d’appello, non è parente, ma un affine in linea collaterale (zio della moglie) del B., e dunque neppure è ipotizzabile come necessario un vaglio aggiuntivo di attendibilità rispetto ad ogni altro teste.

4.2. – E’ infondata, perchè malposta, anche la censura relativa al malgoverno dell’onere probatorio.

La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex multis, Cass. nn. 15383/10 e 9593/04), di talchè, contestazione in giudizio Timporto, incombe sull’emittente l’onere di provare l’esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorchè il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta. Infatti, poichè le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell’aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall’art.2734 c.c. in materia di confessione), e inidonee a invertire l’onere della prova (cfr. Cass. nn. 25273/08 e 23637/04) secondo le rispettive aree di pertinenza che l’art. 2697 c.c., assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell’attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.

4.2.1. – La decisione impugnata non contrasta con tale schema enunciativo, pur non corrispondendovi esattamente, poichè da un lato non da atto, neppure in maniera implicita, che il fatturato debba considerarsi coincidente col dovuto, e dall’altro si limita a ritenere dimostrati pagamenti di incerto ammontare, ma eseguiti di volta in volta, coevamente al sorgere delle singole frazioni del credito complessivo; con la conseguenza che la soluzione di ritenere recessiva, ai fini della prova, la posizione dell’attore, è conforme a diritto.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Le spese del presente procedimento di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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