Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20801 del 30/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20801
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12471-2019 proposto da:
A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROSSI LUIGI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4212/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 08/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1.Dario Moto impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di redditi derivanti da vincite realizzate dalla partecipazione a tornei di poker dal vivo assoggettandole ad imposizione diretta a titolo di redditi diversi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. d).
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i giudizi quantificandole in Euro 1.000 per il primo grado ed Euro 800 per il secondo.
4.Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di impugnazione lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2 e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4 e dei relativi parametri di cui all’allegata tabella nr 23 e 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
2.11 motivo è fondato
2.1 Le liquidazione di Euro 1.000 ed Euro 800 dei compensi sostenuti dal contribuente per l’assistenza legale nel giudizio di primo grado e di secondo grado è illegittima in quanto al di sotto dei minimi stabiliti per gli scaglioni di riferimento (Euro 10.264 ed Euro 3.050) del D.M. n. 55 del 2014, tabella A -23 e Tabella 24 allegata.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020