Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20801 del 11/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20801 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Calabrò Corrado Giovanni, elettivamente domiciliato
in Roma Via dei Gracchi 130, presso lo studio
dell’Avvocato Filippo Neri, che lo rappresenta e
difende in forza di procura speciale in calce al
ricorso
– ricorrente contro

k-

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– resistente –

avverso

la

Commissione

n.

sentenza

333/34/2006

regionale

Tributaria

del

della
Lazio,

depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/07/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1

Data pubblicazione: 11/09/2013

J

Con

sentenza

n.

333/34/2006

del

21/11/2006,

depositata in data 28/11/2006, la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 34,
accoglieva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 3/5/2006, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio di Frascati, avverso la
decisione n. 429/57/2004 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto,

di Calabrò Corrado Giovanni contro una cartella di
pagamento, emessa dal Centro di Servizio di
Venezia, notificata nel gennaio 2001, per IRPEF e
redditi soggetti a tassazione separata relativi
all’anno 1993, a seguito di controllo formale, ex
art.36 bis DPR 600/1973, della dichiarazione dei
redditi presentata nel 1994.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che, in tema di procedura di riscossione
ex art.36 bis DPR 600/1973, in materia di imposte
dirette presentate dal 1994 al 1998,

“l’Ufficio

aveva tempo, per procedere al controllo, fino al
31/12/2000” ed era “applicabile il disposto di cui
all’art.9 1.488/1998 e succ. mod.apportate dal
d.lgs. 193/2001, relativo alla notifica della
cartella esattoriale nei termini ordinari di
cosicché, essendo il

prescrizione decennale”,

debito erariale relativo ad una dichiarazione
presentata nell’anno 1994, il Concessionario poteva
notificare la cartella esattoriale entro il termine
di prescrizione decennale, con conseguente
tempestività della notifica della cartella,
effettuata nel gennaio 2001.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione il contribuente, deducendo due motivi,

2

per decadenza della potestà impositiva, il ricorso

per violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, in
relazione agli artt. 36 bis DPR 600/1973, 17 comma
1 DPR 602/1973, 28 1.448/1997, 43 comma l DPR
600/1973, 9 1.488/1998 nel testo modificato dal
d.lgs. 193/2001, dovendo ritenersi che, in presenza
di una

“rettifica dei risultati della

dichiarazione”,

con esercizio di una effettiva

notificata, al pari dell’accertamento, ex art.43
DPR 600/1973, entro il 31/12 del quinto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione e quindi entro il 31/12/2000), e per
omessa e/o insufficiente motivazione, ex art.360 n.
5 c.p.c. (non avendo i giudici tributari
pronunciato, in particolare, sulla questione della
illegittimità costituzionale, alla luce della
sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale,
del d.l. 193/2001, nella parte in cui non prevede
un termine fissato a pena di decadenza, entro il
quale il Concessionario deve notificare al
contribuente la cartella di pagamento delle imposte
liquidate ai sensi dell’art.36 bis DPR 600/1973).
Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con
controricorso, costituendosi ai soli fini della
partecipazione all’udienza pubblica di discussione.
Motivi della decisione
Il primo motivo, assorbente rispetto al secondo, è
fondato.
Per ampia giurisprudenza di questa Sezione (alla
quale l’odierno Collegio intende dare continuità),
in tema di riscossione delle imposte, il D.L. n.
106 del 2005, art. 1 convertito con modificazioni
nella L. n. 156 del 2005 – emanato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale 280/05 di

3

potestà impositiva, la cartella doveva essere

declaratoria d’incostituzionalità del D.P.R. n.
602, art. 25 che ha fissato, al comma 5 bis, i
termini di decadenza per la notifica delle cartelle
di pagamento relative a pretese tributarie
derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni ed ha
stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 36, comma 2 che, con riguardo
alla disciplina transitoria (concernendo invece

regime”,

“a

operante per le cartelle relative a

dichiarazioni presentate a decorrere dal 2004), per
le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni,
la cartella di pagamento debba essere notificata, a
pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Tale disciplina
ha un

“non equivoco”

valore transitorio e trova

applicazione non solo alle situazioni tributarie
anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a
quelle ancora non definite con sentenza passata in
giudicato (Cass. 2212/11 e 16990/2012;cfr.

ex

plurimis C. 26104/05 e 1435/06).
Anteriormente al D.Lgs. n. 46/1999, l’iscrizione a
ruolo e la successiva consegna dei ruoli
all’intendenza di finanza dovevano avvenire entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione (D.P.R. n.
600/1973, art. 43). Con il D.Lgs. 46/1999 si
sanciva che le somme dovute a seguito di
liquidazione dovevano essere iscritte in ruoli resi
esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.

4

l’art.25 comma l DPR 602/1973 la disciplina

Quanto alla notifica della cartella, ai sensi del
D.P.R. n. 602/1973, art. 25, essa doveva avvenire,
nel testo vigente ratione temporis, nell’ultimo
giorno del quarto mese successivo a quello di
consegna.
Tale termine era stato poi abrogato dal D.Lgs. n.
193 del 2001, per essere reintrodotto dalla L. n.

