Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20802 del 01/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 01/08/2019), n.20802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20904-2018 proposto da:

P.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AREZZO

MARCO;

– ricorrente –

contro

PE.RO., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

Che:

gli avv. ti Pe.Ro. e C.F. hanno proposto domanda al Tribunale di Roma, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di ottenere la liquidazione di onorari professionali di avvocato maturati per la difesa in giudizio di P.G.C..

Per la cassazione della sentenza il Profita ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Con il primo motivo si denuncia la nullità della ordinanza in quanto il procedimento, seppure poi definito dal tribunale in composizione collegiale, era stato trattato dal giudice monocratico, dinanzi al quale si era tenuta l’udienza di comparizione. Si sostiene che l’udienza di comparizione avrebbe dovuto essere tenuta dinanzi al medesimo giudice collegiale che aveva poi assunto la decisione.

Con il secondo motivo si censura il merito della decisione.

I professionisti hanno resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine alla sussistenza del vizio di costituzione del giudice nella particolare ipotesi verificatasi nel caso in esame, caratterizzata dal fatto che il procedimento, instaurato D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, comma 2, è stato trattato in prima udienza da uno dei componenti del collegio che, in esito alla trattazione, ha poi assunto la decisione.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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