Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20800 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11113-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 36, presso lo studio dell’avvocato D’ERAMO SANTINA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALE VANESSA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6873/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. A.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 con il quale venivano effettuate le seguenti rettifiche a sei immobili di sua proprietà siti in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e ricompresi nella microzona 1 centro storico: 1) foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 1 a classe 5 con rendita da Euro 639,12 a Euro 1.181,40; 2) foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 2 a classe 4 con rendita da Euro 833,87 a Euro 1.129,49; 3) foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 4 a classe 8 con rendita da Euro 359,76 a Euro 663,75; 4) foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 5 a classe 9 con rendita da Euro 155,45 a Euro 286,12;5) foglio 491, p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 4 a classe 8 con rendita da Euro 279,82 a Euro 516,25;6) foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS) sub (OMISSIS) da classe 5 a classe 10 con rendita da Euro 1.588,26 a Euro 3.338,50.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo carente di motivazione l’impugnato atto.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando che il criterio dello scostamento tra il valore di mercato e il valore catastale dell’immobile, previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, costituisce il presupposto del procedimento di revisione che continua ad imperniarsi in una procedura individuale legale caratteristiche specifiche e concrete dell’area in questione.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi; contribuente si è costituita depositando controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per non essere stati chiamati in giudizio i comproprietari dell’immobile litisconsorti necessari con conseguente nullità della sentenza rilevabile in ogni grado e stato del giudizio.

2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato, non aveva ritenuto sufficiente il riferimento all’anomalo scostamento tra il rapporto valore di medio mercato/valore medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone.

3. Va prioritariamente esaminato stante il suo carattere assorbente il motivo del ricorso incidentale proposto da A.S. la quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2749 e 51 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla CTP di Roma. Lamenta, infatti, la contribuente che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’appello in quanto la notifica di tale atto effettuata, a mezzo della società privata Nexive, presso l’indirizzo errato, è da considerare inesistente.

3.1 Il motivo è fondato

3.2 Risulta che l’atto di appello è stato notificato all’avv. D’Eramo Santina ove A.S. era domiciliatal ma la notifica non è andata a buon fine in quanto il destinatario risultava sconosciuto avendo la società Nexive sbagliato indirizzo. In particolare il ricorso in appello risulta inviato a Roma all’indirizzo di (OMISSIS) anzichè all’esatto indirizzo di (OMISSIS) sicchè,in disparte la questione relativa alla validità della notifica a mezzo di della posta privata, la notifica deve comunque ritenersi inesistente. 3.3 Va infatti dato seguito al principio autorevolmente affermato da questo Collegio secondo il quale “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (cfr. Cass., S.U. n. 14916/2016).

3.5 La CTR, quindi, preso atto dell’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.

4 L’accoglimento del motivo di ricorso incidentale determina l’assorbimento dei motivi del ricorso principale.

5 La sentenza va, quindi, cassata con declaratoria di inammissibilità dell’appello.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre vanno compensate le spese del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso incidentale proposto da A.S., cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

– Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre 200 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Compensa le spese con riferimento al giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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