Il quesito sul termine di decadenza per la
notificazione delle cartelle era devoluto alla
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 280 del
2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del D.P.R. n. 602, art. 25, nel testo modificato
dall’art. l del d.lgs. 27 Aprile 2001, n. 193,
nella parte in cui non prevedeva un termine a pena
di decadenza entro il quale si doveva notificare al
contribuente la cartella di pagamento. A seguito
dell’indicazione contenuta in detta decisione e in
applicazione dei principi dettati dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la L. 31 luglio
2005, n. 156 di conversione del D.L. n. 106 del
2005, ha inserito una serie di disposizioni
regolatrici dei termini di decadenza per la
notificazione delle cartelle.
In particolare, all’art. 1, comma 5 bis e comma 5
ter, ha stabilito che la notificazione delle
cartelle deve essere effettuata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle cartelle
notificate entro il 31 dicembre 2001; mentre, per
le scadenze successive, sono previsti termine più
brevi sino alla completa entrata “a regime” dalla
nuova normativa. La sentenza Cass. 26104/05 ha
chiarito l’immediata applicazione, anche ai giudizi

5

311 del 2004, art. l, comma 417, lett. c).

in corso, dei nuovi termini introdotti dalla
disciplina transitoria, affermando anche che il
legislatore, con la normativa stessa, ha spostato
il centro dell’attenzione dalle attività interne
riguardanti la formazione del ruolo e la consegna
dello stesso all’esattore al rapporto tra il
contribuente ed il fisco(cfr. Cass. 26105-26421/05,
Cass.20635/09, Cass.29153/11, Cass.6551/12).

retroattivo della disposizione transitoria (vedasi
comma 5 bis: “Al fine di garantire l’interesse del
contribuente alla conoscenza, in termini certi,
della

pretesa

tributaria

derivante

dalla

liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare
l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti
tributari, la notifica delle relative cartelle di
pagamento è effettuata, a pena di decadenza….
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione, con
riferimento alle dichiarazioni presentate fino al
31 dicembre 2001” e comma 5 ter:

“In conseguenza

di quanto previsto dal comma 5 bis e alfine di
conseguire, altresì, la necessaria uniformità del
sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte
sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto:
…In deroga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 25, comma 1, lett. a) per le somme che
risultano dovute a

seguito dell’attività

di

liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre … del quinto anno successivo a
quello di presentazione della

dichiarazione,

relativamente alle dichiarazioni presentate entro
il 31 dicembre 2001”).

6

Va riaffermato dunque il carattere generalmente

Una sostanziale conferma si era nel frattempo avuta
anche con la precisazione per cui la regola opera
nel senso indicato

“salvo che si tratti di

dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano
stati formati e resi esecutivi entro il 30
settembre 1999. In questo caso occorre distinguere:
a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale),
per le quali la cartella di pagamento deve essere

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione (al
sensi dell’ad. 43, primo comma, del d.P.R n. 600
del 1973, nel testo vigente “ratione temporis”); b)
le ipotesi di “controllo formale” (o, più
rettamente, cartolare), per le quali, a pena di
decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a
ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione (secondo il combinato disposto
dell’ad 17, primo coma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, e dell’ad 43, primo comma, del d.P.R
n. 600 del 1973, entrambi nel testo vigente
“ratione temporis”), sia alla notifica della
cartella di pagamento al contribuente entro il
giorno cinque del mese successivo a quello nel
quale il ruolo sia stato consegnato al
concessionario a norma dell’art. 24 del d.P.R n.
602 del 1973 (anche in questo caso, nel testo
vigente “ratione temporis”). La prova del rispetto
dei predetti termini, in caso di contestazione,
deve essere data dall’ente impositore.”(Cass.
16826/2006).
Nell’ambito di tale orientamento, è stata assorbita
la diversa tesi per cui la citata norma non si
applicherebbe alle cartelle notificate prima della

7

notificata al contribuente, a pena di decadenza,

entrata in vigore dell’art.1 d.l. n.106 del 2005,
in quanto emanata per dare attuazione alla censura
di Corte Cost. n.280 del 2005, e ciò per
l’impossibilità di attribuirle valenza retroattiva
in difetto di un’esplicita previsione (Cass.
21779/2005; Cass. 2681 e 19544/2011:

“In tema di

riscossione delle imposte sui redditi, il termine
perentorio di quattro mesi dalla consegna del ruolo

fini della notifica della cartella di pagamento,
dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(nel testo, novellato dall’art. 11 del d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46), applicabile “ratione
temporis”, si applica alle cartelle emesse prima
della modifica introdotta al testo dall’art. 1 del
d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 – che aveva soppresso
il predetto termine – nei soli casi in cui, al
momento dell’entrata in vigore della modifica da
ultimo indicata, la decadenza si sia già
verificata”).
Nella fattispecie, trattandosi pacificamente di
dichiarazione dei redditi presentata nel 1994 per
l’anno d’imposta 1993, la cartella di pagamento,
emessa a seguito di liquidazione della
dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36
bis, poteva essere notificata, sulla base della
suddetta normativa, fino al 31 dicembre 1999,
essendo operante la disposizione introdotta con la
1.156/2005, di conversione del d.1.106/2005,
trattandosi di controversia sub judice.
La cartella, emessa appunto ex art.36 bis d.p.r.
600/1973, è stata invece notificata nel gennaio
2001 e dunque allorquando, come affermato dalla
C.T.R., la decadenza della potestà impositiva si
era già verificata.

8

al concessionario, previsto a pena di decadenza, ai

~NIT DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL ft.
N. 131 TAB. ALL. . – N. 5

La Corte accoglie il ricorso,

MATERIA TRIBUTAXIA
cassa la sentenza

impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente (con
conseguente riconoscimento del diritto al rimborso
di quanto già versato).
Le spese processuali dell’intero giudizio, attesa
la natura della controversia e l’evolversi della
giurisprudenza di legittimità successivamente alla

compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/07/2013.
Il Pre idente
Il C sigliere est.

proposizione del ricorso, vanno integralmente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA