Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20801 del 05/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.05/09/2017),  n. 20801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13807/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Largo FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO ALLETTO;

– ricorrente –

contro

ISLAND REFINANCING s.r.l. e per essa, quale mandataria, CERVED CREDIT

MANAGEMENT s.p.a., già JUPITER ASSET MANAGEMENT s.r.l., in persona

del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 149 presso lo studio dell’avvocato SILVIA

COPPOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA GRECO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO di B.P.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il

24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal consigliere d.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1) S.A., in proprio e quale erede del fallito B.P., impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il decreto del Tribunale di Agrigento del 21.5.2015, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da lei proposto avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento col quale era stato ordinato al curatore di rettificare lo stato passivo, surrogando Island Refinancing s.r.l. al creditore ammesso Sicilcassa s.p.a..

2) Island Refinancing s.r.l. resistite con controricorso, mentre il curatore del Fallimento non svolge attività difensiva.

3) Entrambe le parti hanno ricevuto tempestiva comunicazione della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

4) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 26, lamenta che il tribunale l’abbia ritenuta priva di legittimazione a proporre il reclamo.

4.1) Col secondo deduce violazione della L. Fall., art. 115, rilevando che la modifica dello stato passivo è intervenuta dopo l’approvazione del piano di riparto finale.

4.2) Con il terzo sostiene che il credito di Sicilcassa s.p.a. ammesso al passivo non rientra tra quelli che la banca ha poi ceduto ad Island Refinancing s.r.l..

4.3) Con il quarto eccepisce violazione dell’art. 2838 c.c., per l’erronea determinazione del credito oggetto di cessione.

considerato che:

5) Il ricorso è inammissibile – prima ancora che per difetto di legittimazione della ricorrente, nonchè di interesse della stessa a vedere attribuito il credito alla cedente anzichè alla cessionaria – in quanto rivolto contro un provvedimento di rettifica dello stato passivo privo del carattere della decisorietà, assunto dal G.D. ai sensi della L. Fall., art. 115, comma 2 – introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, ed integrato dal D.Lgs. n. 169 del 2007 – che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con disposizione ritenuta applicabile anche nelle procedure disciplinate dall’originaria legge del 1942 (Cass. 15 luglio 2011, n. 15660).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte costituita, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017

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